§ 1.2.27 - L.R. 13 marzo 1995, n. 24.
Istituzione del ruolo del personale del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/03/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Principi di organizzazione).
Art. 2.  (Ruolo del personale del Consiglio Regionale).
Art. 3.  (Strutture organizzative).
Art. 4.  (Relazioni sindacali).
Art. 5.  (Competenze).
Art. 6.  (Ruolo organico).
Art. 7.  (Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio).
Art. 8.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 9.  (Norme finali e transitorie).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).
Art. 11.  (Pubblicazione).


§ 1.2.27 - L.R. 13 marzo 1995, n. 24.

Istituzione del ruolo del personale del Consiglio Regionale.

 

Art. 1. (Principi di organizzazione).

     1. Le strutture organizzative del Consiglio sono informate, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali, alla piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabili. Le stesse sono definite per aree di funzioni omogenee e sono finalizzate ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

 

     Art. 2. (Ruolo del personale del Consiglio Regionale).

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nell'ambito dell'organico regionale, è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.

     2. La dotazione organica del ruolo del Consiglio Regionale sarà determinato con provvedimento del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro il 30 giugno 1995 ai sensi del I e II comma dell'art. 31 del D.L. 29/93 e sue successive modificazioni nonché dal comma 5 dell'art. 3 della Legge 24-12-93, n. 537.

     3. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al precedente primo comma compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.

     4. Ferma restante l'unitarietà del rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione, i contratti integrativi decentrati, nell'articolazione Consiglio Regionale - Giunta Regionale, vengono sottoscritti, per la loro specificità, separatamente dai rappresentanti rispettivamente designati dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dalle delegazioni trattanti di parte sindacale [1].

 

     Art. 3. (Strutture organizzative).

     1. In attesa della ristrutturazione degli uffici del Consiglio la struttura organizzativa di cui alla L.R. n. 9/86 è confermata.

 

     Art. 4. (Relazioni sindacali).

     1. L'Ufficio di Presidenza assicura, con ogni idoneo mezzo la tempestiva informazione nelle materie contemplate nell'art. 10 del Decreto Leg.vo 29/93.

     2. Nelle materie relative alle strutture organizzative, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza adottano i necessari provvedimenti amministrativi sentite le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della vigente legislazione in materia.

 

     Art. 5. (Competenze).

     1. Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio, fissa gli obiettivi da perseguire e definisce i programmi da realizzare.

     2. All'Ufficio di Presidenza spetta l'emanazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

     3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

 

     Art. 6. (Ruolo organico).

     1. In attesa del recepimento del Decreto Legislativo n. 29 del 3-2- 1993 e successive integrazioni, per il personale del Consiglio in servizio valgono tutte le previsioni normative e regolamentari in vigore non in contrasto con la presente legge.

     2. I dirigenti ed i responsabili di unità operativa mantengono, per lo stesso periodo, le stesse funzioni.

 

     Art. 7. (Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio).

     1. E' ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.

     2. Il passaggio è disposto con provvedimento della Giunta Regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta Regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

     3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.

 

     Art. 8. (Commissioni esaminatrici).

     1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione nel ruolo del Consiglio Regionale sono costituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza secondo la normativa vigente. Dalla stessa normativa regionale vigente sono regolate, in quanto compatibili, le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali.

 

     Art. 9. (Norme finali e transitorie).

     1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta Regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta Regionale sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 37.