§ 4.4.22 - L.R. 24 dicembre 1992, n. 25.
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/12/1992
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Basilicata, in attuazione del D.P.R. n. 203 del 24.5.1988 e del D.P.R. 25.7.1991, disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco [...]
Art. 2.      1. Le attività elencate nell'allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
Art. 3.      1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo non sono soggette all'esame del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 4.      1. Le attività indicate nell'allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità [...]
Art. 5.      1. La procedura semplificata di cui all'art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime [...]
Art. 6.      1. I titolari delle attività di cui all'art. 4 devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente - domanda di autorizzazione con modello semplificato.
Art. 7.      1. La Giunta Regionale provvede a definire i modelli semplificati per la presentazione delle domande di autorizzazione.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 4.4.22 - L.R. 24 dicembre 1992, n. 25.

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.

 

TITOLO I

Oggetto e finalità

 

Art. 1.

     1. La Regione Basilicata, in attuazione del D.P.R. n. 203 del 24.5.1988 e del D.P.R. 25.7.1991, disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco significative e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

 

TITOLO II

Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

 

     Art. 2.

     1. Le attività elencate nell'allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

     2. I titolari delle attività di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente - una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

     3. La comunicazione deve contenere le generalità del titolare il numero di codice fiscale e/o partita Iva, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la sede dell'attività nonché l'indicazione delle attività esercitate in relazione all'elenco di cui all'allegato 1 della presente legge.

     4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare con firma autenticata ai sensi di legge.

     5. La Giunta Regionale provvede a definire lo schema della comunicazione.

 

     Art. 3.

     1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo non sono soggette all'esame del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.

 

TITOLO III

Attività a ridotto inquinamento atmosferico

 

     Art. 4.

     1. Le attività indicate nell'allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata.

 

     Art. 5.

     1. La procedura semplificata di cui all'art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo di lavorazione e/o produzione.

 

     Art. 6.

     1. I titolari delle attività di cui all'art. 4 devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente - domanda di autorizzazione con modello semplificato.

     2. I modelli semplificati delle domande di autorizzazione devono contenere le generalità del titolare o del legale rappresentante, il numero di codice fiscale e/o partita Iva, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., la sede sociale nonché il tipo di attività esercitata e devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge.

     3. Al suddetto modello deve essere allegata una relazione tecnica redatta dal direttore tecnico o da professionisti abilitati a norma di legge.

     4. La relazione tecnica deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, il tipo di attività, l'indicazione delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo e le loro quantità, le caratteristiche degli impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo con l'indicazione del tipo di combustibile impiegato e la potenzialità espressa in Watt, l'indicazione del numero dei punti di emissione rappresentati sulla planimetria dell'impianto, l'indicazione della capacità produttiva giornaliera, l'indicazione della data di inizio dell'attività.

 

     Art. 7.

     1. La Giunta Regionale provvede a definire i modelli semplificati per la presentazione delle domande di autorizzazione.

 

     Art. 8. [1]

     1. Il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente, previa istruttoria dello stesso Ufficio, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

 

     Art. 9. [2]

     1. L'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla A.S.L. ed alla Provincia, competenti per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 10.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATO 1

 

   ELENCO DELLE ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

 

     1. Pulizia a secco di tessuti e pellami escluso pellicce, pulitintolavanderia: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

     2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura.

     3. Rosticceria e friggitoria.

     4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

     5. Laboratorio odontotecnici.

     6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

     7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

     8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

     9. Le seguenti lavorazioni tessili:

     - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo,

     - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;

     b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperature di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici o inorganici volatili;

     c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;

     d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

     10. Cucine, ristorazione collettiva, e mense.

     11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

     12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

     13. Serre.

     14. Stirerie.

     15. Laboratori fotografici.

     16. Autorimesse.

     17. Autolavaggi.

     18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.

     19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

     20. Eliografia.

     21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

     22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

     23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

     24. Impianti trattamento acque.

     25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 9,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

     26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.

     27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

     28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

     29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

 

 

ALLEGATO 2

 

ELENCO DELLE ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     Descrizione attività

     1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.

     2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.

     3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.

     4. Produzione di prodotti in vetro resine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.

     5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.

     6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.

     7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.

     8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/q.

     9. Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

     10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

     11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri ed affini con produzione non superiore a 500 kg/h.

     12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di non superiore a 10 kg/g.

     13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti.

     14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

     15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

     16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.

     17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.

     18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori ed affini non superiore a 50 kg/g.

     19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

     22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.

     24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.

     25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/g.

     26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

     27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.

     28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.

     29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.

     30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

     31. Trasformazioni lattiero casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1996, n. 15.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 marzo 1996, n. 15.