§ 5.4.224 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 363.
Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:25/02/2004
Numero:363


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.4.224 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 363.

Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

(G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto iv),

     previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione prevede condizioni speciali per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. La definizione delle piccole e medie imprese di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 è quella utilizzata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che la definizione utilizzata nel regolamento (CE) n. 68/2001 sia la stessa utilizzata nel regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

     (2) L'esperienza acquisita ha dimostrato che è auspicabile disporre di un sistema unificato e semplificato di relazioni annuali adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. Le disposizioni specifiche in materia di relazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 68/2001 devono pertanto essere applicate solo fino all'adozione di un tale sistema generale di relazioni.

     (3) È necessario stabilire disposizioni relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune di aiuti destinati alla formazione concessi in assenza dell'autorizzazione preventiva della Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 68/2001.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 68/ 2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 68/2001 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Ambito di applicazione

     Il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.»;

     2) all'articolo 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) “piccola o media impresa”, qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/ 2001 della Commissione;

     c) “grande impresa”, qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di piccola o media impresa.»;

     3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento a norma delle disposizioni di esecuzione, riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali, adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

     Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.».

     4) È inserito il seguente articolo 7 bis:

     «Articolo 7 bis

     Disposizioni transitorie

     I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

     I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

     Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.»;

     5) l'allegato I è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.