§ 4.1.12 - L.R. 29 agosto 1983, n. 25.
Modalità e procedure per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14-5-1981, n. 219 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/08/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Opere soggette a controllo).
Art. 3.  (Esecuzione dei controlli).
Art. 4.  (Revoca dei contributi).
Art. 5.  (Inosservanza sanabile, lieve difformità).
Art. 6.  (Struttura speciale per la ricostruzione).
Art. 7.  (Criteri e modalità attuative).
Art. 8.  (Modifiche alla L.R. 40/82).
Art. 9.  (Norme transitorie).


§ 4.1.12 - L.R. 29 agosto 1983, n. 25.

Modalità e procedure per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. [*]

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Basilicata, con le procedure di cui alla presente legge, verifica:

     a) La conformità alle norme disciplinanti l'attività edilizia in zona sismica dei progetti di interesse privato eseguiti con i benefici di cui alla L.R. 14.5.1981, n. 219 e successive;

     b) La conformità delle opere eseguite ai progetti di cui al punto a), secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 della presente legge [1].

     In caso di inosservanza, non sanabile, della normativa disciplinante le costruzioni e le riparazioni in zona sismica, oppure in caso di grave difformità tra l'opera realizzata e quella progettata, è disposta la revoca parziale o integrale delle provvidenze medesime, secondo le procedure fissate dalla presente legge.

     Le funzioni di Ingegnere Capo previste dalla Legge 2.2.74, n. 64 ai fini della presente legge, sono svolte da un ingegnere in servizio presso lo Staff Ricostruzione all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 2. (Opere soggette a controllo).

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono soggette a controllo:

     a) [3];

     b) le opere realizzate con i contributi previsti dall'art. 18 legge 14-5-1981, n. 219 e dalle leggi regionali di attuazione;

     c) le opere realizzate con i contributi previsti dall'art. 22 legge 14-5-1981, n. 219 e dalle leggi regionali di attuazione;

     d) le opere realizzate con i contributi previsti dall'art. 65 legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli edifici pubblici;

     e) le opere realizzate con i finanziamenti previsti dall'art. 7 legge 29-4-1982, n. 187 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27-2-1982, n. 57.

 

     Art. 3. (Esecuzione dei controlli).

     Ai fini dei controlli di cui alla presente legge, espletati dalla Regione, i progetti relativi alle opere di cui all'art. 2, sono estratti secondo il metodo a campione e con le procedure fissate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 7.

     Per consentire l'esecuzione dei controlli è fatto obbligo ai Comuni, alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del Materano, che procedono alla erogazione dei contributi di cui alla L.R. 14.5.1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, di restituire, debitamente compilate, agli Uffici regionali, le schede di rilevazione predisposte dallo Staff per la Ricostruzione [4].

     (Omissis) [5].

     Gli Enti, eroganti i contributi richiamati al precedente art. 2, sono tenuti a mettere a disposizione degli uffici della Regione la documentazione necessaria per la effettuazione dei controlli di cui alla presente legge.

     La Regione darà avviso al titolare del contributo, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa ed all'Ente erogante della esecuzione dei controlli di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. (Revoca dei contributi).

     Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera c) art. 2, in caso di inosservanza non sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zona sismica, oppure nell'ipotesi di gravi difformità tra l'opera o la parte di opera realizzata e quella progettata sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'Ente che aveva proceduto alla concessione dei contributi, con proprio provvedimento, dichiara il titolare degli stessi decaduto, in tutto o in parte, dalla provvidenze accordategli e dispone, a suo carico, il rimborso totale o parziale delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi legali. Tali somme, recuperate con le procedure di cui al R.D. 14-4-1910,n. 639, possono essere riutilizzate per il finanziamento di interventi previsti nei programmi annuali approvati. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla magistratura per gli eventuali adempimenti di sua competenza.

     Per quanto concerne le opere di cui alla lettera c) art. 2, nei casi di cui al 10 comma, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara il titolare del contributo decaduto, in tutto o in parte, dalle provvidenze accordategli. Per il recupero delle somme si applica quanto disposto dal comma precedente.

     I provvedimenti di revoca, trasmessi in copia agli uffici regionali devono essere adottati nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle relazioni di istruttoria di cui ai commi precedenti.

     Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, verranno altresì stabiliti:

     a) gli elementi sui quali dovranno vertere i controlli;

     b) i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza non sanabile nonché la grave difformità.

 

     Art. 5. (Inosservanza sanabile, lieve difformità).

     Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera c) art. 2, in caso di inosservanza sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zona sismica, ovvero in caso di non gravi difformità tra l'opera o la parte di opera realizzata e quella progettata, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'Ente che aveva proceduto alla concessione dei contributi, dispone con proprio provvedimento che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

     Per quanto concerne le opere di cui alla lettera c) art. 2, nei casi di cui al 1° comma, sulla base di una relazione di istruttoria egli uffici regionali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

     Nel periodo compreso tra la emanazione dei provvedimenti di cui al 1° e 2° comma ed il perfezionamento della situazione tecnico-amministrativa è sospesa l'erogazione dei contributi.

     I provvedimenti di cui ai commi precedenti, trasmessi in copia agli uffici regionali, devono essere adottati nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione delle relazioni di istruttoria.

     Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, si stabilirà tra l'altro i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza sanabile, la non grave difformità.

     L'organo dell'Ente che ha proceduto alla concessione dei contributi, verifica l'esatto adempimento in ordine alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere richieste con i provvedimenti di cui al 1° e 2° comma.

     Trascorso inutilmente il termine concesso per la integrazione degli atti e/o per la esecuzione delle opere, ovvero in caso di inesatto o parziale adempimento, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 6. (Struttura speciale per la ricostruzione).

     E' istituita, con la presente legge, la Struttura Speciale per la Ricostruzione (SSR) per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) compiti di cui all'art. 7 L. 14-5-1981 n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) svolgimento dei controlli di cui alla presente legge;

     c) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali nelle materie di loro competenza;

     d) adempimenti di attuazione dei compiti assegnati alla Regione dalla legge 14-5-1981 n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, non ordinariamente svolti da altri uffici regionali.

     La Struttura Speciale per la Ricostruzione si articola in un ufficio amministrativo ed in un ufficio tecnico.

     Essa dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale il quale può delegare un componente della stessa ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale.

 

     Art. 7. (Criteri e modalità attuative).

     Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

     a) i criteri e le modalità per l'estrazione, in ciascun Comune e secondo il metodo a campione, dei progetti relativi alle opere soggette a controllo;

     b) gli aspetti ed i casi di cui, rispettivamente, alle lettere c) e b), 40 comma art. 4;

     c) i casi di cui al 5° comma, art. 5;

     d) le modalità di esecuzione, contabilità e collaudazione relative alle opere di cui al precedente art. 2;

     e) le modalità di aggiornamento dei contributi richiamati al precedente art. 2;

     f) le procedure per la redazione di perizie di variante e suppletive ai lavori effettuati con i contributi richiamati al precedente art. 2.

     g) le modalità e i contenuti dei controlli di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera b) [6].

 

     Art. 8. (Modifiche alla L.R. 40/82).

     Sono esclusi dalla esecuzione dei controlli per il rispetto delle norme sismiche, previsti dalla L.R. 29-11-1982, n. 40, i progetti relativi alle opere soggette ai controlli di cui alla presente legge.

     Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 3 e l'ultimo comma dell'art. 8 L.R. 29-11-1982, n. 40.

     I progetti, relativi alle opere di cui al precedente art. 2, non sono soggetti al deposito presso gli Uffici regionali, previsto dall'art. 1 L.R. 29-11-1982, n. 40, ma vanno depositati presso gli Uffici comunali.

     Gli organismi, cui compete, ai sensi della legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, la valutazione, sotto il profilo tecnico, dell'ammissibilità delle domande tese ad ottenere i benefici richiamati al precedente art. 2, accertano altresì la competenza degli atti previsti dalla L.R. 29-11-82, n. 40 e relative delibere di attuazione.

     I progetti, approvati da Enti diversi da quelli comunali, vanno consegnati, a cura dei titolari del contributo, al Comune nel cui ambito territoriale ricade l'opera, corredati da apposita dichiarazione del progettista attestante la conformità a quelli approvati.

Il Comune archivierà tali atti, acquisendoli in apposito registro [7].

     La Giunta presenterà al Consiglio entro il 31.1. di ogni anno una relazione dettagliata relativa `allo stato di attuazione della presente legge [8].

 

     Art. 9. (Norme transitorie).

     I progetti, relativi alle opere di cui al precedente art. 2, già depositati ai sensi della L.R. 29-11-1982, n. 40, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere trasmessi a cura degli uffici regionali ai Comuni nel cui ambito territoriale le opere stesse ricadono.

     Tali progetti e le relative opere sono soggetti ai controlli di cui alla presente legge, e sono esclusi da quelli previsti dalla L.R. 29-11- 1982, n. 40.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 1997, n. 38 nella parti in cui disciplina la sorveglianza ed il controllo del rispetto delle norme tecniche in zona sismica.

[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[5] Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1987, n. 32.