§ 2.1.1 - L.R. 25 luglio 1974, n. 16.[*]
Strutturazione degli uffici regionali, ruolo organico e trattamento economico del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/07/1974
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Principi di organizzazione).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (L'organizzazione regionale).
Art. 4.  (Coordinatori)
Art. 5.  (Indennità)
Art. 6.  (Segreterie particolari).
Art. 7.  (Dipartimenti e funzioni).
Art. 8.  (Dipartimento Affari Generali del Consiglio).
Art. 9.  (Dipartimento Affari legislativi del Consiglio).
Art. 10.  (Struttura).
Art. 11.  (Uffici, Dipartimenti e Funzioni)
Art. 12.  (Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta).
Art. 13.  (Dipartimento Affari Generali della Giunta).
Art. 14.  (Dipartimento Programmazione)
Art. 15.  (Dipartimento Finanze, Bilancio e Patrimonio).
Art. 16.  (Dipartimento Assetto del Territorio).
Art. 17.  (Dipartimento Attività Produttive).
Art. 18.  (Dipartimento Formazione Professionale, Istruzione, Beni Culturali).
Art. 19.  (Dipartimento Sicurezza Sociale).
Art. 20.  (Dipartimento Agricoltura e Foreste).
Art. 21.  (Servizio economato).
Art. 22.  (Comitato tecnico della programmazione).
Art. 23.  (Gruppi di lavoro).
Art. 24.  (Disposizioni concernenti gli Uffici statali trasferiti).
Art. 25.  (Organi di controllo).
Art. 26.  (Ruolo organico).
Art. 27.  (Avanzamento del personale).
Art. 28.  (Concorsi).
Art. 29.  (Bandi di concorso).
Art. 30.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 31.  (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale).
Art. 32.  (Graduatoria).
Art. 33.  (Nomina in prova).
Art. 34.  (Accettazione della nomina).
Art. 35.  (Utilizzazione della graduatoria).
Art. 36.  (Immissione in ruolo).
Art. 37.  (Promessa solenne e giuramento).
Art. 38.  (Commissione per il personale).
Art. 39.  (Stato matricolare).
Art. 40.  (Mansioni per qualifica).
Art. 41.  (Doveri).
Art. 42.  (Incompatibilità).
Art. 43.  (Lavoro straordinario)
Art. 44.  (Valore orario delle retribuzioni per lavoro straordinario).
Art. 45.  (Benefici agli ex combattenti).
Art. 46.  (Aggiornamento professionale).
Art. 47.  (Riposo settimanale).
Art. 48.  (Residenza).
Art. 49.  (Mutamento di mansioni per esigenze organizzative).
Art. 50.  (Mutamento di mansioni per idoneità fisica).
Art. 51.  (Sostituzioni temporanee).
Art. 52.  (Svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle attribuite).
Art. 53.  (Trasferimenti)
Art. 54.  (Comandi).
Art. 55.  (Valutazioni periodiche).
Art. 56.  (Modalità delle valutazioni periodiche).
Art. 57.  (Congedi, aspettative e permessi: Applicabilità di norme statali).
Art. 58.  (Congedo ordinario).
Art. 59.  (Congedi straordinari).
Art. 60.  (Aspettativa per motivi personali).
Art. 61.  (Aspettativa per infermità).
Art. 62.  (Cumulo di aspettative).
Art. 63.  (Assenze).
Art. 64.  (Lavoratori studenti).
Art. 65.  (Tipi di provvedimenti disciplinari).
Art. 66.  (Censura).
Art. 67.  (Riduzione dello stipendio).
Art. 68.  (Sospensione dal servizio e dallo stipendio).
Art. 69.  (Diffida).
Art. 70.  (Destituzione).
Art. 71.  (Destituzione di diritto).
Art. 72.  (Reintegrazione del dipendente).
Art. 73.  (Sospensione cautelare).
Art. 74.  (Computo della sospensione cautelare).
Art. 75.  (Rilevazione delle infrazioni).
Art. 76.  (Operazioni di competenza della Giunta regionale).
Art. 77.  (Nomina dell'Istruttore e dei consulenti tecnici).
Art. 78.  (Operazioni preliminari alla trattazione orale).
Art. 79.  (Diritto di difesa).
Art. 80.  (Deliberazione).
Art. 81.  (Supplemento di indagini).
Art. 82.  (Comunicazione all'interessato).
Art. 83.  (Estinzione del procedimento disciplinare).
Art. 84.  (Norme finali).
Art. 85.  (Commissione disciplinare).
Art. 86.  (Diritti sindacali).
Art. 87.  (Costituzione delle rappresentanze sindacali).
Art. 88.  (Poteri delle rappresentanze sindacali).
Art. 89.  (Assemblea).
Art. 90.  (Congedi e permessi sindacali).
Art. 91.  (Contributi sindacali).
Art. 92.  (Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione).
Art. 93.  (Tutela personale dei rappresentanti sindacali).
Art. 94.  (Trattamento economico).
Art. 95.  (Divieto di compensi accessori).
Art. 96.  (Orario di lavoro).
Art. 97.  (Stipendi).
Art. 98.  (Progressione economica).
Art. 99.  (Indennità di missione).
Art. 100.  (Previdenza).
Art. 101.  (Decorrenza iscrizione).
Art. 102.  (Assistenza).
Art. 103.  (Provvedimenti della Giunta).
Art. 104.  (Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio).
Art. 105.  (Indennità di fine servizio).
Art. 106.  (Casi di cessazione del rapporto).
Art. 107.  (Dimissioni).
Art. 108.  (Decadenza dall'impiego).
Art. 109.  (Disponibilità).
Art. 110.  (Dispensa dal servizio).
Art. 111.  (Collocamento a riposo)
Art. 112.  (Riammissione in servizio).
Art. 113.  (Decadenza delle Commissioni).
Art. 114.  (Criteri di inquadramento).
Art. 115.  (Commissione per l'inquadramento).
Art. 116.  (Inquadramento del personale).
Art. 117.  (Valutazione delle mansioni)
Art. 118.  (Decorrenza giuridica dell'inquadramento).
Art. 119.  (Trattamento economico). AI personale di cui agli artt. 116, 121, 122, 123 e 124 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge compete il trattamento economico di cui alle allegate [...]
Art. 120.  (Corresponsione dei benefici economici).
Art. 121.  (Inquadramento del personale statale).
Art. 122.  (Inquadramento del personale ex INIASA-INAPLI).
Art. 123.  (Inquadramento del personale comandato o assunto).
Art. 124.  (Inquadramento del personale proveniente dal, cessato C.R.P.E.).
Art. 125.  (Assegno ad personam).
Art. 126.  (Provvedimento di inquadramento).
Art. 127.  (Trattamento economico ad esaurimento).
Art. 128.  (Attribuzione di funzione).
Art. 129.  (Onere finanziario).
Art. 130.  (Riesame).
Art. 131.  (Norme incompatibili).


§ 2.1.1 - L.R. 25 luglio 1974, n. 16.[*]

Strutturazione degli uffici regionali, ruolo organico e trattamento economico del personale.

 

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE [*]*

 

CAPO I

STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI REGIONALI

 

Art. 1. (Principi di organizzazione).

     L'organizzazione dei servizi e degli uffici regionali si ispira ai principi fondamentali dello Statuto, che pongono a base dell'attività dell'Ente:

     a) la scelta della politica di «Piano» come metodo di intervento nella realtà economico-sociale della Regione;

     b) l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali. Nell'ambito dei poteri di autonoma funzionalità del Consiglio rientrano anche la organizzazione e la gestione dei propri servizi;

     c) l'attività collegiale della Giunta, come sintesi ed attuazione delle attribuzioni, delle iniziative e delle responsabilità dei singoli Assessori;

     d) il decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali e la instaurazione, con gli stessi, di un costante rapporto di collaborazione e di partecipazione, in modo da realizzare la saldatura di un circuito fra la Regione ed i principali destinatari delle sue scelte politica.

 

     Art. 2. (Compiti).

     I compiti della Regione sono principalmente di indirizzo politico, di legislazione, di programmazione e di controllo sugli atti degli enti locali.

     Essi vengono svolti secondo le competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 3. (L'organizzazione regionale).

     L'organizzazione regionale è strutturata in Dipartimenti ed Uffici.

     I Dipartimenti costituiscono gli strumenti organizzativi idonei al soddisfacimento di tutte le esigenze di funzionamento degli organi secondo i compiti specifici individuati nella presente legge.

     Nell'ambito degli Uffici possono essere costituiti i servizi.

     I Dipartimenti e gli Uffici sono posti rispettivamente alle dipendenze del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, del Presidente e della Giunta regionale.

     Il lavoro di ogni Dipartimento e di ogni Ufficio è organizzato in modo da valorizzare - il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

 

     Art. 4. (Coordinatori) [1]

 

     Art. 5. (Indennità) [1]a

 

     Art. 6. (Segreterie particolari).

     Il Presidente del Consiglio, i componenti l'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta, il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori si avvalgono di segreterie particolari.

     Le segreterie particolari del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta sono costituite da non più di 3 dipendenti, di cui uno, il segretario, appartenente almeno alla qualifica di collaboratore o qualifica equiparata e gli altri alla qualifica di assistente.

     Le Segreterie particolari dei Vice Presidenti del Consiglio, del Vice Presidente della Giunta e degli Assessori sono costituite da due dipendenti, di cui uno, il Segretario, appartenente almeno alla qualifica di collaboratore o qualifica equiparata e l'altro a quella di assistente. Le segreterie particolari dei Segretari del Consiglio sono costituite da un dipendente con la qualifica almeno di collaboratore o qualifica equiparata e da un dipendente con qualifica di assistente addetto ad entrambe le segreterie [3].

     Il Segretario particolare può essere scelto fra i dipendenti della Regione o può essere richiesto in posizione di comando agli Enti pubblici. In questo ultimo caso gli addetti alle segreterie non possono accedere agli impieghi regionali se non mediante concorso pubblico.

     (Omissis) [4].

     I Segretari particolari non possono interferire nell'azione delle strutture amministrative né sostituirsi alle stesse.

     Il personale dei gruppi consiliari, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 prestava servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari da almeno un anno, è inquadrato nel ruolo regionale nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte. L'inquadramento dei segretari dei gruppi non potrà, comunque, avvenire in una qualifica superiore a quella di collaboratore [2].

     L'immissione del predetto personale nel ruolo regionale è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego, alle quali si fa riferimento anche per le disposizioni concernenti i limiti di età, ed al superamento di un esame da farsi con modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al 9° comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 circa le materie ed i criteri di valutazione delle prove per l'ammissione agli impieghi regionali [2].

     Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:

     - nella qualifica di Assistente, posti n. 2;

     - nella qualifica di Collaboratore, posti n. 3 [2].

     Per quanto riguarda il trattamento economico e quello assistenziale, nonché ogni altro aspetto giuridico ed economico, si applicano rispettivamente l'art. 119 e le altre norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 con la esclusione dei benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30 giugno 1972 [2].

 

CAPO II:

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 7. (Dipartimenti e funzioni).

     Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Consiglio regionale si avvale dei seguenti Dipartimenti:

     DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO

     1) Ufficio di Segreteria del Consiglio;

     2) Ufficio Stampa e pubbliche Relazioni;

     3) Ufficio Ragioneria ed Economato.

     DIPARTIMENTO AFFARI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO

     1) Ufficio Legislativo;

     2) Ufficio Studio, Documentazione, Statistica e Biblioteca;

     3) Segreterie delle Commissioni permanenti.

     La strutturazione e le funzioni essenziali dei predetti Dipartimenti ed Uffici sono quelle che risultano dagli articoli che seguono.

 

     Art. 8. (Dipartimento Affari Generali del Consiglio).

     1) Ufficio di Segreteria del Consiglio:

     - assiste il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'attività di organizzazione degli Uffici e del personale;

     - cura i rapporti con il Commissario del Governo, con la Commissione di Controllo, con gli Uffici della Giunta, con i Gruppi Consiliari e con gli Uffici delle altre Regioni;

     - svolge le mansioni di Segreteria nelle adunanze del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi gruppo;

     - assicura la regolarità formale delle adunanze;

     - cura la redazione e la esecuzione dei provvedimenti deliberati;

     - adempie alle incombenze conseguenti e provvede alla tenuta della raccolta aggiornata dei resoconti stenografici e dei verbali di seduta;

     - cura la tenuta dei fascicoli del personale in parallelo, per quanto riguarda il personale del Consiglio, con quelli del corrispondente Ufficio della Giunta;

     - cura tutti gli altri servizi di carattere generale non attribuiti alla competenza specifica degli altri Uffici del Consiglio.

     Il Coordinatore del primo Dipartimento svolge le mansioni di segretario nelle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capigruppo e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     2) Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni:

     - provvede al mantenimento dei rapporti fra il Consiglio regionale e la stampa nazionale e locale, assicurando la tempestiva informazione sull'attività e le iniziative del Consiglio;

     - cura la redazione e pubblicazione del «Notiziario» del Consiglio;

     - cura la rappresentanza del Consiglio nelle iniziative e manifestazioni pubbliche, informandone tempestivamente la Presidenza;

     - studia, propone e cura l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale ed interregionale;

     - cura le pubbliche relazioni.

     Il responsabile dell'Ufficio ed i redattori devono essere in possesso della iscrizione come pubblicisti all'ordine dei giornalisti.

     3) Ufficio Ragioneria ed Economato:

     - provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio;

     - elabora il preventivo di cassa;

     - amministra le spese e le contabilizza in base alle decisioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;

     - espleta il servizio di economato per tutti gli Uffici del Consiglio, in conformità dell'apposita Regolamento.

 

     Art. 9. (Dipartimento Affari legislativi del Consiglio).

     1) Ufficio legislativo:

     - cura la formulazione giuridica dei provvedimenti legislativi e regolamentari;

     - assicura la assistenza tecnica ai titolari di iniziativa legislativa

     - fornisce la consulenza richiesta dal Presidente del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, dalle Commissioni permanenti e dai singoli Consiglieri su affari di interesse della Regione;

     - organizza e gestisce il servizio di documentazione legislativa.

     2) Ufficio Studi, Documentazione, Statistica e Biblioteca:

     - provvede alla raccolta sistematica dei dati e delle notizie occorrenti per l'istruttoria, la elaborazione e la trattazione- degli affari di competenza del Consiglio;

     - svolge studi, indagini e ricerche, di propria iniziativa o su richiesta dei responsabili dei servizi, su materie interessanti la attività del Consiglio;

     - mantiene i contatti con l'ISTAT e con Enti ed Organizzazioni territoriali per la raccolta ed elaborazione di dati, ed eventualmente per la loro diffusione;

     - cura la raccolta della documentazione interna ed esterna, da tenere a disposizione dei Consiglieri e degli uffici;

     - collabora con l'Ufficio Stampa per la fornitura di dati, notizie ed atti occorrenti;

     - cura l'organizzazione e tenuta della biblioteca del Consiglio.

     3) Segreterie delle Commissioni permanenti:

     - predispongono e notificano, in base alle istruzioni dei Presidenti, l'ordine del giorno dei lavori;

     - preparano gli atti da portare all'esame delle Commissioni;

     - curano il resoconto delle sedute e la redazione dei relativi verbali;

     - preparano i provvedimenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

     - tengono la raccolta aggiornata degli atti delle Commissioni, dei quali forniscono copie all'ufficio Studi, Documentazione, Statistica e Biblioteca.

     Alla Segreteria di ciascuna Commissione è preposto un dipendente appartenente alla qualifica di funzionario.

 

CAPO III:

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 10. (Struttura).

     La giunta regionale ha struttura collegiale ed è costituita dal Presidente, che ne coordina l'attività e ne mantiene l'unità di indirizzo operativo, e dagli Assessori nel numero fissato dallo Statuto regionale.

 

     Art. 11. (Uffici, Dipartimenti e Funzioni) [5].

     Per lo svolgimento dei propri compiti, il Presidente della Giunta e la Giunta si avvalgono dei seguenti Uffici e Dipartimenti:

     - Ufficio di Gabinetto del Presidente;

     - Dipartimento Affari Generali della Giunta;

     - Dipartimento Programmazione;

     - Dipartimento Finanze, Bilancio e Patrimonio;

     - Dipartimento Assetto del Territorio;

     - Dipartimento Attività Produttive;

     - Dipartimento Formazione Professionale, Istruzione, Beni Culturali;

     - Dipartimento Sicurezza Sociale;

     - Dipartimento Agricoltura e Foreste.

     La strutturazione e le funzioni essenziali dei predetti Uffici e Dipartimenti sono quelle che risultano dagli articoli che seguono.

 

     Art. 12. (Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta).

     - Collabora allo svolgimento dell'attività politica ed amministrativa del Presidente;

     - lo coadiuva nel mantenere i rapporti con gli altri Organi regionali e con gli organi statali, centrali e periferici;

     - cura la trattazione di incarichi di particolare riservatezza.

     L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta è costituito da non più di tre dipendenti scelti tra il personale della Regione, di cui uno, il Capo di Gabinetto, appartenente alla qualifica funzionale di responsabile di ufficio, uno a quella di collaboratore ed uno a quella di assistente.

     Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene nominato dal Presidente. L'incarico può essere revocato dal Presidente.

     Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta può essere richiesto in posizione di comando da Enti pubblici [6].

 

     Art. 13. (Dipartimento Affari Generali della Giunta).

     1) Ufficio di Segreteria della Giunta:

     - cura la trattazione degli affari di segreteria della Giunta;

     - assolve alle incombenze relative allo svolgimento delle sedute della Giunta;

     - cura i rapporti con il Commissario del Governo, con la Commissione di controllo, con gli Uffici del Consiglio e con gli Uffici delle altre Regioni;

     - cura la promulgazione delle leggi e dei regolamenti;

     - svolge funzioni di Ufficiale rogante, a norma di legge.

     2) Ufficio degli Affari Generali e del Personale:

     - assiste gli Uffici regionali nelle attività di razionalizzazione delle procedure interne di informazione, di decisione e di esecuzione;

     - cura la regolare tenuta degli atti del personale, che devono essere costantemente aggiornati;

     - cura, su incarico della Giunta, lo studio delle soluzioni organizzative relative alla migliore utilizzazione degli Uffici degli Enti Locali ai quali sono state delegate funzioni.

     3) Ufficio legislativo e legale:

     - collabora alla elaborazione delle proposte di legge e regolamenti e fornisce al Presidente, agli Assessori ed agli Uffici l'assistenza richiesta;

     - cura il contenzioso ed i contratti, svolge attività di consulenza giuridica, ed assiste la Regione in ogni sede giurisdizionale.

     4) Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni:

     - cura i rapporti fra l'Amministrazione regionale e la stampa locale e nazionale, assicurando la loro informazione sull'attività e le iniziative della Giunta regionale;

     - è responsabile della redazione del Bollettino ufficiale della Regione;

     - studia, propone e cura l'organizzazione di manifestazioni d'interesse regionale ed interregionale;

     - assicura la rappresentanza della Regione nelle iniziative e manifestazioni pubbliche, informandone tempestivamente gli Organi regionali interessati.

     Il responsabile dell'Ufficio ed i redattori devono essere in possesso della iscrizione come pubblicisti all'Ordine dei giornalisti.

     5) Ufficio Enti locali:

     - cura i rapporti con gli Enti locali in ordine alla fornitura dell'assistenza e della consulenza richiesta da questi agli Uffici dell'Amministrazione regionale;

     - cura lo svolgimento delle funzioni amministrative, trasferite dallo Stato alla Regione, in materia di Polizia locale, urbana e rurale;

     - compie analisi critiche della funzionalità, delle dimensioni e delle strutture degli Enti locali rispetto ai compiti attribuiti dalla legge e formula proposte di ridefinizione e ristrutturazione alla Giunta;

     - cura i rapporti con gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali.

     6) Ufficio di collegamento in Roma [7]:

     - mantiene il collegamento fra la Regione, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, le altre Regioni e gli Enti aventi competenza nelle materie di interesse della Regione stessa;

     - segue e sviluppa gli affari cui è investito dagli Organi regionali;

     - fornisce agli Organi ed agli Uffici regionali la documentazione e la informazione necessaria su problemi e pratiche soggetti ad interventi degli Organi centrali.

     Il coordinatore del Dipartimento Affari Generali della Giunta svolge le funzioni di segretario della Giunta ed è sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario nominato dalla Giunta.

 

     Art. 14. (Dipartimento Programmazione) [8].

     1) Ufficio Programmazione

     Svolge le seguenti attribuzioni:

     - elaborazione del progetto di programma regionale di sviluppo; formulazione di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza col programma regionale del piano di assetto territoriale, del piano pluriennale di spesa, dei piani d'intervento settoriali e del bilancio preventivo; redazione dello schema del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma regionale e della relazione sulla situazione economica e sociale della Regione; rapporti con gli Organi tecnici della programmazione, nazionali regionali e locali.

     2) Ufficio Statistica, Documentazione e Biblioteca:

     - su indicazione degli Organi e degli Uffici regionali e sulla base di iniziative proprie, redige i piani di raccolta sistematica dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione dell'attività dell'Ente, ne cura la raccolta, la elaborazione e la diffusione a tutti gli Uffici interessati;

     - svolge indagini e ricerche varie su richiesta degli Organi ed Uffici regionali;

     - mantiene i contatti con l'ISTAT e con gli Enti territoriali minori (Province, Comuni, ecc.) per la raccolta dei dati statistici d'interesse della Regione, di cui cura la elaborazione e diffusione;

     - garantisce a tutti gli interessati che ne facciano richiesta la comunicazione dei dati in possesso dell'Ufficio;

     - cura la raccolta della documentazione interna ed esterna, utile agli Organi ed Uffici dell'Ente;

     - cura l'organizzazione e la tenuta della biblioteca della Giunta.

 

     Art. 15. (Dipartimento Finanze, Bilancio e Patrimonio).

     1) Ufficio Bilancio

     2) Ufficio Ragioneria

     3) Ufficio Finanze e Tributi:

     - gestione delle finanze in conformità del bilancio di competenza; conto consuntivo della Regione; tributi propri della Regione; tributi attribuiti o devoluti dallo Stato; assunzione e rimborso dei mutui e prestiti.

     4) Ufficio Demanio e Patrimonio:

     - demanio regionale; patrimonio indisponibile e disponibile; economato.

 

     Art. 16. (Dipartimento Assetto del Territorio).

     1) Ufficio Urbanistica:

     - pianificazione urbanistica territoriale, regionale e comprensoriale; piani territoriali paesistici, piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; funzioni regionali in materia di urbanistica ivi compresa la vigilanza sull'attività edilizia.

     2) Ufficio Lavori Pubblici:

     - viabilità, acquedotti, opere portuali e lavori pubblici di interesse regionale, dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori; espropriazioni per pubblica utilità ed occupazioni di urgenza; funzioni delegate in materia di lavori pubblici.

     3) Ufficio Edilizia residenziale e pubblica:

     - edilizia pubblica, edilizia economica e popolare; promozione della cooperazione nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

     4) Ufficio Trasporti:

     - piani e programmi settoriali a scala regionale o comprensoriale.

     E' istituito l'Ufficio Geologico regionale con i seguenti compiti:

     - cura la compilazione, catalogazione, archivio ed aggiornamento delle mappe geologiche ed idrogeologiche del territorio regionale;

     - cura gli atti amministrativi e pareri tecnici riferiti ai problemi riguardanti la geologia ed idrologia del territorio regionale, la biblioteca, studio e ricerche riguardanti la costituzione del territorio;

     - cura l'attività tecnica ed amministrativa riguardante la difesa delle coste minacciate da erosioni;

     - cura la ricerca, gli studi e le sperimentazioni connessi alla difesa del suolo e degli abitati;

     - cura l'elaborazione, mediante lavoro di gruppo, di studi per la individuazione di criteri e metodologie per indagini geologico-tecniche e per una zonizzazione delle aree previste per la edificazione e ricostruzione;

     - svolge analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale;

     - coordina, altresì, l'attività svolta dagli Enti locali subregionali nella materia di cui sopra [8]a.

 

     Art. 17. (Dipartimento Attività Produttive).

     1) Ufficio Turismo:

     - turismo ed industria alberghiera; promozione delle attività connesse con i settori dello spettacolo e del tempo libero.

     2) Ufficio Promozione Industriale:

     - promozione industriale; Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale; pareri sui piani e programmi di attività industriale; acque minerali e termali, cave e torbiere.

     3) Ufficio Commercio:

     - problemi della commercializzazione e promozione delle forme di cooperazione; Funzioni delegate o attribuite in materia di commercio.

     4) Ufficio Artigianato:

     - artigianato; promozione della cooperazione artigiana.

     5) Ufficio Lavoro:

     - problemi del lavoro o comunque connessi con la tutela della condizione operaia.

 

     Art. 18. (Dipartimento Formazione Professionale, Istruzione, Beni Culturali).

     1) Ufficio Formazione Professionale:

     - attività di promozione e incentivazione dei corsi di informazione professionale; fondo sociale europeo.

     2) Ufficio Diritto allo Studio:

     - decondizionamento socio-ambientale; trasporti; mense borse di studio; attività promozionale; distretti scolastici.

     3) Ufficio Informazione, Documentazione e Ricerca - Servizi Culturali e Sociali:

     - problemi della informazione, stampa e Rai-TV; documentazione; statistica e indagini; ricerca e sperimentazione socio-culturale; promozione delle attività culturali; musei e biblioteche di Enti Locali; funzioni delegate in materia di istruzione e beni culturali; tempo libero; orientamento scolastico e professionale.

 

     Art. 19. (Dipartimento Sicurezza Sociale).

     1) Ufficio Sanità:

     - assistenza sanitaria; assistenza ospedaliera.

     2) Ufficio Igiene:

     - tutela sanitaria dei luoghi di lavoro e difesa dell'ambiente.

     3) Ufficio Assistenza Sociale:

     - attività di promozione sociale; politiche nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza pubblica.

     4) Ufficio Veterinario:

     - assistenza veterinaria.

 

     Art. 20. (Dipartimento Agricoltura e Foreste).

     1) Ufficio Strutture ed infrastrutture:

     - miglioramenti fondiari, viabilità ed elettrificazione rurale, bonifica integrale e montana, irrigazione, interventi comunitari, piccola proprietà contadina.

     2) Ufficio Assistenza e Cooperazione:

     - cooperazione, assistenza tecnica, credito agrario, assistenza alle Comunità Montane, usi civici, statistica agraria, ricerche di mercato, ecologia, caccia e pesca.

     3) Ufficio Produzioni ed Interventi:

     - colture erbacee ed arboree, avversità, zootecnia, meccanizzazione, piani di sviluppo e programmi di investimento.

     4) Ufficio Economia Montana:

     - rimboschimento, sistemazione idraulico-forestale, silvicoltura, demanio forestale.

 

     Art. 21. (Servizio economato).

     Presso ciascun Dipartimento o Ufficio può essere istituito un servizio di Economato.

     Le modalità di costituzione e funzionamento del servizio saranno determinate da apposito regolamento.

 

     Art. 22. (Comitato tecnico della programmazione).

     Il Comitato tecnico della programmazione è costituito dal Presidente della Giunta, che lo presiede, e dai Coordinatori dei Dipartimenti.

     Alle sedute del Comitato partecipano i componenti la Giunta e possono intervenire, su invito del Presidente, i dirigenti degli organismi tecnici ed economici operanti nella Regione.

     Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i coordinatori dei Dipartimenti del Consiglio, quando si tratti di questioni concernenti il Consiglio stesso o attinenti alla sua attività.

     Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. Si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente o su richiesta di due componenti la Giunta.

     Oltre ai compiti specificamente assegnati dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione, sul procedimento amministrativo e sull'ordinamento contabile, nonché da altre leggi, spetta al Comitato:

     a) assicurare la contabilità dei programmi e delle attività dei vari Uffici e Dipartimenti con le previsioni programmatiche;

     b) esprimere il proprio parere sulle proposte degli atti, dei documenti e dei provvedimenti in materia di programmazione e bilancio;

     c) esaminare il piano dei progetti di ricerca da proporre alla Giunta e formulare proposte al riguardo;

     d) proporre alla Giunta la costituzione dei gruppi di lavoro fra più Uffici e Dipartimenti e le priorità fra i progetti assegnati a tali gruppi, di cui designa il responsabile;

     e) fornire alla Giunta, ogni volta che ne sia richiesto dal Presidente, la consulenza su ogni altra materia.

     La segreteria del Comitato tecnico della programmazione è assicurata dal Dipartimento Programmazione.

 

     Art. 23. (Gruppi di lavoro).

     All'interno dei Dipartimenti e degli Uffici possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività ricorrenti.

     Alla formazione dei gruppi di lavoro all'interno dell'Ufficio o del Dipartimento provvede il coordinatore in relazione ai compiti ed agli obiettivi indicati dall'Assessore competente.

     Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro è costituito da dipendenti, anche di diverse qualifiche funzionali.

     La Giunta può costituire gruppi di lavoro tra vari Dipartimenti e Uffici stabilendone gli obiettivi e i compiti, sentito il Comitato tecnico della programmazione, il quale propone in particolare, chi debba assumere la responsabilità.

 

     Art. 24. (Disposizioni concernenti gli Uffici statali trasferiti).

     Gli Uffici trasferiti dallo Stato con il relativo personale sono regolamentati in conformità alle disposizioni che seguono:

     DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO VENGONO ASSORBITI:

     a) la Sezione Urbanistica regionale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche;

     b) gli Uffici trasferiti del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Basilicata;

     c) gli Uffici Provinciali del Genio Civile di Potenza e di Matera;

     d) la direzione compartimentale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione di Potenza.

     DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE VENGONO ASSORBITI:

     - gli Uffici Provinciali del Medico Provinciale e del Veterinario Provinciale di Potenza e di Matera.

     DAGLI USI DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE VENGONO ASSORBITI:

     a) l'Ispettorato Agrario Compartimentale di Potenza;

     b) gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Potenza e di Matera;

     e) tutti gli altri Uffici ed il personale trasferiti

dall'Amministrazione Forestale e dall'Agricoltura dello Stato.

     Sono assorbiti tutti gli altri Uffici trasferiti dall'Amministrazione dello Stato alla Regione.

     E' ammessa, ove necessaria, l'organizzazione decentrata dei singoli Dipartimenti.

     Sono fatte salve le competenze degli Uffici sopra indicati per l'esercizio delle funzioni statali residuate a mente dei decreti delegati emanati in virtù dell'art. 17 della legge 6 maggio 1970, n. 281.

 

CAPO IV:

GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLA REGIONE

 

     Art. 25. (Organi di controllo).

     Gli Organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali sono:

     a) il Comitato regionale di controllo;

     b) la Sezione decentrata di Potenza;

     c) la Sezione decentrata di Matera.

     Con l'osservanza delle norme statutarie possono istituirsi altre Sezioni decentrate di controllo.

     Gli Uffici degli Organi di controllo sono diretti da un segretario nominato dal Presidente della Giunta, che svolge anche le funzioni di segretario del Collegio.

     Gli stessi Uffici sono articolati nei seguenti servizi funzionali:

     a) Affari amministrativi degli Enti locali;

     b) Affari economici e finanziari degli Enti locali;

     c) Affari relativi agli ospedali e opere pie.

 

TITOLO Il

IL PERSONALE

 

CAPO I

IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE

 

     Art. 26. (Ruolo organico).

     Al termini dell'art. 48 dello Statuto, il personale della Regione è inquadrato in unico ruolo organico, costituito da 7 qualifiche funzionali [9].

     I provvedimenti relativi al personale addetto agli Uffici del Consiglio sono adottati dalla Giunta regionale su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome e agli Enti dipendenti sono adottati d'intesa con i loro organi amministrativi.

     La tabella organica [1]0 risulta così costituita alla data del 31 dicembre 1982:

 

 

__________________________________________________________________

Livello      Qualifiche funzionali             Dotazione

__________________________________________________________________

1            Livello I

2            Livello II                               79

3            Livello III                              82

4            Livello IV                              348

5            Livello V                               506

6            Livello VI                              187

7            Livello VII                             156

8            Livello VIII                             89

                              TOTALE               1.447

_________________________________________________________________

 

 

     Art. 27. (Avanzamento del personale).

     Ai fini della progressione economica nelle qualifiche di avanzamento, che si conseguono per concorso pubblico, spetterà al dipendente regionale la retribuzione relativa alla nuova qualifica conseguita, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati nella precedente qualifica.

     Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in classi di stipendio ed aumenti periodici della nuova qualifica. L'eventuale differenza tra il nuovo stipendio e quello già in godimento è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile nelle classi di stipendio negli aumenti periodici successivi.

     L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata in quella nuova, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici.

 

     Art. 28. (Concorsi).

     I posti disponibili nelle diverse qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento del personale in servizio, di cui agli artt. 114 e seguenti, saranno coperti mediante concorsi pubblici per esami, o per esami e titoli.

     (Omissis) [4].

     Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulla riserva di posti e sulle preferenze di cui alle disposizioni vigenti.

 

     Art. 29. (Bandi di concorso). [1]1

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla Giunta regionale, sentita la Commissione per il personale.

     Si potrà tener conto oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno per collocamenti a riposo.

     Il Consiglio approva la tabella.

     I concorsi alle diverse qualifiche funzionali sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa per quelli che interessano gli Uffici dell'esecutivo e gli Organi di controllo, e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quelli che interessano gli Uffici del Consiglio.

     Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso i seguenti:

     a) cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     b) godimento dei diritti politici e civili;

     c) idoneità fisica all'impiego;

     d) buona condotta;

     e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 [1]2;

     f) titolo di studio.

     Per concorsi ai posti delle qualifiche 6ª e 7ª il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

     I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti pubblici.

     Sono fatte salve le deroghe vigenti per particolari categorie di cittadini.

     Un successivo regolamento stabilirà i termini e le modalità di presentazione della domanda, il titolo di studio, la qualificazione professionale, la eventuale iscrizione ad albi professionali necessaria per l'ammissione ai concorsi per ciascuna qualifica o per singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica, le materie di esame, i criteri di valutazione delle prove.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel bando di concorso.

     L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

 

     Art. 30. (Commissioni esaminatrici).

     Le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta, e sono composte:

     1) dal Presidente della Giunta, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

     2) per i posti dei livelli primo, secondo e terzo, da un esperto delle discipline corrispondenti ai compiti inerenti al posto messo a concorso; per i posti dei livelli superiori, da tre esperti nelle diverse discipline amministrative e tecniche, in relazione alle qualifiche per le quali il concorso è indetto;

     3) da un rappresentante sindacale del personale dipendente designato dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale.

     Se il concorso è bandito per esigenze degli Uffici del Consiglio, la Commissione è integrata da un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appositamente nominato dalla Giunta.

 

     Art. 31. (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale).

     I decreti con i quali vengono indetti i concorsi, i bandi di concorso, i decreti di nomina delle Commissioni esaminatrici e le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 32. (Graduatoria).

     Espletate le prove finali del concorso, la Commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

     La Giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

     La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

 

     Art. 33. (Nomina in prova).

     La nomina in prova dei vincitori del concorso è disposta dal Presidente della Giunta e comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per l'effettiva assunzione del servizio.

     Il vincitore del concorso decade dalla nomina se non assume servizio entro il termine stabilito. Per giustificato motivo la Giunta può, in via eccezionale, prorogare di non oltre 30 giorni la data dell'effettiva assunzione del servizio.

     La nomina decorre ai fini giuridici dalla data della relativa deliberazione ed ai fini economici dalla data in cui il dipendente regionale ha preso effettivo servizio.

 

     Art. 34. (Accettazione della nomina).

     L'accettazione della nomina viene effettuata con dichiarazione scritta. La dichiarazione scritta di accettazione deve pervenire alla Regione entro -20 g dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente. In mancanza di dichiarazione espressa il nominato si intende decaduto.

 

     Art. 35. (Utilizzazione della graduatoria). [1]3

 

     Art. 36. (Immissione in ruolo).

     Alla immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici si provvede con decreto del Presidente della Giunta, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, dopo un periodo di prova di 6 mesi con risultato positivo. L'esito del periodo di prova è valutato, per gli atti conseguenziali, dal Presidente della Giunta regionale, sul rapporto del responsabile dell'Ufficio cui l'impiegato è addetto.

 

     Art. 37. (Promessa solenne e giuramento).

     Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

     I vincitori dei concorsi di cui al 2° comma dell'art. 28 [1]4 sono esonerati dal periodo di prova e dal giuramento.

 

     Art. 38. (Commissione per il personale). [1]5

 

     Art. 39. (Stato matricolare).

     L'Ufficio Affari Generali e del Personale deve tenere costantemente aggiornato lo «stato matricolare» degli impiegati.

     In esso devono riportarsi, in ordine cronologico, gli estremi di tutti i provvedimenti decisionali riguardanti l'impiegato.

     L'Ufficio Affari Generali e del personale deve provvedere, inoltre, alla compilazione ed alla pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del ruolo di anzianità del personale della Regione, per ognuna delle qualifiche funzionali.

     ll ruolo è riferito alla posizione del personale alla data del 1° gennaio.

 

     Art. 40. (Mansioni per qualifica). [4]

 

CAPO II

DOVERI, RESPONSABILITA', E DIRITTI DEL PERSONALE

 

     Art. 41. (Doveri).

     L'impiegato, nell'espletamento dei suoi compiti, deve ispirarsi ai principi dello Statuto e della presente legge, osservare l'orario d'ufficio, operare con assiduità e diligenza, mantenere il segreto d'ufficio, curare il proprio aggiornamento professionale e culturale, prestare servizio anche fuori dal normale orario di lavoro quando lo richiedono esigenze indifferibili dell'Amministrazione.

     Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

     Il dipendente, oltre ad essere direttamente responsabile civilmente e penalmente, è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazione degli obblighi di servizio commessa con dolo o colpa grave.

     Il dipendente è esente da responsabilità ove abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, salva la responsabilità di chi ha impartito l'ordine; il dipendente è invece responsabile ove abbia agito per delega.

 

     Art. 42. (Incompatibilità).

     Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione libera né assumere impieghi alle dipendenze di privati o di Enti pubblici.

     Il dipendente non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro, salvo che non si tratti di società cooperative tra pubblici dipendenti senza fini di lucro. Nei casi stabiliti dalla legge, il dipendente può assumere cariche negli Enti e nelle società.

     L'impiegato che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi precedenti è dichiarato decaduto se la situazione di incompatibilità non viene a cessare nel termine indicato con apposita diffida. Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

 

     Art. 43. (Lavoro straordinario) [1]6.

     Il dipendente ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica nella quale è inquadrato.

     Le ore di servizio prestate oltre il normale orario di lavoro per esigenze indifferibili e in presenza di situazioni temporanee e contingenti, devono essere preventivamente autorizzate e sono compensate come. lavoro straordinario nella misura di cui al successivo articolo 44.

 

     Art. 44. (Valore orario delle retribuzioni per lavoro straordinario). [1]7

 

     Art. 45. (Benefici agli ex combattenti).

     Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 46. (Aggiornamento professionale).

     L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente.

     La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento, servendosi di tutti i mezzi all'uopo disponibili, ne valorizza la produzione scientifica ed accorda congedi straordinari per motivo di studio, a norma dell'art. 64.

 

     Art. 47. (Riposo settimanale).

     Il dipendente ha diritto al riposo settimanale che di regola coincide con la domenica.

     Qualora, per esigenze conseguenti al rispetto di turni di lavoro o per esigenze eccezionali o straordinarie di servizio, il dipendente svolga attività lavorativa in giorni festivi, ha diritto al riposo sostitutivo.

 

     Art. 48. (Residenza).

     Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria residenza, purché tale scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

 

     Art. 49. (Mutamento di mansioni per esigenze organizzative).

     Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma di cui alla presente legge sull'ordinamento degli Uffici della Regione, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ma appartenenti alla stessa qualifica funzionale, vi provvede la Giunta, a norma dell'art. 26, dopo aver sentito la Commissione per il personale, tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della sua qualificazione professionale.

     L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta da un congruo periodo di riqualificazione e di adattamento alle nuove mansioni, ove ciò risulti necessario.

 

     Art. 50. (Mutamento di mansioni per idoneità fisica). [1]8

 

     Art. 51. (Sostituzioni temporanee).

     Nei casi di assenze di dipendenti, per fruizione di congedi o aspettative per periodi superiori a 30 giorni, spetta alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, di incaricare altri dipendenti della sostituzione degli assenti ogni qualvolta tale sostituzione implichi esercizio di mansioni diverse ovvero si tratti di mansioni appartenenti a qualifiche funzionali superiori a quella di appartenenza.

     In tale ultimo caso, l'incarico non può superare i 90 giorni.

     In tutti gli altri casi la sostituzione viene disposta dai coordinatori.

     Si procede a sostituzione a norma dei commi precedenti anche in caso di temporanea vacanza di posti in attesa dell'espletamento dei concorsi.

 

     Art. 52. (Svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle attribuite).

     Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, è vietata l'attribuzione ai dipendenti regionali di mansioni diverse da quelle attribuite. Gli ordini implicanti lo svolgimento di mansioni diverse dalle predette sono da considerarsi illegittimi.

     L'interessato e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti possono, peraltro, richiedere in qualsiasi momento che venga accettato l'esercizio di fatto da parte di un dipendente di mansioni diverse da quelle attribuitegli. A tale accertamento procede la Giunta o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, sentito l'interessato, eventualmente assistito da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali.

     Ove venga accertato che un dipendente abbia svolto mansioni diverse da quelle attribuitegli, la Giunta, se necessario, propone al Consiglio le modifiche dell'organigramma che consistono nella istituzione di un posto con mansioni precedentemente non previste.

     Lo svolgimento di fatto delle mansioni non costituisce titolo preferenziale.

     Ove sia stato accertato lo svolgimento di una mansione di livello superiore a quello della qualifica funzionale di appartenenza, il dipendente avrà diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale della qualifica funzionale nella quale rientrano le mansioni accertate e di quello della qualifica funzionale di appartenenza, ovvero ad un compenso speciale equitativamente determinato dalla Giunta nel caso in cui la mansioni di fatto esercitate non corrispondono a quelle di un posto in organico. Il dipendente ha diritto a tale compenso speciale solo nel caso che dimostri di avere contestato almeno inizialmente la legittimità degli ordini impartitigli per lo svolgimento di compiti non connessi nelle mansioni.

     Coloro che hanno impartito gli ordini illegittimi di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti a pagare alla Regione una somma corrispondente all'ammontare dei compensi speciali da questa erogati, a meno che non dimostrino che l'Amministrazione non ha subito alcun danno e che gli ordini sono stati impartiti per sopperire a situazioni di assoluta necessità.

 

     Art. 53. (Trasferimenti) [1]9.

     Il trasferimento per esigenze di servizio è disposto, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio.

     Sui trasferimenti dovranno essere sentiti i responsabili degli Uffici interessati e la Commissione per il personale.

     Per il trasferimento da una sede ad altra posta in Comune diverso, il dipendente deve essere sentito almeno 30 giorni prima, salvo che per i casi di urgenza.

     Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione tiene conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, della situazione di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

     (Omissis) [2]0.

     L'Amministrazione, periodicamente, dà notizia nel proprio Bollettino Ufficiale delle sedi vacanti.

 

     Art. 54. (Comandi).

     (Omissis) [4].

     Il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio è disposto con le modalità di cui al 2° comma dell'articolo 26 della presente legge.

 

     Art. 55. (Valutazioni periodiche).

     Per assicurare la migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione tecnica, della capacità e del rendimento dimostrato in servizio ogni biennio si procede all'aggiornamento delle valutazioni relative alla attività prestata da ciascun dipendente secondo i criteri e gli schemi valutativi deliberati dal Consiglio regionale e secondo le modalità di cui al successivo articolo.

 

     Art. 56. (Modalità delle valutazioni periodiche).

     L'Ufficio degli Affari Generali e del Personale invia a ciascun dipendente, in duplice copia, apposito questionario elaborato sulla base dei criteri e degli schemi valutativi indicati nell'articolo precedente.

     Il dipendente, compilato il questionario, lo trasmette al responsabile diretto dell'ufficio cui è addetto, perché vi apponga le sue osservazioni. Il responsabile dell'ufficio provvede in contraddittorio con l'interessato ed è tenuto, ove quest'ultimo dissenta, a riportarne le dichiarazioni nel questionario.

     Il responsabile dell'ufficio trasmette il questionario al responsabile politico che presiede il Dipartimento o all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio. Il responsabile politico può aggiungere proprie osservazioni a quelle contenute nel questionario.

     Per i responsabili degli uffici e per il personale delle segreterie particolari di cui all'art. 6 le osservazioni ed il contraddittorio di cui al secondo comma sono fatti direttamente dal responsabile politico dell'ufficio cui essi sono preposti.

     I questionari, compilati ai sensi dei commi precedenti, sono inviati all'Ufficio degli Affari Generali e del Personale il quale ne trattiene una copia per l'estrazione dei dati necessari all'aggiornamento degli atti del personale ed invia l'altra copia alla Commissione regionale per il personale, di cui all'art. 38.

     Per il personale degli uffici consiliari i predetti questionari sono redatti in triplice copia. L'Ufficio Affari Generali e del Personale invia la terza copia del questionario all'Ufficio di Segreteria del Consiglio per l'estrazione dei dati necessari all'aggiornamento del fascicolo personale di cui al 7° capoverso dell'art. 8.

     La Commissione, qualora dall'esame dei dati contenuti nei questionari ritenga alcuni fra i dipendenti particolarmente meritevoli, li propone alla Giunta per l'anticipazione di un anno nello scatto biennale. La Giunta provvede nel rispetto del secondo comma dell'art. 26.

     La predetta anticipazione non può competere al dipendente per più di 2 volte nella stessa qualifica funzionale, né prima di 10 anni dal conseguimento di altro avanzamento per lo stesso titolo e a non più del 10 per cento dei dipendenti per ogni anno.

     Le valutazioni del personale comandato sono effettuate dall'Ufficio Affari Generali e del Personale della Regione, con le modalità sopradescritte, sulla scorta dei dati richiesti ai singoli enti delegati o da questi trasmessi, anche ai fini della rilevazione delle infrazioni disciplinari, cui si applicano la procedura e le sanzioni previste rispettivamente nei Capi V e VI del Titolo Secondo della presente legge.

 

CAPO III

CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

 

     Art. 57. (Congedi, aspettative e permessi: Applicabilità di norme statali). [4]

 

     Art. 58. (Congedo ordinario). [4]

 

     Art. 59. (Congedi straordinari). [4]

 

     Art. 60. (Aspettativa per motivi personali). [4]

 

     Art. 61. (Aspettativa per infermità). [4]

 

     Art. 62. (Cumulo di aspettative). [4]

 

     Art. 63. (Assenze). [4]

 

     Art. 64. (Lavoratori studenti).

     I dipendenti che frequentano regolari corsi di studio presso Istituti di istruzione primaria secondaria o di qualificazione professionale abilitati al rilascio di titoli di studio legali, nonché i dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, hanno diritto a orari di lavoro che, fermo restando l'orario complessivo settimanale, agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni durante i riposi settimanali.

     I dipendenti che devono sostenere esami scolastici o di concorso fruiscono, a richiesta, di congedi straordinari [2]1.

     I dipendenti studenti universitari fruiscono, a richiesta, di congedi straordinari per gli esami da sostenere [2]1.

     I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo al secondo ed al terzo comma.

 

CAPO IV

VALUTAZIONI DISCIPLINARI

 

     Art. 65. (Tipi di provvedimenti disciplinari).

     Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

     a) censura;

     b) riduzione dello stipendio;

     c) sospensione dal servizio e dallo stipendio;

     d) sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida;

     e) destituzione.

 

     Art. 66. (Censura).

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta al dipendente per lievi mancanze e negligenze.

 

     Art. 67. (Riduzione dello stipendio).

     La riduzione dello stipendio è inflitta:

     a) per grave negligenza o per inosservanza dei doveri di ufficio;

     b) per irregolarità nell'ordine di trattazione delle pratiche;

     c) per comportamento scorretto nei confronti del pubblico, ovvero di amministratori regionali nell'esercizio delle loro funzioni;

     d) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste all'articolo precedente dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione della censura.

     La riduzione dello stipendio si applica nella misura di un quinto di una mensilità.

     Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce il ritardo di un anno nella attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali.

     Trascorso un anno dalla data dell'atto che ha irrogato la riduzione dello stipendio cessano tutti gli effetti di essa, esclusi quelli già prodotti.

 

     Art. 68. (Sospensione dal servizio e dallo stipendio).

     La sospensione dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non superiore a 30 giorni, è inflitta:

     a) per violazioni del segreto di ufficio;

     b) per uso dell'impiego a fini di interesse personale;

     c) per aver commesso altra mancanza, fra quelle previste dagli articoli precedenti, dopo aver subito altre due volte nello Istesso anno la sanzione della riduzione dello stipendio.

     Il dipendente cui sia stata inflitta la sospensione dal servizio e dallo stipendio subisce un ritardo di due anni nell'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e l'aumento di un anno nel calcolo di anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui al 2° comma dell'art. 28.

     Trascorsi due anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sospensione dal servizio e dallo stipendio, cessano tutti gli effetti di essa esclusi quelli già prodotti.

     La sospensione dallo stipendio è limitata al 50% dello stipendio in godimento.

 

     Art. 69. (Diffida).

     Nel caso in cui le mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo siano indice di scarso rendimento, alla sanzione prevista si aggiunge lettera di diffida.

     La diffida produce un ulteriore ritardo di un anno nell'attribuzione delle due classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e l'ulteriore aumento di un anno nel calcolo dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui al 2° comma dell'articolo 28.

     La sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida perde ogni effetto trascorsi tre anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sanzione esclusi gli effetti già prodotti.

 

     Art. 70. (Destituzione).

     La destituzione dall'impiego è inflitta al dipendente per i seguenti motivi:

     a) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     b) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia comportato grave danno all'Amministrazione o a terzi;

     c) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da personale regionale;

     d) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di lavoro;

     e) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste all'articolo 68 dopo aver subito nell'arco dello stesso biennio la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio;

     f) qualora, a seguito di diffida di cui all'articolo precedente, il dipendente abbia subito nell'anno successiva la sanzione della riduzione dello stipendio ovvero la sanzione della censura ed abbia poi in quest'ultimo caso commesso nello stesso anno altra mancanza fra quelle previste all'articolo 67.

 

     Art. 71. (Destituzione di diritto).

     Il dipendente incorre nella destituzione di diritto nelle ipotesi previste-alle lettere a) e b) dell'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 72. (Reintegrazione del dipendente).

     Il dipendente destituito, successivamente assolto nel giudizio penale di revisione o prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare o di estinzione dello stesso, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza relativa, nella stessa qualifica funzionale e con la stessa anzianità posseduta all'atto della destituzione.

     Il dipendente assolto o prosciolto ai sensi del comma precedente, ha diritto, per il periodo di destituzione, a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Il dipendente punito con sanzione superiore alla censura e poi prosciolto da ogni addebito, ha diritto, nei limiti del comma precedente, previa la ricostruzione della progressione economica, a tutti gli assegni non percepiti per effetto della sanzione inflittagli.

     Nel caso di premorienza del dipendente si applica il disposto dell'articolo 90 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 73. (Sospensione cautelare).

     Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente può essere sospeso dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

     Il dipendente sottoposto a giudizio penale può essere sospeso, in casi di riconosciuta gravità, dal servizio e dallo stipendio, in attesa della conclusione del giudizio. La sospensione è obbligatoria ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

     In caso di sospensione cautelare del dipendente, è corrisposto un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

     Il dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, che sia risultato vincitore di concorsi nel frattempo espletati per il passaggio ad altra qualifica funzionale, resta sospeso nella nomina fino all'esito del procedimento disciplinare.

     Il dipendente che sia stato scagionato da ogni addebito non subisce perdita di anzianità ed ha diritto agli stipendi trattenuti con la sola detrazione di quanto gli sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

 

     Art. 74. (Computo della sospensione cautelare).

     Qualora venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.

     Si applicano, quanto alle reintegrazioni patrimoniali del dipendente, i commi secondo e terzo dell'articolo 96 del D.P.R. lo gennaio 1957, n. 3.

 

CAPO V:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Art. 75. (Rilevazione delle infrazioni).

     Il coordinatore o il responsabile di Ufficio il quale abbia notizia di un fatto commesso da un dipendente addetto al Dipartimento o all'Ufficio di competenza che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 65 e seguenti, invita il dipendente stesso a fornire chiarimenti sulla propria condotta disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.

     Qualora tali accertamenti non escludano l'esistenza dell'addebito, lo stesso è contestato al dipendente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di 20 giorni.

     Se, in base agli ulteriori accertamenti disposti a seguito delle deduzioni del dipendente, risulti esclusa l'esistenza dell'addebito, viene disposta l'archiviazione degli atti.

     In caso contrario l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso alla Giunta regionale assieme ad una relazione sull'inchiesta svolta e alle deduzioni dell'interessato.

     Trattandosi di dipendenti di Uffici del Consiglio regionale, copia di tali atti è contemporaneamente inviata all'Ufficio di Presidenza.

     Per i dipendenti in posizione di coordinatore o di responsabile di Ufficio le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono svolte, quanto agli Uffici del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, quanto agli Uffici della Giunta, dal componente della Giunta incaricato del Dipartimento nel quale è inserito l'Ufficio, quanto agli Uffici degli Organi di controllo, dal Presidente del Collegio.

 

     Art. 76. (Operazioni di competenza della Giunta regionale).

     La Giunta regionale, ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritenga che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura, vi provvede direttamente.

     Negli altri casi rinvia gli atti al Presidente della commissione disciplinare per il personale, di cui al successivo articolo 85, per le operazioni di competenza, dandone tempestiva notizia al dipendente.

 

     Art. 77. (Nomina dell'Istruttore e dei consulenti tecnici).

     Il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti, provvede alla nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa, e se del caso di uno o più consulenti tecnici estranei alla Amministrazione, dandone tempestiva notizia all'interessato.

     I componenti, la Commissione, l'istruttore e i consulenti tecnici possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente dagli artt. 149 e 108 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     I poteri e i compiti dell'istruttore e dei consulenti sono quelli stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 78. (Operazioni preliminari alla trattazione orale).

     Terminate le indagini, nel termine di cui all'art. 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al Presidente della Commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

     l Presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato.

     Fra la data della comunicazione di cui al 2° comma e la data della seduta di cui al 1° comma, devono intercorrere non meno di 40 giorni liberi, salvo che il dipendente non chieda al Presidente della Commissione l'anticipazione della trattazione orale.

     Il dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a IO giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonché di far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali scritti o memorie difensive fino a 5 giorni prima della data stessa.

     La trattazione orale si svolge con le modalità di cui all'art. 112, commi 1°, 2° ,4°,5° e 6° e 115 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'istruttore del procedimento funge da relatore.

 

     Art. 79. (Diritto di difesa).

     Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successivo alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, ovvero delegare la propria difesa alla Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

     Il difensore e i consulenti tecnici di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini.

     A tal fine, l'istruttore o il consulente tecnico comunicano d'ufficio al dipendente o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora e il giorno fissati per l'assunzione delle prove.

     Delle operazioni compiute, l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

     L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla sua difesa.

 

     Art. 80. (Deliberazione).

     La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

     Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare.

     La deliberazione motivata dalla Commissione è stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal Presidente, dall'estensore e dal segretario.

 

     Art. 81. (Supplemento di indagini).

     La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore, fissandogli un termine, non superiore a 90 giorni, per provvedere.

     La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso al dipendente o al suo difensore che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.

 

     Art. 82. (Comunicazione all'interessato).

     Tutte le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono effettuate con le formalità stabilite dall'articolo 104 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 83. (Estinzione del procedimento disciplinare).

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi trenta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto.

     Per quanto disposto, si applicano i commi 2°, 30 e 4° dell'articolo 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 84. (Norme finali).

     La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonché la riapertura del procedimento disciplinare, sono regolati dagli artt. 117, 119, 121 e 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili e intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale.

 

     Art. 85. (Commissione disciplinare).

     Le sanzioni disciplinari, con esclusione della censura, sono decise dalla Commissione di disciplina per il personale della Regione, da sostituirsi con decreto del Presidente della Giunta.

     La Commissione è composta:

     1) da un componente effettivo designato dalla Giunta, con funzione di Presidente, e da un supplente;

     2) da tre componenti effettivi e tre supplenti 1eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

     3) da tre rappresentanti designati dalle 00.55. più rappresentative del personale.

     I componenti la Commissione disciplinare designati dalle OO.SS. devono rivestire qualifica non inferiore a quella del dipendente inquisito.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Ufficio Affari Generali e del Personale.

 

CAPO VI

 

     Art. 86. (Diritti sindacali). [2]2

 

     Art. 87. (Costituzione delle rappresentanze sindacali). [2]2

 

     Art. 88. (Poteri delle rappresentanze sindacali). [2]2

 

     Art. 89. (Assemblea). [2]2

 

     Art. 90. (Congedi e permessi sindacali). [2]2

 

     Art. 91. (Contributi sindacali). [2]2

 

     Art. 92. (Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione). [2]2

 

     Art. 93. (Tutela personale dei rappresentanti sindacali). [2]2

 

CAPO VII

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE [2]3.

 

     Art. 94. (Trattamento economico).

     Il trattamento economico degli impiegati della Regione è basato sul principio della onnicomprensività degli stipendi. Ne sono esclusi soltanto gli importi per le quote aggiunte di famiglia e per la indennità integrativa speciale, nonché i compensi per lavoro straordinario. E' corrisposta la 13ª mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 95. (Divieto di compensi accessori).

     Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione quali componenti di Commissioni di esami e simili, sono direttamente versati alla Tesoreria della Regione su apposito fondo alla cui gestione si provvederà con le modalità da stabilirsi con regolamento. Ai dipendenti verranno riconosciuti l'eventuale indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario se la prestazione è effettuata in eccedenza al normale orario di ufficio.

 

     Art. 96. (Orario di lavoro). [4]

 

     Art. 97. (Stipendi).

     Ai dipendenti della Regione compete il seguente trattamento economico iniziale:

Il trattamento riportato nella seconda colonna si consegue dopo 2 anni di servizio prestato senza demerito.

 

 

__________________________________________________________________

Livelli     Qualifiche funzionali     Trattamento economico

                                      Iniziale   Dopo 2 anni

__________________________________________________________________

   I       Ausiliario                1.200.000    1.240.000

   II      Commesso                  1.400.000    1.550.000

   III     Operatore                 1.450.000    1.862.500

   IV      Assistente                1.700.000    2.350.000

   V       Collaboratore             2.000.000    3.000.000

   IV      Funzionario               2.300.000    3.625.000

   VII     Responsabile di Ufficio   3.000.000    4.100.000

__________________________________________________________________

 

 

     Art. 98. (Progressione economica).

     Ai dipendenti della Regione competono:

     a) quattro classi di stipendio ciascuna di importo pari al 10%, all' 8%, al 7% ed al 12,50% dello stipendio iniziale conseguibili, rispettivamente, al 5°, al 12°, al 20° ed al 30° anno di servizio;

     b) aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.

     Il primo aumento periodico biennale viene riassorbito dal trattamento economico che si consegue dopo il secondo anno di servizio a norma del precedente articolo.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici sono calcolati sulla retribuzione che si consegue dopo due anni di servizio in modo da non superare al 40° anno l'85% della predetta retribuzione.

 

     Art. 99. (Indennità di missione). [2]4

 

CAPO VIII

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PRESIDENZA ED ASSISTENZA

 

     Art. 100. (Previdenza).

     Il personale della Regione è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) e alla Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) [2]5.

 

     Art. 101. (Decorrenza iscrizione).

     L'iscrizione di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data di inizio del servizio per il personale assunto direttamente dalla Regione e dalla data di inquadramento nel ruolo organico regionale per il personale comandato o trasferito alla Regione.

 

     Art. 102. (Assistenza).

     Il personale della Regione è iscritto, ai fini dell'assistenza sanitaria, all'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti degli Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

 

     Art. 103. (Provvedimenti della Giunta).

     La Giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 100, 101, 102.

 

     Art. 104. (Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio). [2]6

     La Regione corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione a carico della CPDEL e della CPS nell'intervallo di tempo occorrente per la definitiva liquidazione della pensione stessa, un acconto mensile determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento delle predette Casse, pari ai nove decimi di quello che le Casse corrispondono ai loro iscritti a parità di servizio. La CPDEL e la CPS provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta [2]7.

     Qualora la misura dell'acconto di cui al comma precedente risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalla CPDEL e dalla CPS si provvede al recupero delle maggiori somme corrisposte a titolo di acconto della Regione, mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.

     A favore del personale trasferito alla Regione, cessato dal servizio anteriormente alla data del 1° aprile 1973, viene liquidata a carico del Bilancio regionale, dalla data del collocamento a riposo, la differenza fra l'importo della pensione percepita e quello che sarebbe spettato con il pensionamento a carico della Cassa Pensione per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), ai sensi dell'art. 100.

     Agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto all'indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL) e dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza degli Impiegati Statali (ENPAS), la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da recuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'istituto e l'ente predetto con rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile a favore della Regione pari all'ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.

 

     Art. 105. (Indennità di fine servizio).

     Per i dipendenti statali inquadrati a norma della presente legge la Regione assume a proprio carico l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quella che sarà corrisposta dall'INADEL sulla base delle norme della presente legge.

 

CAPO IX

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

 

     Art. 106. (Casi di cessazione del rapporto).

     La cessazione dal servizio, oltre che per destituzione ai sensi degli articoli 70 e 71, può aversi:

     a) per dimissioni;

     b) per decadenza;

     e) per dispensa;

     d) per collocamento a riposo.

 

     Art. 107. (Dimissioni).

     Il dipendente può, in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio.

     Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla Giunta entro 30 giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata soltanto quando sia in corso procedimento disciplinare.

     Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la Giunta non abbia provveduto a comunicare l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.

     Si applicano, quanto alle dimissioni dell'impiegata coniugata, le norme di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 108. (Decadenza dall'impiego).

     Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego:

     a) qualora perda la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici;

     b) quando non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore 15 giorni senza giustificato motivo;

     c) quando non ottemperi all'ordine di trasferimento o di comando o di esercizio di nuove mansioni eventualmente assegnategli;

     d) nell'ipotesi di cui all'art. 42;

     e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

     La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

 

     Art. 109. (Disponibilità).

     Il dipendente è collocato in disponibilità nel caso risulti tecnicamente inidoneo alle nuove mansioni o alle altre della qualifica funzionale nella quale è inquadrato a norma dell'art. 49 della presente legge.

     Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la Giunta designa, in relazione alle diverse qualifiche funzionali, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle eventuali richieste degli interessati. A parità di anzianità è posto in disponibilità il dipendente con minori carichi familiari.

     Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione di qualsiasi compenso speciale o per prestazioni di carattere straordinario.

     Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si liberi in organico un posto appartenente alla qualifica funzionale che implichi svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto o alle quali risulti comunque idoneo.

     Il dipendente può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad uno dei posti residui disponibili ai sensi dell'articolo 51, anche se implicante lo svolgimento di compiti corrispondenti a mansioni di qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza. Il richiamo temporaneo in servizio sospende il decorso del termine per il computo del periodo massimo di disponibilità.

     Il dipendente collocato in disponibilità che sia in possesso dei necessari requisiti, può, a domanda e nei limiti dei posti in organico, essere stabilmente adibito a mansioni corrispondenti ad una qualifica funzionale inferiore a quella dì appartenenza con conservazione ad personam del trattamento economico in godimento.

     Il dipendente in disponibilità e dispensato dal servizio ove allo scadere dei due anni non sia stato richiamato in servizio.

     Il periodo di servizio trascorso in disponibilità è considerato utile a tutti gli effetti.

 

     Art. 110. (Dispensa dal servizio).

     La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi degli articoli 50 [2]8 e 109 della presente legge.

     Le condizioni di salute del. dipendente proposto per ha dispensa sono accertate con le modalità di cui all'articolo 61 [2]9.

     La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di disponibilità di cui all'articolo 109 e il periodo di aspettativa di cui all'articolo 61 [2]9 tranne che in quest'ultimo caso il dipendente non chieda l'anticipazione del provvedimento di dispensa.

 

     Art. 111. (Collocamento a riposo) [3]0

 

     Art. 112. (Riammissione in servizio).

     Il dipendente cessato dal servizio, per dimissioni o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b), e) e d) dell'articolo 108 può essere riammesso in servizio a domanda compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico in limiti non superiore al 10% degli stessi.

     Può essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la dipendente, dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, che abbia di poi riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

     Il dipendente riammesso in servizio è collocato nella stessa qualifica funzionale a cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data di riassunzione.

 

     Art. 113. (Decadenza delle Commissioni).

     Tutte le Commissioni regionali previste dalla presente legge decadono alla fine di ogni legislatura.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

 

     Art. 114. (Criteri di inquadramento).

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso gli Uffici della Regione alla data di pubblicazione della legge stessa, viene inquadrato nel ruolo organico del personale della Regione sulla base:

     a) della posizione giuridica rivestita presso l'Ente di provenienza;

     b) dell'anzianità di servizio prestato presso l'Ente di provenienza, presso altri Enti pubblici e presso gli Uffici regionali [3]1;

     c) del titolo di studio posseduto.

 

     Art. 115. (Commissione per l'inquadramento).

     L'inquadramento nel ruolo regionale di cui all'articolo precedente è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere di una Commissione mista composta:

     - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

     - da un Assessore designato dalla Giunta;

     - da tre Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale con voto limitato;

     - da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali del personale regionale più rappresentative.

 

     Art. 116. (Inquadramento del personale).

     Il personale proveniente dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, e dagli altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché quello direttamente assunto dalla Regione, ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo organico della Regione.

     L'inquadramento avverrà in una delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella «A» allegata alla presente legge [3]1a.

     Il personale proveniente dalla posizione di «non di ruolo» deve prestare giuramento con le modalità e la formula di cui, al 2° comma dell'articolo 37.

 

     Art. 117. (Valutazione delle mansioni) [3]2.

     Espletate le procedure di inquadramento del personale, ed entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può immettere, nella qualifica immediatamente superiore a quella attribuita, previo l'accertamento di cui al comma seguente del presente articolo, il personale che alla data del primo inquadramento abbia svolto presso gli Uffici regionali, per almeno 12 mesi, mansioni chiaramente superiori a quelle della qualifica attribuita.

     Le decisioni della Giunta sono comunicate alla Commissione per il personale.

     All'accertamento delle mansioni di cui sopra provvederà la Commissione per il personale di cui al 2° comma dell'art. 38, sulla base:

     a) di provvedimenti o atti formali dal Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente della Giunta da cui risultino l'affidamento o l'espletamento delle predette mansioni;

     b) della corrispondenza fra le mansioni effettivamente espletate, relative a tali atti e provvedimenti, e le mansioni proprie del livello funzionale richiesto, secondo l'art. 40.

     Per l'attribuzione dei benefici di cui al 1° comma saranno prese in considerazione le domande presentate alla Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla data di primo inquadramento [3]2a.

 

     Art. 118. (Decorrenza giuridica dell'inquadramento).

     Per il personale statale trasferito alla Regione l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° aprile 1972.

 

     Art. 119. (Trattamento economico). AI personale di cui agli artt. 116, 121, 122, 123 e 124 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge compete il trattamento economico di cui alle allegate tabelle B e C.

 

     Art. 120. (Corresponsione dei benefici economici).

     La eventuale differenza tra il trattamento economico attribuito con la presente legge e quello in godimento prima dell'inquadramento nel ruolo regionale verrà corrisposta per il 50% in sede di primo inquadramento e per il restante 50% nel corso dell'esercizio successivo.

 

     Art. 121. (Inquadramento del personale statale). [3]3

     Il personale dello Stato trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dei decreti delegati 14 gennaio 1972, nn. da 1 a 6 e 15 gennaio 1972, nn. da 7 a 11, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, 1° aprile 1972.

     Con il provvedimento di inquadramento è disposto il riconoscimento:

     a) del 100% del servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato;

     b) del 75% del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica di inquadramento;

     c) del 50% del servizio prestato sia nelle altre carriere che in qualità di dipendente non di ruolo.

     Sono fatti salvi i diritti per l'inquadramento conseguente all'applicazione del D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319.

 

     Art. 122. (Inquadramento del personale ex INIASA-INAPLI).

     I dipendenti dei centri di addestramento professionale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli effetti del Decreto Ministeriale 1° agosto 1972, sono inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1972.

     Per il personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del 2° comma dell'art. 121.

 

     Art. 123. (Inquadramento del personale comandato o assunto).

     I dipendenti comandati o distaccati dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Amministrazioni con ordinamento autonomo e dagli altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché quelli in servizio per assunzione diretta, che alla data di pubblicazione della presente legge prestino servizio presso l'Amministrazione regionale, sono inquadrati nel ruolo regionale, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di effettiva immissione nel ruolo regionale.

     Per il personale di cui al presente articolo di applicano le disposizioni del 2° comma dell'art. 121.

     Al personale della carriera direttiva statale trasferito alla Regione con la qualifica di consigliere, che alla data di inquadramento del personale statale comandato (25 settembre 1974) aveva maturato nella carriera almeno 4 anni e 6 mesi di anzianità, se proveniente dai ruoli statali amministrativi, ed almeno 3 anni e 6 mesi, se proveniente dai ruoli statali tecnici, è attribuita la qualifica di responsabile di Ufficio a modifica dei provvedimenti di primo inquadramento, salvo quanto disposto dall'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 [3]4.

     Per il personale proveniente dalle ex carriere speciali, di cui al D.P.R. 1 giugno 1972, n. 319 l'anzianità occorrente alla predetta data del 25 settembre 1974 per l'attribuzione della qualifica di responsabile di Ufficio, è quella prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. numero 319 per la promozione a Direttore di Sezione [3]4.

     Per il servizio prestato da detto personale fra la data di comando o distacco, o di diretta assunzione, e quella effettiva dell'inquadramento, viene corrisposto un assegno «una tantum» pari alla differenza fra il trattamento economico conseguente all'inquadramento e quello già in godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

 

     Art. 124. (Inquadramento del personale proveniente dal, cessato C.R.P.E.).

     Il personale proveniente dal cessato C.R.P.E. attualmente in servizio non di ruolo presso gli Uffici regionali, è inquadrato nella qualifica di funzionario, se provvisto del diploma di laurea, e nella qualifica di collaboratore se provvisto del titolo di studio di scuola media superiore, facendo salve le posizioni giuridiche acquisite [3]5.

     A detto personale, è inoltre riconosciuta, ai soli effetti della progressione economica, un'anzianità convenzionale nella fascia funzionale di inquadramento pari alla metà del periodo di attività prestato a favore di suddetto comitato, sempre che non si tratti di borsisti.

     Il personale proveniente dagli Enti edilizi soppressi, trasferito alla Regione con il decreto del Ministero dei LL.PP. 28 dicembre 1974, è inquadrato nel ruolo regionale, con effetto dalla data del 1° gennaio 1975, nella qualifica di responsabile di ufficio se rivestente nell'Ente di provenienza la qualifica di dirigente principale, nella qualifica di collaboratore, se rivestente la qualifica di segretario di 2° classe, e nella qualifica di assistente se rivestente la qualifica di applicato di 2° classe [3]6.

     Al personale di cui al comma precedente si applicano, in sede di inquadramento, le norme della legge regionale n. 16 del 1974 riportate agli artt. 119, 121 - comma 2° 125, 126 e 128 [3]6.

     Le somme che la Regione Basilicata introiterà ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 saranno utilizzate, fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini del trattamento di fine servizio da erogarsi dall'INADEL e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al 30 comma del citato art. 19 [3]6.

 

     Art. 125. (Assegno ad personam).

     Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio spettanti, mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.

 

     Art. 126. (Provvedimento di inquadramento).

     All'inquadramento del personale in servizio, di cui agli articoli 116 e seguenti, si provvede con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'inquadramento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nel provvedimento di inquadramento devono essere espressamente indicati:

     a) la qualifica funzionale di inquadramento;

     b) l'anzianità nel ruolo;

     c) il servizio riconosciuto ai sensi degli articoli 121 e 122;

     d) la complessiva retribuzione annua lorda.

     L'atto di inquadramento viene notificato direttamente al dipendente interessato, che può impugnarlo entro 30 giorni con ricorso motivato diretto alla Giunta regionale.

     Sul ricorso decide, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione, la Giunta regionale, integrata dal presidente della Commissione permanente competente per gli affari del personale e da 3 rappresentanti designati dalle OO.SS. più rappresentative del personale regionale aderenti alle Confederazioni nazionali.

 

     Art. 127. (Trattamento economico ad esaurimento).

     Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti o comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma devi articoli 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico (stipendio ed indennità di funzione) stabilito per detta qualifica dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con le modalità previste nel medesimo decreto.

     I dirigenti superiori sono inquadrati nel settimo livello funzionale- retributivo stabilito dalla presente legge.

     I dirigenti superiori, in sede di primo inquadramento, possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al settimo livello, mantenendo come assegno personale da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l'eventuale differenza tra il trattamento ad esaurimento e quello del settimo livello.

 

     Art. 128. (Attribuzione di funzione).

     Nella prima applicazione della presente legge ed entro il termine di 30 giorni dal completamento delle procedure di inquadramento, la Giunta regionale provvede all'attribuzione delle mansioni di responsabile di Ufficio ai dipendenti inquadrati nella qualifica di «Responsabile di Ufficio», sulla base delle specifiche competenze.

     Analogo provvedimento è adottato, nello stesso termine, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il personale del Consiglio inquadrato nella stessa qualifica.

     In via eccezionale e provvisoria, e per accertate esigenze di servizio, le mansioni di cui trattasi possono essere attribuite, con il consenso degli interessati, anche ad impiegati inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore.

     In tal caso viene corrisposta al dipendente la differenza fra la retribuzione della qualifica di appartenenza e quella della qualifica superiore.

     Le restanti mansioni saranno conferite con successivi provvedimenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 129. (Onere finanziario).

     (Omissis) [3]7.

 

     Art. 130. (Riesame).

     Ogni triennio, a partire dal primo gennaio 1974, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale della Regione Basilicata.

     All'esame dei problemi parteciperanno le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 131. (Norme incompatibili).

     Le disposizioni della presente legge annullano quelle di precedenti leggi regionali con esse incompatibili.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 1980, n. 24.

[*]** Vedi ora L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

[1] Vedi l'art. 10 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e l'allegato A alla L.R 12 marzo 1984, n. 6.

[1]1a Vedi l'art. 2 della L.R. 10 luglio 1981, n. 18 e l'art. 10 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 1975, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 1975, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 1975, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 1975, n. 38.

[5] La L.R. 3 febbraio 1978, n. 7 ha introdotto l'Ufficio del piano economuco e dell'assetto territoriale.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[7] Istituito con L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[8] La L.R. 3 novembre 1979, n. 38 ha istituito l'Ufficio Centro Elaborazione Dati.

[8]8a Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 1981, n. 20.

[9] La L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 ha introdotto l'8° livello funzionale.

[1]10 Vedi anche LL.RR. 27 dicembre 1976, n. 36; 20 luglio 1981, n. 20; 24 marzo 1982, n. 10; L.R. 20 febbraio 1984, n. 3; L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[1]11 Vedi L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[1]12 Vedi L.R. 6 settembre 1978, n. 40.

[1]13 Vedi ora l'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e l'art. 5 della L.R. 19 maggio 1988, n. 21.

[1]14 Vedi artt. 11 e 15 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[1]15 Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 14 dicembre 1993, n. 58.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[1]16 Vedi l'art. 16 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11, l'art. 15 della L.R. 12 marzo 1984, n. 6 e l'art. 16 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

[1]17 Vedi ora l'art. 24 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e l'art. 10 della L.R. 10 luglio 1981, n. 18. Vedi inoltre l'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1988, n. 4.

[1]18 Vedi ora l'art. 21 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e l'art. 41 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

[1]19 Vedi artt. 36, 37 e 38 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]20 Vedi ora l'art. 25 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[2]21 Vedi art. 18 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e art. 19 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

[2]21 Vedi art. 18 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11 e art. 19 della L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]22 Vedi ora il Capo III della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]23 Vedi art. 27 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[4] Vedi ora L.R. 22 febbraio 1980, 11.

[2]24 Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 maggio 1977, n. 15.

[2]25 Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1982, n. 20.

[2]26 Articolo così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1979, n. 17.

[2]27 Comma così modificato dalla L.R. 18 giugno 1982, n. 20.

[2]28 Vedi ora art. 21 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]29 Vedi L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2]29 Vedi L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[3]30 Vedi art. 34 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[3]31 Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[3]31a Vedi l'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 6 per l'interpretazione autentica del presente comma.

[3]32 Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[3]32a Vedi art. 1 della L.R. 2 settembre 1987, n. 28 per l'interpretazione autentica del presente comma.

[3]33 Vedi L.R. 30 aprile 1980, n. 24.

[3]34 Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[3]34 Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[3]35 Comma così integrato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 1977, n. 13.

[3]36 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1976, n. 12.

[3]36 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1976, n. 12.

[3]36 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1976, n. 12.

[3]37 Reca disposizioni finanziarie.