§ 2.3.11 - L.R. 8 marzo 1988, n. 8.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:08/03/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del servizio di polizia municipale).
Art. 2.  (Funzioni di polizia municipale).
Art. 3.  (Responsabilità del servizio di polizia municipale).
Art. 4.  (Ordinamento del Corpo di Polizia municipale).
Art. 5.  (Classificazione dei Comuni).
Art. 6.  (Determinazione del contingente numerico dei servizi di polizia municipale).
Art. 7.  (Regolamento Comunale).
Art. 8.  (Forma associativa di Comuni).
Art. 9.  (Collaborazione fra Comuni).
Art. 10.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 11.  (Conferenza di servizio).
Art. 12.  (Divise).
Art. 13.  (Placca e tesserino di riconoscimento).
Art. 14.  (Gradi e distintivi di grado).
Art. 15.  (Mezzi operativi).
Art. 16.  (Apparecchi ricetrasmittenti).
Art. 17.  (Servizi a cavallo).
Art. 18.  (Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi).
Art. 19.  (Presentazione domande).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Norma finale).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.      La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.3.11 - L.R. 8 marzo 1988, n. 8.

Norme in materia di polizia locale.

 

TITOLO I

    NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

Art. 1. (Istituzione del servizio di polizia municipale).

     1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme per la istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dai Comuni e dagli altri enti locali.

     2. I Comuni e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale possono nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 65/86 istituire il servizio di polizia municipale. o il Corpo, quando il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a sette unità.

 

     Art. 2. (Funzioni di polizia municipale).

     1. Fermo restando le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 65/86, alle funzioni di polizia municipale attengono:

     a) la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle materie concernenti la polizia locale;

     b) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali;

     c) la tutela del patrimonio e dell'ordine cittadino, provvedendo a tutte le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

     d) l'assolvimento degli incarichi di informazione, di raccolta notizie, accertamento e di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi o da regolamenti;

     e) il servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

     f) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza.

 

     Art. 3. (Responsabilità del servizio di polizia municipale).

     1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

     2. Nel caso di gestione in forma associata o consorziata di servizio di polizia locale di cui al successivo art. 8, le funzioni di cui al comma precedente spettano al legale rappresentante dell'ente di gestione, fatte salve le competenze e le responsabilità di ciascun Sindaco nell'ambito territoriale del proprio Comune.

 

     Art. 4. (Ordinamento del Corpo di Polizia municipale).

     L'ordinamento del Corpo di Polizia municipale, fatte salve le diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93 e tenendo conto della classificazione dei Comuni di cui al Successivo art. 5, si articola sulla base dei seguenti criteri: Comuni di classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); Comuni di classe IV: addetto al coordinamento e controllo (comandante) e operatori (vigili).

 

     Art. 5. (Classificazione dei Comuni).

     1. Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale, i Comuni sono assegnati alla classe prevista per l'assegnazione ai Comuni del segretario comunale di cui alla Tabella A annessa alla legge 8 giugno 1962. n. 604 e successive modificazioni.

     2. I Comuni assegnati alle classi III e IV possono istituire il servizio di polizia municipale prevedendo l'area unica della polizia municipale.

     3. I Comuni assegnati alla classe II possono istituire il servizio di polizia prevedendo che l'area della Polizia municipale sia articolata in due nuclei, il primo per la viabilità ed il secondo per le altre attribuzioni.

     4. I Comuni assegnati alla classe I possono istituire il servizio articolando l'area della polizia municipale in più nuclei operativi, caratterizzati dalla specializzazione delle attribuzioni.

     Nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia gestito in forma associata o consorziata, la classe è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni associati o uniti in consorzio.

 

     Art. 6. (Determinazione del contingente numerico dei servizi di polizia municipale).

     1. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio di polizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi:

     a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;

     b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;

     c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;

     d) sviluppo dell'edilizia, insediamenti industriali e commerciali e sviluppo turistico;

     e) quantità dei servizi;

     f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio-economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;

     g) complessità del servizio.

     2. Il numero degli operatori (vigili) non può, comunque essere inferiore a due.

 

     Art. 7. (Regolamento Comunale).

     1. I Comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedono ad istituire il servizio di polizia municipale, adottano ai sensi dell'art. 4 della legge 65/86, il regolamento comunale del servizio di polizia municipale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE FRA COMUNI

 

     Art. 8. (Forma associativa di Comuni).

     1. I Comuni possono costituirsi in associazioni o consorzi per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale secondo criteri di economicità e di efficienza.

     2. Le norme di funzionamento delle strutture organizzative di cui al comma precedente saranno stabilite nello Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. (Collaborazione fra Comuni).

     1. La Regione favorisce le intese fra i Comuni dirette a conseguire la gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale e occasionale, relativi allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale sul territorio.

     2. A tal fine i Comuni possono costituire apposite strutture organizzative e strumenti operativi per l'impiego del personale su tutto il territorio interessato.

     3. Quando il personale di polizia municipale viene impiegato nell'ambito di un Comune diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze funzionali del Sindaco di quest'ultimo Comune, fermo restando che l'impiego tecnico operativo affidato al comandante del Corpo o al responsabile del servizio di polizia municipale di quel Comune.

     4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

 

TITOLO III

 

     Art. 10. (Formazione e aggiornamento professionale).

     1. In attesa della istituzione di una struttura regionale permanente per la formazione dei quadri degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 6 della legge 65/86, la Regione promuove ed attua annualmente:

     a) Corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico concorso per addetti alla polizia municipale;

     b) Corsi di aggiornamento professionale per addetti alla polizia municipale in servizio presso i Comuni della Regione;

     c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza della polizia municipale nonché nelle materie le cui funzioni sono state trasferite o delegate ai Comuni dal D.P.R. 616/77, da leggi dello Stato o della Regione.

     Tali corsi si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio;

     d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di polizia municipale.

     2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate ed attuate dall'ufficio Enti Locali della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Conferenza di servizio).

     La Giunta regionale indice e organizza annualmente una Conferenza di servizio tra gli appartenenti alla Polizia municipale per favorire il confronto e l'interscambio di esperienze.

 

TITOLO IV

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

 

     Art. 12. (Divise).

     1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

     2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

     3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

     4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal Comandante del Corpo.

 

     Art. 13. (Placca e tesserino di riconoscimento).

     1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati di:

     a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta Polizia Municipale (segue il nome del Comune) e il numero di matricola del personale.

     2. La placca è applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

     b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm. 7 per cm. 5 contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta Polizia Municipale numero di matricola, grado e dati anagrafici. Sul retro del tesserino debbono essere indicati:

     a) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di P.S.;

     b) la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;

     c) gli estremi dell'autorizzazione al porto d'armi;

     d) il gruppo sanguigno.

 

     Art. 14. (Gradi e distintivi di grado).

     1. Gli addetti alla polizia municipale sono distinti per gradi in Comandante, ufficiali, sottufficiali, operatori di polizia municipale.

     2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico: sono determinati per il Comandante e gli ufficiali dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell'art. 5) della presente legge, per i sottufficiali dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la legge 22-11-73, n. 872.

     3. Nei Comuni di classe I/A il Comandante della polizia municipale riveste il grado di Colonnello; nei Comuni di classe I/B, capoluoghi di Provincia, il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello; nei Comuni di classe I/B non capoluoghi di provincia il Comandante della polizia municipale riveste il grado di maggiore; nei Comuni di classe II il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Capitano; nei Comuni di classe III il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Tenente; nei Comuni di classe IV il Comandante investe il grado di Maresciallo.

     4. Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che saranno determinati dal regolamento comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7-3- 86, n. 65.

     5. I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituiti da stelle dorate con sei punte a torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.

     6. Il Comandante indossa i gradi con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.

     7. Ai sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relativi distintivi che saranno determinati dal regolamento comunale.

     8. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado per le spalline, e da barrette verticali equivalenti ai gradi per il berretto.

 

TITOLO V

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 15. (Mezzi operativi).

     1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.

     2. I servizi o i Corpi di Polizia municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

     3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività.

     4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente legge.

     5. I mezzi di cui al 1° comma del presente articolo, acquistati con i contributi della Regione, devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

 

     Art. 16. (Apparecchi ricetrasmittenti).

     1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchio rice- trasmittente collegati con la centrale operativa o il centralino del Comando.

     2. Il personale in servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio rice-trasmittente portatile.

     3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni Comune farà uso di una sigla propria di individuazione alla quale farà poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.

     4. La Regione con proprio provvedimento potrà stabilire norme per eventuale collegamento dei comandi di polizia municipale con il sistema radio trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.

 

     Art. 17. (Servizi a cavallo).

     1. Presso i Corpi di Polizia municipale potranno essere istituiti i servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza.

     2. I cavalli per l'espletamento del servizio potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

 

TITOLO VI

 

     Art. 18. (Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi).

     1. La Regione concede contributi agli enti di cui all'art. 1 della presente legge per l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

     2. I contributi sono concessi sulla base di un programma di finanziamento delle attrezzature e mezzi, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ed elaborato sulla base di parametri e standards individuati in relazione alla classificazione dei Comuni prevista dall'art. 5. Va data precedenza alle domande di associazioni o consorzi di Comuni per il servizio di Polizia Municipale.

     3. La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è determinata dal programma di cui al precedente comma e non può, comunque, superare il 50% della spesa necessaria.

     4. Il contributo verrà erogato dalla Giunta Regionale previa presentazione della delibera della Giunta comunale di liquidazione delle spese di competenza del Comune.

 

     Art. 19. (Presentazione domande).

     1. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata alla Regione Basilicata - Ufficio Enti Locali del Dipartimento Personale ed Enti Locali

- dovrà indicare la classe di appartenenza del Comune, l'attrezzatura che

si intende acquistare, l'uso cui sarà adibita, il costo, la sua

utilizzazione ai fini del potenziamento di strutture preesistenti, nonché

la somma richiesta e i mezzi per far fronte alla copertura finanziaria

della spesa eccedente la misura del contributo ammissibile.

     2. La domanda va corredata da copia della delibera del Consiglio comunale che autorizza l'acquisto delle attrezzature con il relativo impegno di spesa.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. I Comuni adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. (Norma finale).

     1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si provvederà a partire dal 1988 con apposito stanziamento al cap. 185 Contributi ai Comuni per servizi di Polizia Municipale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 23.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO A

 

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

DIVISA MASCHILE INVERNALE

     - Copricapo: berretto rigido di colore bleu notte con visiera confezionato con fregio del Comune, in metallo con foderina bianca intercambiabile;

     - Giacca: Tessuto pesante colore bleu notte - quattro bottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche sovrapposte con piegone a pattina, di cui due piccole sul petto due grandi alle falde laterali spacco posteriore - spalline con bordo colore cremisi fermate da bottone metallico - distintivi di grado sulle spalline;

     - Alamari: in canottiglia oro su panno color cremisi con stemma dorato del Comune per gli Ufficiali; alamari plastificati tipo ROMA con stemma del Comune per sottufficiali e vigili;

     - Pantaloni: bleu notte stesso tessuto della giacca;

     - Camicia: celeste - manica lunga - modello classico;

     - Cravatta: bleu notte;

     - Calze: bleu notte;

     - Calzature: nere;

     - Imp.le: bleu notte lungo con cappuccio intercambiabile - con spalline - distintivi di grado sulle spalline;

     - Fischietto: con catena in metallo;

     - Borsello: bianco;

     - Cinturone: bianco;

     - Fondina portapistola con portacaricatore: bianca;

     - Guanti: bianchi per l'operatore (vigile); di pelle color nero per istruttori e altri;

     - Giubbotto: bleu notte in pelle con spalline - distintivi di grado sulle spalline;

     - Cappotto: bleu scuro con spalline - modello classico - sei bottoni;

     - doppio petto: distintivi di grado sulle spalline;

     - maglione: grigio in lana collo alto.

 

DIVISA FEMMINILE

     Varianti rispetto a divisa maschile:

     - gonna: bleu notte tipo classico;

     - calze: grigio;

     - calzature: nere con tacco non superiore a cm. 4;

     - copricapo: basco bleu notte;

     - cappotto: mantella bleu notte;

     - giacca: tre bottoni e tasche senza piegoni.

 

MOTOCICLISTI (uomo - donna)

     Varianti rispetto a divisa appiedati:

     - pantaloni: cavallerizza colore bleu notte dello stesso tessuto della giacca;

     - guantoni: pelle nera con riporti bianchi rifrangenti;

     - stivaloni: tipo polstrada;

     - casco: bianco omologato;

     - manicotti rifrangenti;

     - spallaccio con cinturone e borsello;

     - impermeabile nero completo da motociclista con busta custodia;

     - panciera elastica da motociclista;

     - maglione grigio (solo periodo invernale).

 

DIVISA ESTIVA

     Nel periodo estivo, la divisa costituita da giacca e pantalone di tessuto leggero, può essere indossata:

     - senza giacca e con le caratteristiche dell'uniforme invernale.

 

DIVISA PER SERVIZI RURALI - DIVISA INVERNALE

     Tuta spezzata tipo militare antistrappo di colore bleu notte con alamari sul bavero, scarponi e basco di colore bleu notte.

     Maglione a collo alto di colore grigio (per uso invernale).

 

DIVISA ESTIVA

     Pantalone bleu notte.

     Camicia color celestino e maniche corte con alamari e distintivi di grado, basco color bleu notte.

 

DIVISA DI RAPPRESENTANZA E GRANDE UNIFORME

     Casco bianco con stemma del Comune - guanti bianchi - cinturone bianco

- controspalline e cordellino intrecciato di colore argento e azzurro.

 

 

ALLEGATO B

 

CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

AUTOVEICOLI

     Colore argento con banda laterale azzurro mare dell'altezza di cm. 20.

     Al centro delle portiere anteriori verrà applicato lo stemma del Comune sovrastato dalla scritta Polizia Municipale mentre sotto lo stemma sarà riportato il nome del Comune stesso.

     Nella parte posteriore, sul lato destro della targa nel senso di marcia del veicolo, verrà posta la scritta, in un rettangolo in adesivo trasparente, e caratteri con parametro di colore azzurro mare, "Polizia Municipale" ed il nome del comune su tre righe, niente sul lato sinistro, in piccolo un rettangolo con lo stemma del Comune e numero di servizio dell'autovettura, divisi da una diagonale che parte dal vertice basso sinistro.

     Sul tetto verrà sistemato monoblocco di colore azzurro mare costituito da sirena bitonale antenna radio e lucciola lampeggiante.

Motocicli: colore azzurro mare; cassoni posteriori con striscia orizzontale di colore argento riportante la scritta "Polizia Municipale".

     Parabrezza bianco con scritta "Polizia Municipale".