§ 98.1.26403 - Legge 23 dicembre 1986, n. 899.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1986
Numero:899


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. L'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26403 - Legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

(G.U. 27 dicembre 1986, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

     2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale".

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "art. 4" sono sostituite dalle seguenti: "art. 1";

     al comma 3, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "conversione".

     All'art. 3:

     al comma 1, dopo le parole: "decreto ingiuntivo" sono inserite le seguenti: "provvisoriamente esecutivo":

     al comma 2, dopo le parole: "con dichiarazione" sono inserite le seguenti: "sostitutiva di atto di notorietà";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'art. 1.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonchè ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo".

     All'art. 5:

     al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo";

     al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario";

     al comma 13, sono soppresse le parole: "nonchè delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni";

     dopo il comma 15, è inserito il seguente:

     "15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto".

     Dopo l'art. 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo è elevata al 4 per cento.

     2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.

     3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 5-ter. - 1. Il termine di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

     "Art. 45. - 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società assicurative, nonchè ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

     2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.

     3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento".