§ 4.1.38 – L.R. 24 giugno 1996, n. 29.
Riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/06/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Competenze della Regione).
Art. 3.  (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 4.  (Attività delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 5.  (Statuto).
Art. 6.  (Organi).
Art. 7.  (Amministratore Unico).
Art. 8.  (Compiti dell'Amministratore Unico).
Art. 9.  (Collegio dei Revisori dei Conti).
Art. 10.  (Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 11.  (Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 12.  (Indennità di carica e compensi)
Art. 13.  (Fondi di finanziamento).
Art. 14.  (Bilancio e programma di attività delle Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 15.  (Vigilanza e controllo sugli organi ed atti delle Aziende Territoriali per L'Edilizia Residenziale).
Art. 16.  (Qualifica unica dei dirigenti).
Art. 17.  (Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica).
Art. 18.  (Organizzazione degli uffici e del personale).
Art. 19.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).
Art. 22.  (Pubblicazione della Legge).


§ 4.1.38 – L.R. 24 giugno 1996, n. 29.

Riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 1 luglio 2006, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Basilicata assume tra le sue priorità programmatiche le politiche per la casa quali strumento di tutela dei diritti sociali della persona e della famiglia.

     2. In attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nelle more dell'approvazione della legge quadro sul riassetto degli I.A.C.P.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione).

     1. Il Consiglio Regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica.

     2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la Giunta Regionale:

     a) esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     b) provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi;

     c) coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

     d) coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica, di concerto con gli Enti Locali;

     e) indirizza l'attività degli Enti Locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti;

     f) fissa i criteri per la determinazione dei parametri di valutazione dell'efficienza ed efficacia del funzionamento degli Enti. Detti criteri devono tener conto del rapporto tra personale impiegato, risorse da investire e patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento organizzativo e gestionale.

 

     Art. 3. (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

     1. Gli Enti di cui all'art. 1 già denominati Enti Provinciali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (E.P.E.R.), dall'entrata in vigore della presente Legge Regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.).

     2. Le A.T.E.R. sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa.

 

     Art. 4. (Attività delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

     1. L'A.T.E.R. provvede:

     a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari;

     b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o ad eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o privati, nonché progettare, realizzare e gestire interventi edilizi urbanistici per conto di Enti Pubblici e operatori privati;

     c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;

     d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidato da altri Enti Pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;

     e) a stipulare convenzioni con gli Enti Locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;

     f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore degli Enti locali e di operatori pubblici e privati;

     g) ad intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

     h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

     i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

     2. La Regione assicurerà il concreto svolgimento delle attività delle funzioni previste dal presente articolo prioritariamente attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di edilizia residenziale pubblica ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di Agenzia Tecnica di Supporto degli Enti Locali e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate in favore dell'utenza a basso reddito e prezzi di mercato.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata a individuare con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti Locali e Territoriali utilizzeranno le A.T.E.R. per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma, anche al di fuori dei propri ambiti territoriali e in relazione alla complessità e alla qualità degli interventi.

     4. Per lo svolgimento di queste attività le A.T.E.R. potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dall'Amministratore Unico.

     5. Per il perseguimento delle predette finalità le A.T.E.R. potranno inoltre partecipare sia con altri soggetti pubblici che privati a società commerciali, consorzi od associazioni che abbiano oggetto sociale analogo, affine o connesso a quello dell'Azienda purché le modalità di tali partecipazioni consentano di garantire l'interesse dell'Azienda stessa.

 

     Art. 5. (Statuto).

     1. Le A.T.E.R. deliberano lo Statuto entro novanta giorni dall'insediamento dell'Amministratore Unico.

 

     Art. 6. (Organi).

     1. Sono organi dell'A.T.E.R.:

     a) l'Amministratore Unico;

     b) il Collegio dei Revisori.

 

     Art. 7. (Amministratore Unico).

     1. L'Amministratore Unico è eletto secondo le procedure secondo le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso di qualificate esperienze e competenze nelle materie connesse all'esercizio dei compiti di cui al primo comma del precedente art. 4 e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale nella quale è stato eletto [1].

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la revoca dell'Amministratore Unico per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell'Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali con qualifica funzionale dirigenziale.

 

     Art. 8. (Compiti dell'Amministratore Unico).

     1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Azienda, ne definisce gli obiettivi ed i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione ed in particolare:

     a) adotta lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241;

     b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali, approva il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita l'attività di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive e agli indirizzi impartiti;

     c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare;

     d) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;

     e) delibera la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda;

     f) nomina il Direttore dell'Azienda e definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad essi correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio;

     g) adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati ed all'indirizzo dell'attività della dirigenza dell'ente.

 

     Art. 9. (Collegio dei Revisori dei Conti).

     1. Il collegio dei revisori di ciascuna A.T.E.R. è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni [2].

     2. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale [3].

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato [4].

 

     Art. 10. (Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

     1. Presso ciascuna A.T.E.R. è costituito un Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale, composto da:

     a) tre rappresentanti della Regione eletti, con voto limitato dal Consiglio regionale;

     b) tre rappresentanti dei Comuni della Provincia, designati dall'ANCI;

     c) tre rappresentanti delle associazioni degli inquilini più rappresentative su base provinciale, designati dalle medesime.

     2. Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine ai piani di attività, ai bilanci ed ai consuntivi di gestione, nonché su questioni e su atti di particolare rilievo o gestionali.

     3. Esso è presieduto dall'Amministratore Unico e si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno. Può essere altresì convocato in via straordinaria dall'Amministratore Unico per l'esame di questioni di particolare rilevanza e urgenza.

     4. Il Comitato è istituito con deliberazione dell'Amministratore unico e resta in carica per la durata dello stesso.

     5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo funzionamento interno.

 

     Art. 11. (Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

     1. Presso ciascuna A.T.E.R. è costituito un Comitato Tecnico composto:

     a) dal Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente;

     b) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda, o da un suo delegato;

     c) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale competente o un suo delegato;

     d) da un ingegnere e da un architetto nominati dall'Amministratore Unico nell'ambito di terne preposte dai rispettivi ordini professionali.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Azienda, nominato dal Direttore.

     3. Alle sedute del Comitato può chiedere di partecipare il rappresentante legale dell'operatore privato, interessato all'argomento in discussione, in veste consultiva senza diritto di voto.

     4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'art. 63 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Il Comitato esprime altresì parere obbligatorio su:

     a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;

     b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;

     c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.

     6. Il Comitato Tecnico esprime inoltre pareri su richiesta dell'Amministratore o degli Enti interessati ed è convocato dal Presidente dello stesso Comitato.

     7. II Comitato è costituito con deliberazione dell'Amministratore Unico dell'A.T.E.R. e resta in carica per la durata dello stesso.

     8. In via transitoria, fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo, continuano ad operare i Comitati istituiti presso ciascun Ente Provinciale Edilizia Residenziale (E.P.E.R.).

 

     Art. 12. (Indennità di carica e compensi) [5].

     1. All'Amministratore dell'A.T.E.R. compete un'indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al 50% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti.

     2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10% [6].

     3. Ai componenti del Comitato Provinciale di Indirizzo e del Comitato Tecnico delle A.T.E.R. spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a _ 50,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali [7].

 

     Art. 13. (Fondi di finanziamento).

     1. Le A.T.E.R. provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;

     b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica quale rimborso spese generali di amministrazione e di manutenzione secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente;

     c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;

     d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dal precedente art. 4.

 

     Art. 14. (Bilancio e programma di attività delle Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale Pubblica).

     1. Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono redatti, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [8].

     In allegato al bilancio consuntivo le A.T.E.R. devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando, in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

     c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

 

     Art. 15. (Vigilanza e controllo sugli organi ed atti delle Aziende Territoriali per L'Edilizia Residenziale). [9]

     [1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'amministrazione delle A.T.E.R. e può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 2 dell'art. 7 della presente legge ovvero, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 [10] dell'art. 9 o per altri gravi motivi.

     2. Sono soggetti a controllo di legittimità e di merito da parte del Consiglio Regionale i seguenti atti delle A.T.E.R.:

     - lo Statuto, i regolamenti e l'ordinamento degli Uffici e del Personale;

     - il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

     Per il controllo dei predetti atti si applicano le norme previste dalla L.R. 16.05.1991, n. 10.]

 

     Art. 16. (Qualifica unica dei dirigenti).

     1. Il personale dirigenziale dell'Ente è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale discendente dal Decreto Legislativo n. 29/1993 recepita dalla L.R. 02.03.1996, n. 12 e dal contratto collettivo nazionale del comparto.

     2. Ai dirigenti dell'Azienda spettano le funzioni e i compiti indicati agli artt. 4 e 15 della L.R. 02.03.1996, n. 12, in quanto applicabili alla natura dell'Azienda.

     3. L'Amministratore Unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale, secondo la classificazione organizzativa di cui all'art. 8 della L.R. 02.03.1996, n. 12.

     4. Il Direttore dell'Azienda, in ragione delle attribuzioni di cui al successivo art. 17 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'Ente.

 

     Art. 17. (Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

     1. Il Direttore dell'A.T.E.R. è nominato dall'Amministratore dell'Azienda ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda o, comunque, del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che:

     a) abbiano una età non superiore a 65 anni;

     b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni anche in enti o aziende pubbliche o private;

     c) siano in possesso di diploma di laurea.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore dell'Azienda.

     3. L'incarico di Direttore è rinnovabile per una sola volta; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'Amministratore Unico.

     4. Il trattamento economico del Direttore è determinato ed è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali", così come richiamato all'art. 19, 2° comma, della L.R. 02.03.1996, n. 12.

     5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'Amministratore Unico, il Direttore può essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1° comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, commisurato ai valori economici di cui al comma precedente.

     6. Il Direttore:

     a) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

     b) programma le attività degli uffici al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dall'amministratore;

     c) presiede le commissioni di gare e di concorso e sottoscrive i contratti, salvo delega ad altri dirigenti;

     d) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente;

     e) assiste l'attività deliberativa di competenza dell'Amministratore Unico ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

f) formula proposte all'Amministratore Unico in relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'Amministratore medesimo.

 

     Art. 18. (Organizzazione degli uffici e del personale).

     1. Le A.T.E.R., in conformità con lo Statuto, disciplinano con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal D.L. 29/1993 e dalla L.R. 02.03.1996, n. 12.

 

     Art. 19. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Ai dirigenti e al personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto del personale "Regioni-Autonomie Locali".

 

     Art. 20. (Norme transitorie).

     1. Fino alla costituzione degli Organi delle A.T.E.R., ai sensi della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni gli Organi in carica degli E.P.E.R.

     2. Le A.T.E.R. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli E.P.E.R.

     3. I Commissari degli E.P.E.R., in carica all'entrata in vigore della presente legge, predispongono entro trenta giorni la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi Enti. Tale documento è approvato dalla Giunta Regionale.

     4. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano a beneficio del personale dell'ente le medesime norme contenute nell'art. 29 della L.R. 02.03.1996, n. 12.

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la L.R. 24.11.1987, n. 31 ed ogni ulteriore disposizione di legge vigente in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. (Pubblicazione della Legge).

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[5] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[7] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 1997, n. 46 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 1997, n. 46.