§ 27.4.63 - D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:28/03/2000
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Leggi regionali di spesa.
Art. 4.  Bilancio annuale di previsione.
Art. 5.  Equilibrio del bilancio.
Art. 6.  Annualità del bilancio.
Art. 7.  Universalità ed integrità del bilancio.
Art. 8.  Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio.
Art. 9.  Classificazione delle entrate.
Art. 10.  Specificazione e classificazione delle spese.
Art. 11.  Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 12.  Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.
Art. 13.  Fondi di riserva.
Art. 14.  Fondi speciali.
Art. 15.  Assestamento del bilancio.
Art. 16.  Variazioni di bilancio.
Art. 17.  Divieto di storni.
Art. 18.  Impegni di spesa.
Art. 19.  Pagamento delle spese.
Art. 20.  Gestione del bilancio.
Art. 21.  Residui.
Art. 22.  Fondi statali assegnati alle regioni.
Art. 23.  Mutui e altre forme di indebitamento.
Art. 24.  Garanzie prestate dalla regione.
Art. 25.  Rendiconto generale.
Art. 26.  Conto del bilancio.
Art. 27.  Conto generale del patrimonio.
Art. 28.  Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.
Art. 29.  Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto.
Art. 30.  Autonomia contabile del consiglio regionale.
Art. 31.  Servizio di tesoreria della regione.
Art. 32.  Cooperazione Stato-regioni.
Art. 33.  Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia.
Art. 34.  Norme finali e transitorie.
Art. 35.  Abrogazioni.


§ 27.4.63 - D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76. [1]

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

(G.U. 1 aprile 2000, n. 77).

 

Art. 1. Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

     1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

     2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

     3. La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

     2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

     3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

 

     Art. 3. Leggi regionali di spesa.

     1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.

     2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

     3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

     4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 4. Bilancio annuale di previsione.

     1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

     2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata, sia nella spesa.

     3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b), del comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.

     5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.

     6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

     7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e dei commi 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

     8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

     9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

     10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonchè la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

 

     Art. 5. Equilibrio del bilancio.

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

     2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.

 

     Art. 6. Annualità del bilancio.

     1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

     Art. 7. Universalità ed integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 8. Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio.

     1. Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

     2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali e non può protrarsi, comunque, oltre i quattro mesi.

     3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

 

     Art. 9. Classificazione delle entrate.

     1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo 1: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione;

     Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

     Titolo III: entrate extratributarie;

     Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 10. Specificazione e classificazione delle spese.

     1. La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

     2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:

     1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

     2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;

     3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

     3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

     Art. 11. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

     2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.

 

     Art. 12. Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.

     1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

     2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nell'articolo 10.

     3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.

 

     Art. 13. Fondi di riserva.

     1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

     a) un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore;

     b) un fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

     2. La legge regionale disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme da tali fondi.

     3. Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, è stabilito dalla legge di contabilità regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni delle altre unità previsionali di spesa, nonchè dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con delibere della giunta regionale non soggette a controllo.

 

     Art. 14. Fondi speciali.

     1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

     5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

     6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 15. Assestamento del bilancio.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede

all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5.

 

     Art. 16. Variazioni di bilancio.

     1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

     3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

     5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.

 

     Art. 17. Divieto di storni.

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, è vietato il trasporto, con arto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

 

     Art. 18. Impegni di spesa.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

     5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

     Art. 19. Pagamento delle spese.

     1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

     2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

 

     Art. 20. Gestione del bilancio.

     1. La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

 

     Art. 21. Residui.

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

     2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

     4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

     Art. 22. Fondi statali assegnati alle regioni.

     1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonchè di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

     2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

     3. La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     4. La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

     5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 23. Mutui e altre forme di indebitamento.

     1. [2].

     2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

     5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 24. Garanzie prestate dalla regione.

     1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 25. Rendiconto generale.

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

 

     Art. 26. Conto del bilancio.

     1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

 

     Art. 27. Conto generale del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili e immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

     2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3.

     3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

     5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

 

     Art. 28. Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.

     1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

     2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 26 e 27.

     3. Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

     4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.

 

     Art. 29. Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto.

     1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

     2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

 

     Art. 30. Autonomia contabile del consiglio regionale.

     1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

 

     Art. 31. Servizio di tesoreria della regione.

     1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

 

     Art. 32. Cooperazione Stato-regioni.

     1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonchè a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

     2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le modalità con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri sistemi informativi riguardanti le unità previsionali di entrata e di spesa, secondo la specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

     Art. 33. Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia.

     1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

 

     Art. 34. Norme finali e transitorie.

     1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

     2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 31 dicembre 2001. A decorrere dal 1o gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto è rilevabile quale vizio di legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

     3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emanazione della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

     4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

 

     Art. 35. Abrogazioni.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, la legge 19 maggio 1976, n. 335.

     2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dal quinto comma dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 77 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Sostituisce il secondo comma, art. 10, della L. 16 maggio 1970, n. 281.