§ 1.5.5 - L.R. 12 maggio 1978, n. 19.
Delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di opere di civiltà nelle campagne.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/05/1978
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della delega).
Art. 2.  (Finanziamento delle funzioni delegate).
Art. 3.  (Approvazione dei progetti).
Art. 4.  (Norme di contabilità).
Art. 5.  (Modalità di erogazione dei fondi regionali).
Art. 6.  (Competenze fatte salve dalla presente legge).
Art. 7.  (Norma finale relativa ai Comuni di Lavello, di Montemilone e alla Provincia di Matera).
Art. 8.  (Non applicabilità di norma).


§ 1.5.5 - L.R. 12 maggio 1978, n. 19.

Delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di opere di civiltà nelle campagne.

 

Art. 1. (Oggetto della delega).

     In attesa di pervenire a una delega organica agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali nelle materie dell'agricoltura e delle foreste come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono delegate ai Comuni, ai sensi, nei modi e con i limiti di cui alla presente legge, le funzioni amministrative regionali concernenti:

     - la costruzione, la manutenzione e il riattamento delle strade vicinali e interpoderali;

     - la costruzione di acquedotti rurali;

     - la elettrificazione rurale e gli allacciamenti telefonici nelle campagne, ferma restando, per gli impianti elettrici di valore e dimensione sovracomunale (intercomunale), la competenza della Regione sentite le Comunità Montane interessate e i'Amministrazione provinciale di Matera, per i Comuni non montani.

 

     Art. 2. (Finanziamento delle funzioni delegate).

     Al finanziamento delle opere di cui all'art. 1 la Regione provvederà con gli stanziamenti previsti dai capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 e successivi, relativi, in tutto o in parte, alle funzioni delegate ai Comuni, nel quadro delle previsioni pluriennali.

     Gli stanziamenti sono suddivisi tra le Comunità Montane e l'Amministrazione provinciale di Matera, per i territori non montani, sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della L.R. 2 settembre 1976, n. 28.

     Ai fini della ripartizione dei fondi tra i Comuni della Regione, le Comunità Montane e l'Amministrazione provinciale di Matera, per i territori non montani, provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a deliberare l'assegnazione delle quote tra i Comuni nell'ambito delle linee di sviluppo del territorio e tenendo conto della economicità degli interventi in particolare nel settore della elettrificazione rurale.

     Qualora una o più Comunità Montane o l'Amministrazione provinciale di Matera non abbia provveduto all'adozione dei piani di riparto tra i singoli Comuni, vi provvede, nei successivi trenta giorni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, attenendosi, di massima, ai criteri di cui al 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 3. (Approvazione dei progetti).

     I Comuni determinano le priorità delle opere da eseguire.

     I Comuni hanno facoltà di avvalersi degli uffici delle Comunità Montane, delle Province e della Regione, previa intesa con gli organi competenti nei suddetti Enti.

     I progetti per le opere delegate sono approvati dai Comuni, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale o, per i Comuni che ne siano sprovvisti, del competente organo tecnico di uno degli Enti di cui al comma precedente e di cui si siano avvalsi nella fase istruttoria.

     Per l'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge, la Regione delega ai Comuni, in particolare, le funzioni amministrative relative all'espletamento delle procedure di appalto, all'esecuzione dei lavori, a tutti gli atti di carattere tecnico- amministrativo concernenti la conduzione delle opere e il collaudo delle stesse.

     Si applicano gli articoli 13, 14 e 23 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

 

     Art. 4. (Norme di contabilità).

     Ai fini dell'impegno contabile, da assumersi ai sensi dell'art. 17 della legge 335/76, e del successivo atto di liquidazione, ciascun progetto deve contenere un piano dettagliato dei tempi di attuazione delle singole opere con l'indicazione delle scadenze delle relative obbligazioni che daranno luogo alle liquidazioni di cui al successivo art. 5.

     Le somme non impegnate ai sensi del precedente comma, costituiscono economie di spesa e potranno essere ristanziate negli esercizi successivi.

     Le entrate e le spese connesse alla presente legge devono essere iscritte in appositi capitoli dei bilanci degli Enti delegati in modo che la classificazione delle spese medesime risulti omogenea con analoga classificazione contenuta nel bilancio della Regione e in modo che risulti facilitata la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi.

     In ogni tempo il Presidente della Regione può disporre verifiche, presso gli Enti delegati, sull'impiego delle assegnazioni regionali.

     Entro il 28 febbraio di ogni anno gli Enti delegati devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni a essi delegate con la presente legge e dei risultati economici e finanziari raggiunti.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione dei fondi regionali).

     La Giunta regionale, sulla base del piano di riparto effettuato dalle Comunità Montane e dalla Provincia di Matera, per i territori non montani, trasmesso alla Regione, provvede alla liquidazione delle somme destinate ai singoli Comuni su proposta dell'Assessore competente, in seguito alla esecutività della delibera di approvazione del progetto.

     I contributi in conto capitale sono corrisposti ai Comuni con le modalità seguenti:

     a) un importo pari al 50% dell'intero importo in seguito alla presentazione da parte del Comune interessato dell'atto di consegna formale dei lavori previsti nel progetto approvato o della dichiarazione di inizio dei lavori in caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

     b) un importo pari al 45% su richiesta del Comune, non appena l'importo complessivo dei lavori eseguiti abbia raggiunto la metà dell'ammontare delle voci relative ai lavori e alle forniture previste nel progetto;

     c) un importo pari al 5% dell'importo complessivo a ultimazione dei lavori o ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

 

     Art. 6. (Competenze fatte salve dalla presente legge).

     Restano salve le competenze attribuite all'Ente di Sviluppo agricolo e all'Ente di Irrigazione, anche ai fini della utilizzazione dei fondi FEOGA.

 

     Art. 7. (Norma finale relativa ai Comuni di Lavello, di Montemilone e alla Provincia di Matera).

     Ai fini della presente legge l'Assemblea della Comunità Montana del Vulture è integrata con 3 rappresentanti del Comune di Lavello e con 3 rappresentanti del Comune di Montemilone, nominati con le stesse modalità previste per i Consiglieri delle Comunità Montane.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. (Non applicabilità di norma).

     Ai fini della presente legge non è applicabile l'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1981, n. 56.