§ 3.3.16 - L.R. 16 novembre 2018, n. 37.
Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali in Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:16/11/2018
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Individuazione delle aree vocate e non vocate
Art. 3.  Gestione venatoria nelle aree non vocate
Art. 4.  Interventi di controllo faunistico
Art. 5.  Gestione venatoria nelle aree vocate
Art. 6.  Gestione e valorizzazione delle carni
Art. 7.  Monitoraggio
Art. 8.  Vigilanza e potere sostitutivo della Regione
Art. 9.  Clausola valutativa
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale n. 2/1995
Art. 12.  Modifiche della legge regionale n. 2/1995
Art. 13.  Controllo della fauna selvatica
Art. 14.  Efficacia
Art. 15.  Pubblicazione


§ 3.3.16 - L.R. 16 novembre 2018, n. 37. [1]

Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali in Basilicata

(B.U. 16 novembre 2018, n. 48 - S.O.)

 

CAPO I

LEGGE OBIETTIVO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN BASILICATA

 

Art. 1. Obiettivi

1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, per la specie cinghiale in Basilicata perseguendo i seguenti obiettivi:

a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come “aree non vocate”;

b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le “aree vocate”, ove la gestione è di tipo conservativo;

c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazione;

d) monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini di riduzione dell’impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all’agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;

e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.

 

     Art. 2. Individuazione delle aree vocate e non vocate

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.

2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all’articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.

3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

 

     Art. 3. Gestione venatoria nelle aree non vocate

1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell’ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:

a) per gli ungulati, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;

b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente.

3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.

4. [Abrogato].

5. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, può essere eseguito da:

a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;

b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;

c) i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato, nei territori di propria competenza.

6. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all’ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati.

7. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 41, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 2/1995.

8. Gli ATC provvedono:

a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d’esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;

c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;

d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli.

 

     Art. 4. Interventi di controllo faunistico

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell’ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, di validità non superiore ai tre anni.

2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:

a) l’utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;

b) l’utilizzo di attrattivi;

c) l’utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull’aspetto, la cerca e trappole selettive;

d) la girata, solo per la specie cinghiale;

e) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.

3. L'utilizzo delle diverse metodologie di caccia viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l’inefficacia degli altri sistemi di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.

5. Gli Ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni applicative emanate dal dipartimento regionale competente, acquistare, detenere e utilizzare gabbie, chiusini ed altre dotazioni necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica.

 

     Art. 5. Gestione venatoria nelle aree vocate

1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 2, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali all’agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 2/1995.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.

3. L’ufficio regionale competente, entro il 30 gennaio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell’ISPRA.

4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:

a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;

b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;

c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;

d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.

5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), avvalendosi obbligatoriamente dell’ISPRA, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.

6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'articolo 4.

7. La Regione, in accordo con le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e su loro specifica richiesta motivata, può prevedere l’elaborazione di piani di controllo straordinari per le popolazioni di ungulati che rappresentano un pericolo per la tutela della biodiversità nelle aree vocate, intervenendo con azioni ecosostenibili quali l’installazione di chiusini, gabbie di contenimento e corral, come indicato dall’allegato 3 delle Linee guida per la gestione del cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette dell’ISPRA, la sterilizzazione farmacologica, l’utilizzazione di prodotti repulsivi compatibili con l’ambiente, la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci.

8. L’attività di selecontrollo nelle aree protette, definita dall’articolo 19 della legge 157/1992, nel triennio di validità della presente legge è estesa a tutti i giorni effettivi, con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio previsti dall’articolo 18, comma 6, della legge n. 157/1992.

9. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano, il prelievo consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L’ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.

10. Il prelievo venatorio effettuato in squadre nella forma della braccata è definito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

11. Il comitato di gestione dell'ATC:

a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cinghiali, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;

b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.

12. I proventi delle attività di cui al comma 11, lettera a) sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie.

 

     Art. 6. Gestione e valorizzazione delle carni

1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare un piano unico, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede la realizzazione di almeno un centro di sosta, costituito da una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.

2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di caccia di selezione, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

3. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di caccia di selezione, ad attività di beneficenza alimentare.

4. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale, può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.

5. Per la realizzazione delle misure previste, la Regione avvia accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie locali regionali, gli ATC, i Parchi, le aree protette, l’ISPRA e i dipartimenti regionali interessati.

 

     Art. 7. Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.

2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell’ISPRA.

3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 2/1995.

 

     Art. 8. Vigilanza e potere sostitutivo della Regione

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 2/1995. I soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;

b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;

e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni;

f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui al comma 8 dell’articolo 3, comma 11 dell’articolo 5 e all'articolo 6, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all’articolo 5, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

 

     Art. 9. Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l’intervento obiettivo, in particolare:

a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;

b) l’entità economica dei danni all’agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;

c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.

3. Al termine di ogni annualità e a conclusione dell’intervento, al fine di valutare l’efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.

4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all’efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall’intervento regionale.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della presente legge, l’ufficio competente è autorizzato ad apportare le opportune variazioni in diminuzione al capitolo U29320, Missione 09, Programma 05, Titolo 2: di euro 30.000,00 per l’anno 2018, di euro 30.000,00 per l’anno 2019, di euro 60.000,00 per l’anno 2020. E’ autorizzata l’istituzione di un nuovo capitolo per le corrispondenti annualità ed importi.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1995, N. 2 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

 

     Art. 11. Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

Art. 31 bis. Abilitazione alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina.

3. Il prelievo di selezione del cinghiale è definito dal Disciplinare per l’esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie, approvato con D.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.

 

     Art. 12. Modifiche della legge regionale n. 2/1995

1. Al comma 3, articolo 2, le parole: “dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.)” sono sostituite da “dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.)”.

2. Al comma 4, lettera a), articolo 3, le parole: “dell'INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”.

3. Al comma 5, articolo 7, le parole: “con l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “con l’ISPRA”.

4. Al comma 1, articolo 11, le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”.

5. Al comma 1, articolo 13, le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.

6. Al comma 1, articolo 17, le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”.

7. Al comma 1, articolo 20, le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”.

8. Al comma 2, articolo 20, le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA” e le parole “dello stesso INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso ISPRA”.

9. Al comma 3, articolo 20, le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.

10. Al comma 1, articolo 28, le parole: “dell'Istituto nazionale della fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

11. Al comma 1, articolo 30, le parole: “sentiti l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti l’ISPRA”.

12. Al comma 3, articolo 30, le parole: “sentiti l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti l’ISPRA”.

13. Al comma 5, articolo 30, le parole “sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentito l’ISPRA”.

14. Al comma 7, articolo 30, le parole “sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentito l’ISPRA”.

 

     Art. 13. Controllo della fauna selvatica

1. E’ abrogato l’ultimo capoverso del comma 1, articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, “Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento”.

2. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia”.

3. All’art. 28 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma “2bis:

“La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all’articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali”.

 

     Art. 14. Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rimangono in vigore per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.