§ 2.1.60 - L.R. 3 agosto 1993, n. 44.
Commissione giudicatrice nei concorsi per l'accesso all'impiego per la progressione di carriera.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/08/1993
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La composizione della commissione giudicatrice nei procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego e per la progressione di carriera del personale della Regione è disciplinata in conformità [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. La Commissione si compone di tre membri, elevabili a cinque in caso di particolari ragioni connesse alla peculiarità della procedura selettiva da attivare
Art. 4.      La Commissione deve portare a compimento i propri lavori nel più breve tempo possibile.
Art. 5.      Nell'effettuazione dei concorsi di rispettiva competenza, gli enti strumentali della Regione si adegueranno alle norme della presente legge, salvo diverse specifiche previsioni di legge.
Art. 6.      Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 7.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.60 - L.R. 3 agosto 1993, n. 44.

Commissione giudicatrice nei concorsi per l'accesso all'impiego per la progressione di carriera.

 

Art. 1.

     La composizione della commissione giudicatrice nei procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego e per la progressione di carriera del personale della Regione è disciplinata in conformità ai principi contenuti nell'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 2. [1]

     1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed è composta da membrì di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra:

     a. dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni in possesso della qualifica dirigenziale o comunque di categoria superiore a quella dei posti messi a concorso;

     b. docenti e ricercatori universitari, docenti di istituti di istruzione secondaria superiore, professionisti iscritti nei rispettivi albi da almeno un quinquennio;

     c. esperti di elevata qualificazione disciplinare, desumibile dalla documentazione afferente agli studi, alle pubblicazioni, alle esperienze ed alle attività.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione si compone di tre membri, elevabili a cinque in caso di particolari ragioni connesse alla peculiarità della procedura selettiva da attivare [2].

     2. Nel rispetto del principio di pari opportunità stabilito dall'art. 61, primo comma, lett. a) del D.L. 3 febbraio 1993 n. 29, i componenti della Commissione non dovranno essere tutti dello stesso sesso.

     3. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, se il concorso è bandito anche per le esigenze del Consiglio regionale, uno dei componenti della Commissione è designato dall'Ufficio di Presidenza.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria "C" o "D", individuato dalla Giunta regionale in sede di costituzione della Commissione [2].

     5. Nei concorsi per la copertura dei posti negli organici del Settore Consiglio relativi a figure professionali tipiche dell'attività consiliare, l'ufficio di Presidenza designa tutti i componenti della Commissione e, tra si essi, il Presidente.

 

     Art. 4.

     La Commissione deve portare a compimento i propri lavori nel più breve tempo possibile.

     Per l'espletamento del concorso non potrà essere superato il termine massimo di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti concorsuali da parte dell'ufficio competente, salvo richiesta motivata di proroga della Commissione autorizzata dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza relativamente ai concorsi di rispettiva competenza.

     I componenti della commissione esaminatrice che, per una qualsiasi ragione o impedimento, non siano in grado di assolvere ai compiti loro conferiti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta, con altri esperti in possesso di requisiti di cui all'art. 2, rimanendo in ogni caso valide le operazioni concorsuali ritualmente effettuate. Nei concorsi di cui al 4° comma del precedente art. 3 le sostituzioni sono effettuate sulla base delle designazioni dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5.

     Nell'effettuazione dei concorsi di rispettiva competenza, gli enti strumentali della Regione si adegueranno alle norme della presente legge, salvo diverse specifiche previsioni di legge.

 

     Art. 6.

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.