§ 4.4.27 - L.R. 4 novembre 1993, n. 55.
Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in agro di Latronico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/11/1993
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Divieti esecuzione opere).
Art. 3.  (Autorizzazioni opere).
Art. 4.  (Strumenti urbanistici e concessioni edilizie).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (Opere difformi).
Art. 7.      Chiunque, in mancanza dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 3, ponga in essere le opere di cui all'art. 2 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa determinata [...]
Art. 8.  (Preesistenze).
Art. 9.  (Applicazioni e competenze).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.4.27 - L.R. 4 novembre 1993, n. 55.

Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in agro di Latronico.

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina la protezione delle scaturigini delle acque termominerali del bacino idrominerario della "Calda" in agro del Comune di Latronico, ricadente nell'area indicata nell'allegata corografia in scala 1 :25.000, che ne costituisce parte integrante.

 

     Art. 2. (Divieti esecuzione opere).

     Per il conseguimento del fine, di cui al precedente art. 1, è fatto divieto a chiunque, nell'area protetta di cui all'allegata corografia:

     a) di effettuare perforazioni, trivellazioni, pozzi e scavi anche di natura fondazionale o di manomettere, comunque, il suolo e/o il sottosuolo per alcun motivo;

     b) di rilasciare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nel suolo o nel sottosuolo;

     c) di effettuare qualsiasi attività estrattiva;

     d) di utilizzare in agricoltura diserbanti o additivi chimici in qualsivoglia quantità e/o qualità;

     e) di praticare allevamenti intensivi di bestiame;

     f) di realizzare insediamenti industriali che producano rifiuti tossici nocivi e speciali;

     g) di attivare discariche.

 

     Art. 3. (Autorizzazioni opere).

     Il Sindaco del Comune può autorizzare la esecuzione di opere di cui al precedente articolo 2, su presentazione di motivata istanza e previa istruttoria favorevole da parte dell'Ufficio Cave e Miniere, dell'Ufficio Urbanistica e Ambiente e dell'Ufficio Sicurezza Sociale ed Igiene della Regione.

     All'istanza di autorizzazione, formulata nei modi di rito devono essere allegati:

     - idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà, da cui risulti il diritto del richiedente sull'area interessata;

     - planimetria catastale;

     - progetto delle opere da realizzare contenente elaborati grafici e relazione tecnico-descrittiva;

     - relazione geomineraria che valuti con particolare puntualità la non interconnessione dell'opera da eseguire con l'assetto geostrutturale del bacino.

     Il richiedente è obbligato ad esibire, a richiesta, qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per l'iter istruttorio.

 

     Art. 4. (Strumenti urbanistici e concessioni edilizie).

     Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti, dovranno essere rispettate rigorosamente le esigenze di protezione dell'area compresa nel bacino idrominerario e le prescrizioni di cui alla presente legge.

     Del rispetto delle suddette esigenze il Comune di Latronico si farà carico in sede di rilascio delle concessioni edilizie nell'area sottoposta a tutela di cui all'allegata corografia.

 

     Art. 5. (Vigilanza).

     La Regione esercita la vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge attraverso i propri uffici competenti per materie.

     Per questo fine i Dirigenti di tali uffici direttamente o tramite altro personale da essi appositamente incaricato hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ricadenti nell'area protetta di cui all'allegata corografia.

 

     Art. 6. (Opere difformi).

     Qualora vengano realizzate opere o iniziative in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente legge, il Sindaco del Comune, con propria ordinanza, ne dispone l'immediata demolizione e le relative spese sono a carico del trasgressore.

 

     Art. 7.

     Chiunque, in mancanza dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 3, ponga in essere le opere di cui all'art. 2 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa determinata nella misura minima in lire 20 milioni e nella misura massima in lire 60 milioni.

     Sono obbligati in solido al pagamento della sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, i soggetti contemplati nell'art. 6 della Legge 24-11-1981 n. 689.

 

     Art. 8. (Preesistenze).

     Non sono assoggettati agli obblighi di cui alla presente legge gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e fabbricati preesistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, con esclusione di interventi di carattere fondazionale.

     Il Comune di Latronico, in collaborazione con le strutture regionali competenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verifica attraverso uno studio particolareggiato che le preesistenze di qualsiasi genere gravanti sull'area protetta di cui all'allegata corografia non possano in alcun modo recare danni al bacino idrominerario.

     Qualora fossero riscontrate situazioni di pericolosità il Sindaco del Comune adotterà i necessari provvedimenti per la tutela del bacino e delle salubrità dell'acqua.

 

     Art. 9. (Applicazioni e competenze).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 36 del 27 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Regione Basilicata.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     La disciplina della presente legge si applica alle opere o iniziative da realizzare e per le quali non sia stata ancora concessa autorizzazione alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 11.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.