§ 5.2.34 - L.R. 19 maggio 1997, n. 25.
Riordino del sistema socio-assistenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/05/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Destinatari degli interventi.
Art. 5.  Diritti degli utenti.
Art. 6.  Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali.
Art. 7.  Funzioni della Regione.
Art. 8.  Funzioni delle Province.
Art. 9.  Funzione dei Comuni.
Art. 10.  Competenze delle aziende sanitarie.
Art. 11.  Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali.
Art. 12.  Attività ad alta integrazione socio-sanitaria.
Art. 13.  Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali.
Art. 14.  Organizzazione di volontariato.
Art. 15.  Cooperazione sociale.
Art. 16.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 17.  Modalità degli interventi.
Art. 18.  Prevenzione.
Art. 19.  Informazione.
Art. 20.  Promozione sociale.
Art. 21.  Assistenza economica.
Art. 22.  Assistenza domiciliare.
Art. 23.  Assistenza domiciliare integrata.
Art. 24.  Assistenza socio-educativa territoriale e interventi di sostegno e psicologici.
Art. 25.  Servizio di aiuto personale.
Art. 26.  Servizi di vacanza.
Art. 27.  Servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale.
Art. 28.  Interventi per l'inserimento lavorativo.
Art. 29.  Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare.
Art. 30.  Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria.
Art. 31.  Centro Diurno.
Art. 32.  Servizi residenziali e di comunità.
Art. 33.  Piano socio-assistenziale regionale.
Art. 34.  Contenuti.
Art. 35.  Predisposizione, approvazione ed efficacia.
Art. 36.  Attuazione e verifica.
Art. 37.  Indirizzo e coordinamento.
Art. 38.  Rilevazione dati.
Art. 39.  Vigilanza.
Art. 40.  Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali.
Art. 41.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali.
Art. 42.  Personale.
Art. 43.  Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali.
Art. 44.  Concorso degli utenti al costo degli interventi socio- assistenziali.
Art. 45.  Interventi regionali per ristrutturazione e creazione di servizi residenziali.
Art. 46.  Primo piano socio-assistenziale regionale.
Art. 47.  Termini attuativi della presente legge.
Art. 48.  Abrogazione di norme.
Art. 49.  Pubblicazione.


§ 5.2.34 - L.R. 19 maggio 1997, n. 25. [1]

Riordino del sistema socio-assistenziale.

(B.U. 26 maggio 1997, n. 27).

 

TITOLO I

FINALITA' E PRINCIPI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. In attesa dell'adozione della legge quadro nazionale sull'assistenza sociale conformemente agli articoli 117 e 118 della Costituzione e a quanto previsto dalla legislazione vigente, la presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative da parte dei soggetti pubblici che ne sono titolari, per il coordinamento degli interventi e la loro integrazione con le attività sanitarie.

     2. In particolare, la presente legge disciplina:

     a) la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nella Regione, nonché le modalità di coordinamento per l'integrazione con i servizi e gli interventi sanitari ed educativo- scolastici;

     b) l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella materia "beneficenza pubblica" di cui all'art. 117, I comma, Cost. e comprendenti:

     1) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di leggi antecedenti il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

     2) le funzioni trasferite ai Comuni e alle Province ai sensi degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 616/77;

     3) le funzioni già trasferite alla Regione e agli enti locali ai sensi della L. 23.12.1975 n. 698;

     4) le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area socio-assistenziale;

     5) ogni altra funzione in materia attribuita con leggi dello Stato alla Regione ed agli enti locali.

 

     Art. 2. Principi.

     1. Il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della persona, unità psicosomatica inserita in un contesto di relazioni, e della solidarietà sociale.

     2. I servizi e gli interventi socio-assistenziali devono garantire:

     a) la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti;

     b) l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;

     c) la libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

     2. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:

     a) coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali al fine di assicurare globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;

     b) azione a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

     c) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

     d) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;

     e) prevenzione, individuazione precoce e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;

     f) omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale;

     g) protezione e tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o di fatto non intervengano coloro cui la legge attribuisce tale compito;

     h) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;

     i) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti;

     l) finalizzazione delle attività nel settore formativo alle esigenze di qualificazione degli operatori e allo sviluppo e alla riconversione dei servizi.

 

     Art. 4. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Basilicata.

     2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio della regione, nel rispetto della normativa vigente.

     3. Tali interventi, secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

     4. Tutte le persone temporaneamente presenti nel territorio della regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentirne l'attuazione da parte dei corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

 

     Art. 5. Diritti degli utenti.

     1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge gli utenti del sistema socio-assistenziale regionale hanno diritto in particolare:

     a) ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e sulle modalità di erogazione, sulle possibilità di scelta;

     b) ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere, nella misura massima possibile, le proprie relazioni familiari e sociali;

     c) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;

     d) a scegliere liberamente la struttura o il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio-assistenziale;

     e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli operatori.

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

     Art. 6. Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali.

     1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, la titolarità delle funzioni socio-assistenziali spetta ai seguenti soggetti pubblici:

     a) Regione;

     b) Province;

     c) Comuni.

     2. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le Aziende Sanitarie UU.SS.LL..

 

     Art. 7. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale, favorendo ogni utile e possibile forma di collaborazione, anche nella predisposizione dei piani socio-assistenziali nonché nella gestione dei relativi servizi territoriali, del volontariato e della cooperazione sociale.

     2. In particolare, la Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione del sistema socio-assistenziale svolge le seguenti funzioni:

     a) adotta, con il concorso degli enti locali e degli altri enti operanti in materia, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 3 della L. 142/1990, il piano socio-assistenziale regionale, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di sviluppo; coordina e verifica l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e dei progetti obiettivo da parte dei soggetti pubblici e privati;

     b) partecipa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi socio-assistenziali;

     c) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate ai fini socio-assistenziali e ripartisce le risorse del fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, secondo i criteri definiti nel piano;

     d) promuove forme associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati;

     e) predispone gli schemi-tipo di regolamento dei servizi di assistenza sociale e di accordi di programma per l'integrazione di tali servizi con gli altri servizi territoriali, nonché gli schemi-tipo di convenzione tra i Comuni, le Aziende Sanitarie e gli enti privati e le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali;

     f) indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'attività di vigilanza di cui ai successivi articoli;

     g) individua, in attuazione degli obiettivi del piano socio- assistenziale regionale, nell'ambito del piano regionale di formazione professionale, gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale adibito ad attività, di assistenza sociale e socio-sanitaria;

     h) organizza il sistema informativo sui servizi socio-assistenziali;

     i) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale;

     l) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalle leggi dello Stato.

     3. Alla Regione spetta, altresì, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

     a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti nell'ambito regionale;

     b) le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'art. 22 D.P.R. 616/77 ai sensi degli artt. 14 e 15 dello stesso D.P.R..

 

     Art. 8. Funzioni delle Province.

     1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990 n. 142:

     a) collaborano alla predisposizione del piano socio-assistenziale regionale mediante la presentazione di proposte deliberate dai Consigli provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di piano;

     b) provvedono alla specificazione ed attuazione, nell'ambito del proprio territorio, degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale;

     c) concorrono alla realizzazione del sistema informativo sui servizi socio-assistenziali;

     d) esercitano tutte le altre funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 9. Funzione dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano, secondo i principi e con gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 e secondo le modalità di gestione di cui al successivo art. 11 comma 2, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge.

     2. E', altresì, competenza dei Comuni ogni altra attività socio- assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti obiettivo individuati dal piano socio- assistenziale regionale.

     3. Ai comuni è delegata da parte della Regione, secondo gli indirizzi definiti dal piano socio-assistenziale regionale, la funzione amministrativa di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio- assistenziali, secondo quanto specificato nel successivo articolo 39.

 

     Art. 10. Competenze delle aziende sanitarie.

     1. Le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. svolgono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, le attività socio-assistenziali ad esse eventualmente delegate dagli enti locali con oneri a totale carico degli stessi.

     2. Le Aziende Sanitarie forniscono, altresì, specifiche prestazioni sanitarie per assicurare un servizio integrato con gli interventi socio- assistenziali secondo i criteri della presente legge e le modalità previste dal piano socio-assistenziale regionale.

     3. Sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 8 agosto 1985 sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali come previsto dall'art. 30 della L. 730/1983 richiamato dall'art. 1, comma 4 punto c), D.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO III

SOGGETTI GESTORI E MODALITA' GESTIONALI

 

     Art. 11. Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali.

     1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni.

     2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:

     a) in forma consortile o altre forme associative tra i comuni previsti dalla legge n. 142/90;

     b) direttamente;

     c) in forma associata tramite delega all'Azienda Sanitaria U.S.L., ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;

     d) con delega individuale all'Azienda Sanitaria U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L.vo 502/92 e successive modificazioni.

     3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e c) del comma 2, sono individuati, di norma, entro i confini delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. così come definite dalla L.R. 50/94 e tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base.

     4. Le convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato delle funzioni socio-assistenziali devono definire tra l'altro:

     a) il Comune presso cui viene istituito il servizio di assistenza sociale preposto all'esercizio delle funzioni di competenza comunale;

     b) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di assistenza sociale;

     c) i modi e le forme per l'assegnazione al servizio di assistenza sociale del personale dipendente dai singoli Comuni interessati;

     d) le modalità di partecipazione degli altri Comuni interessati alla programmazione e alla verifica delle attività;

     e) i casi in cui devono essere consultati gli altri Comuni interessati;

     f) i rapporti finanziati e i reciproci obblighi.

     5. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali, qualora decidano di affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi disciplinati dalla presente legge, procedono all'individuazione del contraente mediante gara tra cooperative sociali, di cui al successivo art. 15, iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 2, lett. a) della legge regionale 20 luglio 1993 n. 39 o loro consorzi.

     6. E' fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1993 n. 38, per servizi e attività che siano complementari o integrativi a quelli previsti dal precedente comma.

 

     Art. 12. Attività ad alta integrazione socio-sanitaria.

     1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 D.P.C.M. 8 agosto 1985, sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, relative a:

     a) riabilitazione e rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili;

     b) cura e recupero fisico-psichico dei malati mentali;

     c) cura e recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti;

     d) cura e riabilitazione funzionale degli anziani non autosufficienti;

     e) prevenzione, assistenza e tutela materno-infantile e dell'età evolutiva.

     2. Al fine di garantire la piena tutela sociale della salute del cittadino, i Comuni forniscono, relativamente ai settori di cui al comma 1, attività socio-assistenziali che comprendono interventi socio-educativi, di reinserimento sociale e lavorativo, di assistenza economica e domiciliare, l'attivazione di centri di aggregazione e di incontro e altri interventi nei settori della casa, dei trasporti, del tempo libero e della cultura.

     3. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, i Comuni utilizzano le forme associative di cooperazione previste dalla L. 142/90. I Comuni capoluogo di provincia possono scegliere di non partecipare alla gestione associata di tali attività.

     4. I Comuni, singoli o associati, attuano, sulla base delle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, o di appositi programmi e progetti, modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione del servizio di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio.

     5. Ai fini dell'integrazione dei servizi di assistenza sociale con i servizi sanitari, i piani socio-assistenziali e sanitario regionali individuano le aree di attività nell'ambito delle quali deve essere realizzata detta integrazione, finalizzata ad assicurare condizioni essenziali di vita e a tutelare o recuperare l'integrità psicofisica dell'individuo.

     6. Nelle aree di attività di cui al comma 2 l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari è perseguita mediante accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 L. 142/1990, per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie.

     7. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al precedente comma, predisponendo schemi tipo approvati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale.

     8. Qualora entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel precedente comma 7 i soggetti interessati non abbiano attuato gli accordi di programma, la Giunta Regionale interviene secondo le modalità previste dal Piano per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali.

     1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio- assistenziali.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) informano la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare che deve prioritariamente essere disponibile per opere e servizi di natura socio- assistenziale.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alle leggi regionali n. 38/1993 e n. 39/1993.

 

     Art. 14. Organizzazione di volontariato.

     1. La Regione riconosce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 luglio 1993, n. 38.

     2. Secondo quanto stabilito dalla L.R. 38/1993, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, apposite convenzioni per lo svolgimento di:

     a) specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell'ambito di programmi di intervento integrati;

     b) attività innovative o sperimentali.

     3. La Regione e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell'ambito di specifici progetti.

     4. La Regione incentiva, altresì, l'inserimento dei volontari come soci nelle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991.

 

     Art. 15. Cooperazione sociale.

     1. La Regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte nell'albo regionale, di cui alla legge regionale 20 luglio 1993 n. 39, quali soggetti che, per le specifiche finalità, si caratterizzano a gestire i servizi socio-sanitari ed educativi.

     2. La Regione, inoltre, riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro e integrazione sociale e alle persone svantaggiate.

     3. Le Amministrazioni pubbliche possono favorire e promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso convenzioni per la fornitura di beni e servizi con cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 così come modificato dall'art. 20 della legge 6.2.1996 n. 52.

 

TITOLO IV

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 16. Interventi socio-assistenziali.

     1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 3 della presente legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo, riparatorio e di sostegno.

     2. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di prevenzione, informazione e promozione sociale, di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili.

     3. In particolare si svolge sotto forma di:

     a) attività di prevenzione, informazione e promozione sociale;

     b) assistenza economica;

     c) assistenza domiciliare;

     d) assistenza socio-educativa territoriale e interventi di sostegno e consulenza psicologica;

     e) servizio di aiuto personale;

     f) servizi di vacanza;

     g) servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale;

     h) interventi per l'inserimento lavorativo;

     i) affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;

     j) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;

     k) centro diurno;

     l) servizi residenziali e di comunità;

     m) servizi di riduzione del danno soggettivo sociale.

     4. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

     5. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti e organismi competenti in altri settori, nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

     6. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale.

 

     Art. 17. Modalità degli interventi.

     1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni e nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

     2. Gli interventi saranno attuati con personale dotato di specifica professionalità in relazione alle tipologie degli stessi, in collaborazione con i servizi sanitari, scolastici, educativi e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio sulla base di progetti comuni.

     3. Sono garantiti all'assistito la più ampia informazione, la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi e alle strutture e il rapporto con la famiglia.

 

     Art. 18. Prevenzione.

     1. Gli interventi di prevenzione riguardano:

     a) il coordinamento di tutti i servizi socio-assistenziali ed il raccordo con gli altri servizi del territorio per favorire e determinare condizioni ed opportunità per l'effettiva realizzazione della persona;

     b) iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo e di tempo libero per la soddisfazione delle esigenze anche relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;

     c) l'acquisizione e la raccolta sistematica di tutti gli elementi utili ad individuare situazioni di disagio e di rischio, nonché di tutti i dati riferiti al territorio, utili ad orientare la politica sociale e ad individuare gli obiettivi della programmazione socio-assistenziale locale, nonché ad organizzare ed attuare gli interventi rispondenti ai bisogni ed alle esigenze della comunità locale;

     d) l'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza ed alla individuazione degli stati di bisogno, di emarginazione e di disadattamento nonché dei fattori di rischio.

 

     Art. 19. Informazione.

     1. Gli interventi di informazione riguardano:

     a) attività diretta a fornire al singolo cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, anche al fine di consentirne una corretta ed adeguata utilizzazione;

     b) attività di informazione rivolta alla collettività o mirata a gruppi omogenei per interessi e problemi, per la conoscenza del territorio in termini di servizi e risorse disponibili.

 

     Art. 20. Promozione sociale.

     1. Gli interventi di promozione sociale riguardano:

     a) iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali e, in particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone handicappate, stimolando la solidarietà allargata e la più ampia partecipazione;

     b) attività di promozione, valorizzazione e raccordo delle organizzazioni di volontariato in termini di apporto sia culturale sia operativo;

     c) promozione della cooperazione sociale soprattutto tra i giovani per la gestione e l'autogestione di attività e servizi, con particolare riguardo a quella integrata con persone handicappate o comunque svantaggiate e a rischio di emarginazione.

 

     Art. 21. Assistenza economica.

     1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario al fine di promuovere l'autonomia.

     2. Gli interventi hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità per far fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono, comunque, essere coordinati con altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

     3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.

     4. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del piano socio-assistenziale e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

 

     Art. 22. Assistenza domiciliare.

     1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, nonché per elevare la qualità della vita degli stessi e per evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.

     2. Rientrano tra i destinatari di detti interventi anche i nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva.

     3. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività di segretariato sociale e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità e alla integrazione nel sociale.

     4. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati.

     5. Nei confronti dei soggetti handicappati sono previste anche le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI), così come specificate dal successivo art. 23, comma 2.

     6. L'assistenza domiciliare viene attivata, altresì, in collaborazione con la sanità nel contesto degli accordi di programma di cui all'art. 12, comma 3 della presente legge e delle direttive predisposte dalla Giunta Regionale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare integrata di cui al successivo art. 23 da parte delle Aziende Sanitarie U.S.L..

     7. Gli oneri per le prestazioni di tipo sanitario e per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario sono a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 23. Assistenza domiciliare integrata.

     1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'Unità di valutazione geriatrica (UVG).

     2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:

     a) assistenza di medicina generale;

     b) consulenza medico specialistica;

     c) assistenza infermieristica;

     d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;

     e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;

     f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;

     g) utilizzo del telesoccorso.

     3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al D.P.C.M. 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonchè la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente Commissione consiliare.

     4. L'Unità di valutazione geriatrica (UVG) valuta i bisogni socio- sanitari dell'anziano non autosufficente o a rischio di non autosufficienza ed è composta da:

     a) un medico geriatra o, in sua mancanza, altro medico;

     b) un infermiere professionale o assistente sanitario;

     c) un assistente sociale;

     d) un terapista della riabilitazione.

     Al fine di garantire il collegamento dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verrà preferibilmente individuato all'interno della divisione di geriatria, ove esistente.

     5. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il programma assistenziale personalizzato l'Unità di valutazione geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona anziana.

 

     Art. 24. Assistenza socio-educativa territoriale e interventi di sostegno e psicologici.

     1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale, o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo, mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società e attraverso interventi di riduzione del danno soggettivo e sociale.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo le specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza, anche per quanto attiene gli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

     3. Gli interventi di sostegno consistono, in generale, nell'attività di supporto agli utenti svolta da tutti gli operatori e, con particolare riferimento, dagli operatori dei consultori familiari aventi compiti di educazione sanitaria, promozione della procreazione consapevole, prevenzione del ricorso all'aborto e dei danni materno-fetali, promozione del benessere psico-fisico della donna, del minore e della famiglia.

     4. Gli interventi psicologici consistono in attività, anche territoriali e domiciliari, a favore degli utenti che si trovano in condizioni specifiche e complesse e viene svolta da psicologi iscritti all'Ordine Professionale.

 

     Art. 25. Servizio di aiuto personale.

     1. Il servizio di aiuto personale è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.

     2. Le prestazioni di aiuto personale consistono in interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, nonché di integrazione sociale e comprendono l'interpretariato per i non udenti.

     3. Il servizio di aiuto personale può avvalersi dell'opera aggiuntiva degli obiettori di coscienza, con specifica formazione e di organizzazioni di volontariato.

     4. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali, esistenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed, in particolare, è integrato con il servizio di assistenza domiciliare.

     5. Il piano socio-assistenziale regionale determina i criteri relativi all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di aiuto personale.

 

     Art. 26. Servizi di vacanza.

     1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, alle persone handicappate che siano in condizioni di disagio economico per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica.

     2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati:

     a) per i soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali quali momenti integrativi del processo educativo;

     b) per le persone handicappate e per gli anziani, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

     3. Agli handicappati deve essere garantita la partecipazione a soggiorni di vacanza comune.

 

     Art. 27. Servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale.

     1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore e per un periodo non superiore alle quarantotto ore, prestazioni a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovvisti di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.

     2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere raccordato con il servizio di emergenza sanitaria.

 

     Art. 28. Interventi per l'inserimento lavorativo.

     1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno ed alla integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione, compresi gli inabili e gli invalidi, nonchè degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in esecuzione penale esterna.

     2. Per la realizzazione di tali finalità, gli interventi di cui al precedente comma, in armonia con la legislazione nazionale e regionale vigente in materia, si concretizzano in:

     a) attività ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette;

     b) attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicaps, tossicodipendenti e degli adolescenti in difficoltà;

     c) iniziative nei confronti di imprese per favorire l'inserimento lavorativo delle persone handicappate;

     d) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, specie artigiane e agricole o di servizi, alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini, soggetti portatori di handicaps, o tossicodipendenti esposti a rischio di emarginazione, nonché adolescenti problematici;

     e) attività di individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, nonchè di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semi- libertà, di malati di mente, realizzando anche rapporti convenzionali a tale scopo e verificandone l'attuazione.

 

     Art. 29. Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare.

     1. Gli interventi di affidamento sono finalizzati ad arginare e ridurre l'istituzionalizzazione e a garantire il rispetto delle individualità, offrendo un contesto di accoglienza, di solidarietà e di interazioni particolarmente significative.

     2. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.

     3. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.

     4. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

     5. La Regione determina, nell'ambito del piano, criteri, le condizioni e le modalità di sostegno delle famiglie, delle persone singole e delle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'art. 80, comma 3, legge n. 184/1983.

 

     Art. 30. Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

     1. L'assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria o adottiva, nonchè attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare secondo i principi e le finalità di cui alla legislazione statale ordinaria e costituzionale. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

     2. Rientrano, altresì nell'ambito dell'attività di assistenza e di tutela del minore i seguenti interventi:

     a) reperimento precoce e segnalazione alla magistratura minorile di tutti i casi di abbandono morale e materiale, di condotta pregiudizievole da parte degli esercenti la potestà genitoriale, di maltrattamenti fisici e psichici, di disadattamento e di ogni altra situazione anche soltanto potenzialmente lesiva dei diritti e degli interessi di un soggetto minore degli anni 18;

     b) adozione di provvedimenti urgenti;

     c) espletamento delle indagini socio-familiari, psicologiche e sanitarie richieste dalla magistratura, nonché di ogni altro intervento disposto dalla magistratura a tutela dell'integrità psico-fisica del minore;

     d) assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c.;

     e) promozione ed attuazione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge n. 184/83, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria competente, la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;

     f) collaborazione con l'Autorità giudiziaria prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni di cui al D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

     3. La realizzazione di tali interventi andrà effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle linee-guida del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relative agli interventi urgenti a favore della popolazione minorile.

     4. La Regione promuove, fra tutti i soggetti interessati ogni possibile forma di coordinamento operativo tra i servizi al fine di pervenire ad un approccio progettuale per ogni singolo minore e favorisce la conclusione di accordi di programma secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 12.

     5. Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere svolti da personale con specifica preparazione nel settore minorile. A tal fine la Regione promuove la formazione degli operatori ed il loro costante aggiornamento professionale.

     6. L'assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ove richiesto.

 

     Art. 31. Centro Diurno.

     1. Il centro diurno è una struttura polivalente, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane autosufficienti, anche se parzialmente, alle persone handicappate e ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale.

     2. Il centro diurno è collegato ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e fornisce anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

     3. Il centro diurno espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di informazione.

     4. Rientrano tra dette strutture anche i centri diurni a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prevedere la possibilità di un inserimento lavorativo essendo già stati esperiti negativamente sia l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelavorativi.

     5. Le prestazioni sanitarie di tipo terapeutico e riabilitativo sono assicurate dai servizi sanitari distrettuali.

     6. I requisiti strutturali e gestionali del centro diurno sono individuati nel piano socio-assistenziale regionale.

 

     Art. 32. Servizi residenziali e di comunità.

     1. L'affido in servizi residenziali da attuarsi ove non sia possibile un conveniente intervento a norma degli articoli che precedono consiste in un intervento finalizzato a soddisfare le esigenze complessive di:

     a) soggetti in età evolutiva la cui famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere il proprio ruolo;

     b) persone adulte incapaci che necessitano di interventi, anche temporanei, sostitutivi del nucleo familiare.

     2. I servizi residenziali, devono assicurare, con personale e strutture idonee, condizioni adeguate ai bisogni delle persone ospitate e devono garantire l'inserimento sociale da parte delle stesse di tutti i servizi del territorio. Devono, altresì, realizzare forme di trattamento che favoriscano il recupero e il reinserimento sociale delle persone utenti, nonchè modalità organizzative che promuovano il coinvolgimento responsabile della famiglia e l'integrazione con l'ambiente esterno.

     3. I servizi residenziali di cui al presente articolo comprendono:

     a) la casa-famiglia, consistente in un nucleo di convivenza destinato ad ospitare non più di cinque o sei soggetti preferibilmente di età non superiore ai 10 anni, anche portatori di handicaps, di sesso ed età diversa, ubicata in alloggio di civile abitazione, organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori quali figure parentali;

     b) il gruppo-appartamento, consistente in un nucleo di convivenza, inserito in un normale contesto abitativo, caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio, destinato a non più di otto minori, preferibilmente di età superiore ai 10 anni, di sesso ed età diversi, anche portatori di handicaps e sottoposti alle misure dell'Autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessività richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero;

     c) l'istituto educativo assistenziale per minori, consistente in una struttura che provvede al mantenimento e all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità giudiziaria o a cui, comunque, la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità; l'istituto può ospitare minori di sesso e di età differenti, anche handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza tra fratelli o minori comunque legati da rilevanti vincoli affettivi;

     d) la casa di riposo, consistente in un'istituzione per l'ospitalità di persone anziane totalmente o parzialmente autosufficienti, in numero non superiore ad ottanta unità, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale;

     e) la comunità alloggio per anziani, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare, ubicato in case di civile abitazione nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale, per l'accoglienza di un numero di persone anziane comprese tra le otto e le dieci unità, nella quale vengono assicurate almeno le prestazioni socio-assistenziali previste per le case di riposo;

     f) la comunità alloggio per handicappati, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per l'accoglienza di un numero di persone handicappate comprese tra le quattro e le otto unità, alle quali vengono assicurate con la loro attiva partecipazione, ove possibile prestazioni alberghiere, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali, che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana, nonchè azioni, a livello di gruppo, di laboratorio formativo e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;

     g) la casa-albergo, consistente in un complesso di appartamenti minimi, ubicato in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali, provvisti di servizi sia autonomi che centralizzati, per l'accoglienza di coppie di coniugi anziani e persone anziane sole, autosufficienti;

     h) le residenze sanitarie assistenziali destinate a persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, organizzate secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989;

     i) le case di accoglienza per donne in difficoltà anche con figli minori.

     4. L'organizzazione dei servizi residenziali di cui al presente articolo si uniforma ai seguenti criteri:

     a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell'attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;

     b) la possibilità di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dall'Autorità giudiziaria o dai competenti servizi del territorio;

     c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;

     d) possibilità di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenze più numerose;

     e) integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.

     5. L'affido nei servizi residenziali di cui al precedente comma 3 è effettuato con il consenso del soggetto stesso. Nei casi di minori o di incapaci la scelta dello specifico servizio è effettuato con la collaborazione della famiglia o di chi esercita poteri tutelari, nonché, ove del caso, della competente Autorità giudiziaria.

     6. Il piano socio-assistenziale regionale definirà gli standards organizzativi, strutturali e gestionali dei servizi residenziali di cui al presente articolo.

 

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 33. Piano socio-assistenziale regionale.

     1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, determina, in coerenza con il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali mediante l'adozione del piano socio-assistenziale regionale, coordinato con quello sanitario.

     2. Il piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, a seguito delle verifiche e dei risultati raggiunti, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle disposizioni nazionali in materia.

 

     Art. 34. Contenuti.

     1. Il piano socio-assistenziale regionale si articola in progetti- obiettivo ed azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni sullo svolgimento delle attività normali e ricorrenti, ed indica:

     a) i dati socio-demografici ed economici relativi al territorio regionale;

     b) gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio di riferimento e le priorità di intervento, nonchè le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;

     c) gli ambiti territoriali adeguati alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, promuovendo le necessarie forme associative e di cooperazione tra gli enti locali interessati e forme di decentramento comunale;

     d) l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale dei servizi di assistenza sociale e delle relative articolazioni e i parametri relativi alla dotazione organica funzionale del personale;

     e) le funzioni di primo livello, che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari, e le funzioni di secondo livello, che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali coincidenti con quelli delle Aziende U.S.L, determinati ai sensi della L.R. 50/94;

     f) le modalità e la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei presidi residenziali e semiresidenziali;

     g) gli indirizzi per l'esercizio da parte dei Comuni della funzione amministrativa di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti strutturali e gestionali dei presidi socio-assistenziali;

     h) i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e gli standards strutturali, organizzativi e gestionali dei presidi residenziali e semiresidenziali;

     i) gli indirizzi e i criteri per la localizzazione dei nuovi presidi assistenziali;

     j) i criteri per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale e per l'utilizzazione coordinata delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali di cui ai precedenti artt. 14 e 15;

     k) le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo- scolastici, nonché le aree di attività di cui all'articolo 12, comma 2;

     l) i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali;

     m) i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica ed i parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari;

     n) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari addetti a diverso titolo ai servizi e presidi;

     o) la valutazione dei costi, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e la politica della spesa;

     p) le modalità, i tempi e la misura degli interventi di cui al successivo art. 45.

 

     Art. 35. Predisposizione, approvazione ed efficacia.

     1. Il piano socio-assistenziale regionale è predisposto dalla Giunta Regionale, con il concorso delle province, dei comuni, singoli o associati, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, sentite le organizzazioni sindacali e le Associazioni più rappresentative e gli ordini professionali interessati. Deve essere, altresì, garantito il concorso degli enti privati, delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato che esercitano attività nel settore socio-assistenziale a livello regionale, di cui agli artt. 14 e 15.

     2. Il piano socio-assistenziale regionale è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Entro il trenta settembre dei primi due anni di validità del piano la Giunta Regionale, sulla base anche delle risultanze della verifica prevista dal successivo articolo 36, predispone, ove necessario ai fini di cui all'articolo 33, comma 2, i relativi aggiornamenti, che vengono approvati, su sua proposta, con deliberazione del Consiglio Regionale. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Entro il trenta settembre dell'ultimo anno di validità del piano, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale la proposta del piano socio-assistenziale regionale per il triennio successivo. Fino a quando il nuovo piano non sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione permane comunque la validità del piano precedente.

     5. Il piano socio-assistenziale regionale ha efficacia vincolante per tutti gli interventi in materia socio-assistenziale nell'ambito regionale.

     6. La Regione uniforma al Piano la propria attività regolamentare ed amministrativa nel settore socio-assistenziale, nonché la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle Aziende Sanitarie U.S.L..

     7. Ai contenuti del piano devono, altresì, uniformarsi le province e i comuni, singoli o associati, nell'esercizio delle funzioni socio- assistenziali di loro competenza, nonchè tutti gli altri enti ed organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel settore socio- assistenziale a livello regionale.

 

     Art. 36. Attuazione e verifica.

     1. La Regione, le province e i comuni, singoli o associati concorrono all'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano stesso.

     2. Ai fini della corretta attuazione del piano socio-assistenziale regionale la Giunta Regionale impartisce apposite direttive in conformità agli indirizzi determinati dal piano stesso.

     3. La Giunta Regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, sottopone il piano stesso a verifica annuale per accertare la regolare e puntuale attuazione da parte degli enti istituzionalmente competenti.

     4. A tal fine i comuni, singoli o associati, devono trasmettere annualmente, entro il mese di febbraio, alla Giunta Regionale, che riferirà al Consiglio, una relazione tecnico-finanziaria e sociale sugli interventi realizzati e i risultati conseguiti nell'anno precedente.

     5. La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 33, comma 2, ed è utilizzata dalla Giunta Regionale per la redazione della relazione al Consiglio di cui al precedente comma.

 

TITOLO VI

INDIRIZZO, COORDINAMENTO E VIGILANZA

 

     Art. 37. Indirizzo e coordinamento.

     1. La Regione, al fine di assicurare condizioni e garanzie di assistenza uniformi sul territorio regionale, nonché il coordinamento e l'integrazione delle competenze dei diversi livelli di governo, emana, in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati nella presente legge, indirizzi di carattere generale ai quali gli enti locali e gli altri enti operanti in materia socio-assistenziale devono attenersi per l'esercizio delle rispettive funzioni.

     2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove non siano contenuti nel piano socio-assistenziale regionale, sono determinati mediante deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

     3. La Giunta Regionale, tenuto conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, impartisce specifiche direttive di attuazione ed organizzazione agli enti interessati.

 

     Art. 38. Rilevazione dati.

     1. La Regione, ai fini della programmazione socio-assistenziale e dell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento di cui al precedente articolo 37, provvede alla sistematica rilevazione ed all'elaborazione di dati demografici, economici e sociali relativi al territorio regionale e di dati sull'attività dei servizi di assistenza sociale realizzando, in collaborazione con gli enti locali, l'informatizzazione dei servizi stessi, nell'ambito del sistema informativo regionale.

     2. La Regione provvede, inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociale e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità d'intervento.

 

     Art. 39. Vigilanza.

     1. I comuni, singoli o associati, istituzionalmente competenti alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al titolo IV sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo su tutti servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e privati nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali di cui agli articoli 14 e 15 secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9, comma 3.

     2. La vigilanza ed il controllo previsti dal comma 1 sono esercitati in stretta collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria U.S.L. competente, e tende in particolare:

     a) ad accertare la rispondenza dei servizi ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale, ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 40;

     b) a verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e la permanenza dei requisiti di cui alla lettera a);

     c) a controllare le condizioni dei soggetti ospiti e l'adeguatezza delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché l'attuazione degli interventi educativi e riabilitativi;

     d) a sospendere l'attività del servizio in assenza di autorizzazione ed in presenza di gravi irregolarità;

     e) a promuovere la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 nel caso in cui persistano le gravi irregolarità.

 

     Art. 40. Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali.

     1. I servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, comunque denominati, di cui al titolo IV, debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio- assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività. Tali requisiti riguardano, in particolare, la dotazione organica e la qualificazione del personale in rapporto all'utenza, le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi, i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni fissati dal piano socio- assistenziale regionale. Nel piano socio-assistenziale sono indicate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di cui ai successivi commi e la documentazione necessaria a tal fine.

     2. L'apertura ed il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata previo parere del comune espresso con apposito motivato atto deliberativo sulla base dell'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti e dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa vigente.

     3. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo, se non previa autorizzazione della Regione.

     4. I presidi socio-assistenziali funzionanti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati nel piano socio- assistenziale regionale secondo le modalità e i tempi in esso indicati.

     5. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, comportano la modifica dell'autorizzazione stessa.

     6. In caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro trenta giorni dalla notifica alla Giunta Regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 41. Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali.

     1. L'autorizzazione può essere sospesa ove risultino gravi inadempienze o vengano a mancare i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione su segnalazione dei soggetti tenuti alla vigilanza e al controllo di cui al precedente art. 39, nonchè in base a segnalazioni di singoli cittadini.

     2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente la Regione prescrive al soggetto gestore del presidio un congruo termine per regolarizzare la situazione, prevedendo altresì le temporanee prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

     3. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle condizioni che hanno giustificato la sospensione dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita deliberazione, dandone comunicazione alla Regione che provvede ad interrompere la sospensione stessa.

     4. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata nel caso in cui l'interessato non provveda a regolarizzare la situazione.

     5. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta la chiusura definitiva del presidio, è disposta dalla Regione anche nell'ipotesi in cui cessi l'attività socio-assistenziale del presidio autorizzato.

     6. In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i soggetti interessati in collaborazione con l'Amministrazione regionale, concordano un piano di dimissioni degli ospiti.

     7. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca

dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

TITOLO VII

PERSONALE

 

     Art. 42. Personale.

     1. I Comuni, che esercitano le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 9 direttamente o in forma associata, assicurano la copertura della dotazione organica funzionale, sulla base dei parametri indicati dal piano socio-assistenziale regionale, con personale appartenente alla propria pianta organica. A tal fine il personale dei suddetti Comuni è revocabile da eventuali posizioni di comando o assegnazione funzionale presso altri Enti. Per i Comuni associati la pianta organica e l'organizzazione del personale sono definiti nell'ambito delle convenzioni.

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle Aziende Sanitarie U.S.L., utilizzato nel servizio socio- assistenziale, così come rideterminato ai sensi dell'art. 31 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere trasferito, a domanda, nelle piante organiche dei Comuni che decidono per la gestione associata o diretta delle attività socio-assistenziali e che ne facciano richiesta.

     3. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono determinate sulla base delle attività esercitate da ciascuno degli Enti di cui all'art. 11 e in relazione ai carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio-assistenziale.

     4. Al personale trasferito nelle piante organiche dei Comuni si applica la normativa del comparto Enti Locali, fatto salvo il mantenimento ed esaurimento dei trattamenti economici pregressi.

     5. I comuni singoli o associati che attribuiscono la gestione delle attività all'Azienda Sanitaria U.S.L. assicurano la copertura della dotazione organica funzionale complessiva sulla base dei parametri indicati dal piano socio-assistenziale regionale e assegnano funzionalmente il personale appartenente alle proprie piante organiche all'Azienda Sanitaria U.S.L.. La dotazione organica e l'assegnazione funzionale sono definite nell'ambito dei relativi provvedimenti di attribuzione della gestione delle attività all'Azienda Sanitaria U.S.L..

     6. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi, i comuni a gestione autonoma, i comuni associati e le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. possono stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative sociali di cui agli articoli 14 e 15.

 

TITOLO VIII

FINANZIAMENTI

 

     Art. 43. Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali.

     1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui alla presente legge sono finanziate dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonchè dal Fondo Sanitario Regionale per le specifiche attività di cui all'art. 12, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in attesa della definizione di parametri specifici, da parte della legge quadro nazionale, gli stanziamenti per le attività socio-assistenziali non potranno comunque essere definiti in misura inferiore a quelli previsti per l'esercizio finanziario precedente.

     2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.

     3. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio Regionale, secondo i criteri definiti dal piano e verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.

     4. Le poste finanziarie individuate con i criteri di cui ai precedenti commi, sono sottoposte a vincolo di spesa, pertanto non potranno essere stornate ed eventuali risparmi costituiranno elementi aggiuntivi nella definizione dei bilanci successivi.

 

     Art. 44. Concorso degli utenti al costo degli interventi socio- assistenziali.

     1. Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con criteri individuati dal piano alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli Enti gestori di intervenire senza oneri a carico degli utenti in presenza di specifici progetti individuati nel piano per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.

     2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente per esigenze personali una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

 

     Art. 45. Interventi regionali per ristrutturazione e creazione di servizi residenziali.

     1. La Regione può concedere contributi in conto capitale o in conto interessi per la costruzione di nuovi edifici da adibire a servizi residenziali o per la ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di quelli già adibiti a servizi residenziali e di comunità come specificati nell'art. 32 della presente legge.

     2. I contributi di cui al comma precedente sono erogati ai soggetti gestori delle attività socio-assistenziali indicati nei precedenti artt. 11 e 13 e hanno l'obiettivo di creare servizi residenziali non presenti sul territorio regionale o di adeguare i servizi residenziali esistenti agli standards organizzativi, strutturali e gestionali definiti dal piano socio- assistenziale regionale.

     3. Le domande intese a ottenere i contributi e la relativa documentazione devono essere presentate successivamente all'approvazione del primo piano socio-assistenziale, secondo le modalità, i tempi e la misura dei contributi nello stesso contenuti.

     4. Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio regionale approva il piano di concessione dei contributi predisposto dalla Giunta, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) Piano finanziario e di gestione;

     b) Completamento e adeguamento delle strutture esistenti;

     c) Creazione di servizi inesistenti;

     d) Razionale distribuzione dei servizi sul territorio in rapporto alla rete dei servizi sanitari e alle residenze sanitarie assistenziali.

     5. I contributi di cui al precedente comma 1 sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e sono liquidati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori su richiesta del soggetto gestore interessato corredata da apposita certificazione dell'Ufficio Tecnico e del Direttore dei lavori.

     6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità finanziarie del capitolo 3280 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e dello stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 46. Primo piano socio-assistenziale regionale.

     1. Il primo piano socio-assistenziale regionale è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

     2. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale e dei provvedimenti attuativi della presente legge, i finanziamenti agli enti locali istituzionalmente competenti per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale vengono erogati con i criteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia.

     3. Per il primo triennio di applicazione del piano socio-assistenziale regionale il presidente della Giunta, d'intesa con l'Assessore alla Sicurezza Sociale ed ai Servizi Sociali, nomina una commissione composta da funzionari regionali con compiti di consulenza e assistenza nei confronti dei comuni e delle Aziende Unità Sanitarie Locali, anche ai fini della concreta integrazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali con quelli socio-sanitari.

 

     Art. 47. Termini attuativi della presente legge.

     1. In sede di prima attuazione, le convenzioni fra i comuni che intendono associarsi devono essere stipulate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro lo stesso termine, i comuni associati che intendono attribuire o confermare la gestione della attività di assistenza sociale all'Azienda Sanitaria U.S.L. adottano i relativi provvedimenti deliberativi di attribuzione.

 

     Art. 48. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi regionali incompatibili con la stessa.

 

     Art. 49. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 32 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4.