§ 5.4.176 - Regolamento 12 gennaio 2001, n. 68.
Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:12/01/2001
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Condizioni per l'esenzione.
Art. 4.  Aiuti alla formazione esentati.
Art. 5.  Concessione di singoli aiuti di importo elevato.
Art. 6.  Cumulo.
Art. 7.  Trasparenza e controllo.
Art. 7  bis. Disposizioni transitorie.
Art. 8.  Entrata in vigore e periodo di validità.


§ 5.4.176 - Regolamento 12 gennaio 2001, n. 68.

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

(G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 010).

 

Art. 1. Ambito di applicazione. [1]

     Il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

     b) “piccola o media impresa”, qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/ 2001 della Commissione [2];

     c) “grande impresa”, qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di piccola o media impresa [3];

     d) "formazione specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

     e) "formazione generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio,

     - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

     - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

     f) "intensità dell'aiuto", l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

     g) "lavoratore svantaggiato",

     - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,

     - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,

     - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,

     - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,

     - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,

     - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

 

     Art. 3. Condizioni per l'esenzione.

     1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

     b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

     Art. 4. Aiuti alla formazione esentati.

     1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.

     2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25% per le grandi imprese ed al 35% per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

     3. Quando l'aiutò è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50% per le grandi imprese e al 70% per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

     4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

     5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.

     6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

     b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

     7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

     a) costi del personale docente;

     b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

     c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;

     d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

     e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

     f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

 

     Art. 5. Concessione di singoli aiuti di importo elevato.

     L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 

     Art. 6. Cumulo.

     1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

     2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

 

     Art. 7. Trasparenza e controllo.

     1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

     2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

     3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento a norma delle disposizioni di esecuzione, riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali, adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

     Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce. [4]

 

     Art. 7 bis. Disposizioni transitorie. [5]

     I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

     I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

     Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

 

     Art. 8. Entrata in vigore e periodo di validità.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

     2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

 

 

ALLEGATO I [6]

[Definizione delle piccole e medie imprese.

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese].

 

     "Articolo 1.

     1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate 'PMI', sono definite come imprese:

     - aventi meno di 250 dipendenti, e

     - aventi:

     o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR,

     o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,

     e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

     2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa:

     - avente meno di 50 dipendenti, e

     - avente:

     o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR,

     o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,

     e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

     3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

     - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,

     - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

     4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

     5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

     6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa", o "microimpresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

     7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità- lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

     8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."]

 

ALLEGATO II

(Omissis)

 

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione. Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

 

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

 

     Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

     1. Titolo del regime di aiuti

     2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

     3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal

regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti

agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in

moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base

annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone

dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità

seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento

di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato,

garanzia, ecc.):

     3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

     3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

     3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;

     3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);

     3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;

     3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS [1] o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;

     3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

     - Agricoltura

     - Pesca e acquacoltura

     - Miniere di carbone

     - Industria manifatturiera

di cui:

Siderurgia

Cantieri navali

Fibre sintetiche

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere (da precisare)

     - Servizi

di cui:

Servizi di trasporto marittimo

Altri servizi di trasporto

Servizi finanziari

Altri servizi (da precisare)

     - Altri settori da precisare

     4. Altre informazioni ed osservazioni.

 

[1] Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.

[6] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.