§ 5.5.11 - L.R. 21 marzo 1994, n. 18.
Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:21/03/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma triennale).
Art. 3.  (Contributi e modalità di finanziamento).
Art. 4.  (Beneficiari e procedure).
Art. 5.  (Presentazione delle domande e modalità di concessione dei contributi).
Art. 6.  (Iniziative escluse dai contributi).
Art. 7.  (Obbligo di destinazione).
Art. 8.  (Riduzione e revoca dei contributi).
Art. 9.  (Gestione degli impianti).
Art. 10.  (Contributi per la promozione delle attività sportive).
Art. 11.  (Soggetti destinatari).
Art. 12.  (Presentazione delle domande).
Art. 13.  (Consulta Regionale per lo Sport).
Art. 14.  (Funzionamento della Consulta).
Art. 15.  (Norme transitorie).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.      1. La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione [...]


§ 5.5.11 - L.R. 21 marzo 1994, n. 18. [1]

Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Basilicata, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale ed in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie, e riconoscendo nello sport un'importante componente della vita sociale e culturale dei cittadini della Basilicata, concorre alla promozione, alla diffusione della pratica sportiva e alla realizzazione di un razionale sistema di impianti e di attrezzature sportive indispensabili mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione, in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove e sostiene:

     a) la programmazione delle strutture e dei servizi sportivi e ricreativi, assicurando l'accessibilità alla generalità dei cittadini agli impianti sportivi;

     b) gli interventi tendenti a favorire le capacità promozionali degli Enti di promozione sportiva, delle società sportive che prevedano l'attuazione di iniziative tese a rendere la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria accessibile a tutti i cittadini;

     c) la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza regionale ai fini promozionali ivi compresi convegni, seminari, studi e ricerche in materia di sport;

     d) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione di operatori sportivi;

     e) realizzazione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e arredamento di impianti e servizi sportivi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi.

 

     Art. 2. (Programma triennale).

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo un programma triennale per lo sviluppo degli impianti sportivi.

     2. Il programma in armonia con le previsioni finanziarie del bilancio pluriennale e sulla base di una verifica sullo stato di fatto degli impianti e delle attrezzature sportive pubbliche e private, e delle attività sportive praticate nel contesto regionale prevede:

     a) l'indicazione dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento degli impianti e delle attrezzature sportive e per migliorarne l'uso;

     b) l'indicazione di criteri che mirino a riequilibrare i diversi settori di attività e le aree del territorio regionale per dotarle di strutture di base e di polivalenti;

     c) termini, modalità e contenuti della richiesta di finanziamento.

     3. Il programma precisa, inoltre, la tipologia delle iniziative da ammettere a contributo, tenendo in conto l'entità dello stanziamento previsto per l'attuazione del programma e degli obiettivi da conseguire.

     4. Il programma deve inoltre includere:

     a) l'analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale;

     b) l'indicazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento del numero degli impianti e delle attrezzature sportive e per migliorarne l'utilizzabilità stabilendo le norme generali per l'utilizzazione degli impianti sportivi pubblici o convenzionati, fatte salve le competenze del C.O.N.I., dei Comuni, dei Consigli di Circolo e di Istituto;

     c) gli interventi previsti per l'indicazione e il sostegno delle attività sportive ed i criteri e gli indirizzi.

     5. Sulla base del Programma triennale, la Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno definisce, sentito il parere motivato della Consulta Regionale e il parere della Commissione Consiliare competente, un Piano annuale degli interventi da realizzare nell'anno successivo.

     6. Il Programma triennale e il Piano annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. La Regione si avvale per la redazione del Piano triennale e del Programma annuale della consulenza tecnica del C.O.N.I.

 

     Art. 3. (Contributi e modalità di finanziamento).

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in armonia con gli indirizzi previsti dal Programma triennale, di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi:

     a) in conto interessi per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed impianti sportivi finanziati con mutui accesi da enti pubblici o dai soggetti privati di cui alla Legge n. 50/83;

     b) in conto capitale fino all’80% e per un massimo di 100 milioni di lire per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche [2].

     c) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici affidati in gestione a soggetti privati con apposita convenzione non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore all'importo massimo di 30 milioni.

     d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici ubicati in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gestiti direttamente dagli Enti Locali. Il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10 milioni di lire [3].

     Per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente lett. a) la Regione stipulerà apposita convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione, alle migliori condizioni, di prestiti a tasso agevolato, concorrendo con propri fondi all'abbattimento del tasso d'interesse, nella misura massima del 50% rispetto al tasso convenuto per le operazioni di mutuo.

 

     Art. 4. (Beneficiari e procedure).

     Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 3 lett. a) gli Enti pubblici ed i soggetti di natura privatistica, di cui alla Legge n. 50 del 1983, che si rivolgano all'Istituto per il Credito Sportivo per procurarsi i mezzi necessari alla realizzazione di progetti che risultino inseriti nel programma approvato dalla Giunta Regionale.

     2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente comma devono essere presentate - secondo le indicazioni contenute nel programma d'interventi approvato dalla Giunta Regionale - al Dipartimento Attività Produttive, Ufficio Turismo ed Industria Alberghiera della Regione, che ne curerà la preistruttoria.

     3. L'elenco delle istanze ammesse, approvato con deliberazione di Giunta Regionale, sarà comunicato dalla Regione all'I.C.S. per la concessione dei mutui, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dalla convenzione, di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande e modalità di concessione dei contributi). [4]

     Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, lett. b) e c), devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale sul B.U.R. e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     per le istanze ai sensi dell'art. 3 lett. b):

     - perizia delle opere urgenti e necessarie a garantire l'agibilità e funzionalità dell'impianto, redatta dall'Ufficio tecnico comunale;

     - deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione della perizia e la definizione degli impegni finanziari a carico con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio;

     per le istanze ai sensi dell'art. 3 lett. c):

     - copia autenticata della convenzione stipulata tra il soggetto richiedente ed il Comune interessato, diretta a garantire la finalità sociale dell'impianto;

     - documentazione contabile comprovante l'entità delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda.

 

     Art. 6. (Iniziative escluse dai contributi).

     1. Non sono ammesse ai contributi le iniziative che siano state già realizzate o i cui lavori siano iniziati prima del relativo decreto di concessione.

 

     Art. 7. (Obbligo di destinazione).

     1. I beneficiari dei contributi regionali sono obbligati a mantenere la continuità della destinazione sportiva dell'opera realizzata per almeno 10 anni.

     2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento, può autorizzare variazioni di tipologia, in relazione ad esigenze sopravvenute purché sia salvaguardata la natura di infrastruttura per l'attività sportiva e motoria dell'opera medesima; la Giunta può, inoltre, autorizzare in via eccezionale mutamenti di destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità a mantenerla.

 

     Art. 8. (Riduzione e revoca dei contributi).

     1. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto con delibera della Giunta Regionale, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

     2. Con le stesse forme la concessione del contributo è revocata quando:

     a) trascorsi inutilmente i tempi prefissati con il decreto di ammissione al contributo per l'inizio dei lavori, i lavori stessi non siano iniziati. In tal caso il beneficiario decade automaticamente dalle provvidenze e il relativo importo è utilizzato per finanziare altre iniziative ritenute ammissibili secondo i criteri stabiliti dal Piano e non finalizzate per carenza di fondi;

     b) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel decreto di concessione;

     c) vengano accertate irregolarità sulla contabilizzazione della spesa.

     3. In caso di revoca la Giunta Regionale procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, sulla base della normativa vigente.

 

     Art. 9. (Gestione degli impianti).

     1. La utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi costruiti, ristrutturati, ampliati, ammodernati o completati con le provvidenze regionali previste dalla presente legge, saranno regolate da apposite norme adottate dagli enti locali destinatari dei contributi, sentite le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli stessi.

     2. Per l'uso degli impianti e delle strutture destinate alle attività motorie e sportivo-ricreative, i Comuni singoli o associati, possono anche stipulare convenzioni con cooperative di servizio, Enti, Associazioni e società sportive, purché risultino in possesso dei requisiti tecnico- organizzativi idonei allo scopo, e dimostrino di perseguire finalità sociali.

     3. Deve essere garantita in ogni caso, dai gestori, la possibilità prioritaria di uso delle strutture degli impianti per le attività scolastiche e aziendali nel settore.

 

     Art. 10. (Contributi per la promozione delle attività sportive).

     1. La Regione sostiene:

     a) la realizzazione di manifestazioni sportive di interesse regionale, nazionale ed internazionale mediante la concessione di contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

     b) l'organizzazione di convegni sulla problematica sportiva, seminari indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni volte alla formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di attività sportive, organizzazione e gestione dei centri di formazione fisico-sportiva per giovani. Per tali iniziative sono concessi contributi nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

     2. La Giunta Regionale stabilisce, entro il 31 marzo, quali sono le manifestazioni da sostenere nel corso dell'anno e l'ammontare dei relativi contributi, sulla base delle domande pervenute e nei limiti delle somme stanziate, tenendo conto del loro interesse sportivo, sociale ed educativo [5].

     3. La Giunta Regionale destina una somma pari al 5% degli stanziamenti per il sostegno di manifestazioni sportive da parte delle società affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD).

     4. La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e di una dichiarazione dalla quale risulti che i contributi privati e pubblici, comunque acquisiti, non superino complessivamente le spese sostenute per lo svolgimento della manifestazione.

 

     Art. 11. (Soggetti destinatari).

     Possono presentare domanda di contributo:

     a) gli Enti locali territoriali;

     b) le Associazioni e gli Enti di promozioni sportive non aventi fine di lucro, riconosciute dal C.O.N.I.;

     c) le Società sportive regolarmente affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;

     d) le Federazioni regionali sportive affiliate al C.O.N.I.

 

     Art. 12. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande sono presentate a mezzo di raccomandata a.r., alla Regione Basilicata - Dipartimento Cultura e Formazione - Ufficio Attività Culturali e Sportive, entro il 30 novembre di ogni anno, per le iniziative che si intendono attuare nell'anno successivo e devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

     a) relazione tecnico-illustrativa;

     b) preventivo di spese;

     c) attestato di affiliazione al C.O.N.I. o alle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., per i soggetti di cui al punto c) del precedente art. 11;

     d) parere favorevole della competente Federazione Sportiva regionale.

 

     Art. 13. (Consulta Regionale per lo Sport).

     1. E' istituita con D.P.G. Ia Consulta Regionale per lo Sport.

     2. La Consulta, oltre ad essere organo consultivo della Regione, esprime pareri non solo su richiesta degli organi regionali bensì, di propria iniziativa, sui provvedimenti regionali in materia sportiva. In particolare avvalendosi della collaborazione degli uffici della Regione esprime pareri ed indicazioni e formula proposte:

     2a) sulla promozione e sull'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;

     2b) sulle proposte di regolamentazione legislativa ed amministrativa in materia sportiva di competenza della Regione;

     2c) sulle proposte di regolamentazione per l'utilizzo di impianti e strutture pubbliche e private;

     2d) sulle iniziative della Regione tese al miglioramento dell'educazione sportiva e alla tutela sanitaria delle relative attività.

     3. I pareri richiesti sono resi entro 60 gg. dal ricevimento degli atti; trascorso inutilmente tale termine i pareri si intendono acquisiti favorevolmente.

     4. La Consulta è composta:

     4a) dai Delegati regionali e provinciali del C.O.N.I.;

     4b) dai Presidenti delle Federazioni Sportive Regionali;

     4c) dai Presidenti dei Consigli Provinciali Scolastici;

     4d) dai Coordinatori provinciali di educazione fisica presso i Provveditorati agli Studi;

     4e) da un rappresentante per ciascuno degli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     - elettività democratica delle cariche sociali;

     - presenza organizzata e diffusa sul territorio regionale con un minimo di 500 iscritti e 15 società sportive associate;

     4f) da un Rappresentante della Commissione Regionale Impianti Sportivi del C.O.N.I.

     5. Le designazioni sono effettuate dagli enti ed organismi competenti entro 30 gg. dalla data di richiesta da parte del Presidente della Regione.

     6. La Consulta dura in carica 5 anni e decade, comunque, con il rinnovo del Consiglio Regionale.

     7. Essa può avvalersi della consulenza di esperti in materia sportiva e di volta in volta possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o Associazioni direttamente interessati agli argomenti in esame.

 

     Art. 14. (Funzionamento della Consulta).

     1. La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'Assessore al ramo o da un suo delegato ed elegge nella prima riunione un Vice Presidente.

     2. Svolge le funzioni di Segretario della Consulta un funzionario regionale designato dal Presidente della Regione.

     3. La Consulta autodisciplina il proprio funzionamento.

     4. La Consulta ha sede in Potenza e si riunisce in locali messi a disposizione dalla Regione.

     5. Le sedute della Consulta sono valide qualunque sia il numero degli interventi purché non inferiore ad almeno cinque componenti.

     6. Può riunirsi per iniziativa del suo Presidente o di almeno sette componenti che lo richiedono.

     7. La partecipazione ai lavori della Consulta gratuita.

 

     Art. 15. (Norme transitorie).

     1. Sono fatti salvi gli interventi concernenti la costruzione, ristrutturazione, ampliamento, completamento, ripristino e gestione di impianti sportivi, approvati con il piano adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 4020 del 25-8-1989, per i quali sia intervenuto il decreto di concessione dei contributi previsti dalla Lesse regionale 12-4-1985, n. 18.

     2. Il Piano annuale per il 1994 è approvato unitamente al primo Programma triennale.

     L'assegnazione dei contributi a favore della promozione sportiva, relativamente alle istanze presentate - ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 18/85 - per l'anno 1994, avviene con le procedure di cui alla predetta Legge Regionale n. 18/85 [6].

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'art. 3, lett. a) è stabilito un limite di impegno di L. 150.000.000 per l'anno 1994; la spesa farà carico al cap. 5930 del bilancio regionale.

     2. Per le finalità di cui all'art. 3, lett. b) la spesa per l'esercizio 1994 è valutata in L. 150.000.000 e farà carico al cap. 5935 del bilancio regionale.

     3. Per le finalità di cui all'art. 10 la spesa per l'esercizio 1994 valutata in L. 80.000.000, farà carico al cap. 5940 del bilancio regionale.

     4. Per gli esercizi 1995 e successivi le rispettive leggi di bilancio determineranno l'entità degli stanziamenti ai capitoli di cui ai commi precedenti comprese le necessità finanziarie occorrenti all'applicazione dell'art. 3, lett. c), istituendo apposito capitolo.

 

     Art. 17.

     1. La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 26.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 20 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 1.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 1999, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 28.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 29.