§ 41.6.34 - Legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:06/12/1973
Numero:853


Sommario
Art. 1.      Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'art. 3 del decreto del [...]
Art. 2.      La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli
Art. 3.      Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'art. 2 devono essere sorretti da leggi regionali
Art. 4.      I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di [...]
Art. 5.      La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle [...]


§ 41.6.34 - Legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)

 

 

     Art. 1.

     Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.

 

          Art. 2.

     La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

     1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;

     2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;

     3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di rendicontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

     4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;

     5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

     6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

 

          Art. 3.

     Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'art. 2 devono essere sorretti da leggi regionali.

     Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo art. 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

 

          Art. 4.

     I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.

     I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.

     Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'art. 125 della Costituzione.

 

          Art. 5.

     La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione.