§ 42.1.9 - Legge 7 febbraio 1991, n. 42.
Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:07/02/1991
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'art. 1-quinquies del decreto-legge [...]
Art. 2.      1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti [...]
Art. 3.      1. E' comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'art. 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.
Art. 4.      1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e [...]
Art. 5.      1. In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale [...]
Art. 6.      1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 42.1.9 - Legge 7 febbraio 1991, n. 42.

Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.

(G.U. 15 febbraio 1991, n. 39).

 

     Art. 1.

     1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 [1].

     2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere inferiore alla riserva di cui all'art. 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per nuove attività. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, essa può essere calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al comma 1.

     3. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

 

          Art. 2.

     1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

     a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie;

     b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie.

     2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale è erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni [2] .

     3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato [3] .

     4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione è iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti.

     5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.

     6. Agli interventi nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore all'80 per cento della somma di cui al comma 1 risultante disponibile a seguito della detrazione per il risanamento delle perdite della siderurgia tenendo conto dell'esigenza di coordinare gli interventi stessi con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

     7. L'IRI dovrà destinare la somma di lire 170 miliardi alla realizzazione di investimenti sostitutivi di quelli previsti dal decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 389. L'erogazione, per quote semestrali, della somma predetta è subordinata alla presentazione e alla effettiva realizzazione dei relativi progetti, che dovranno riguardare il settore manifatturiero e della ricerca scientifica, ed essere localizzati nell'area di Gioia Tauro e nella Locride.

 

          Art. 3.

     1. E' comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'art. 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.

 

          Art. 4.

     1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui agli articoli 1 e 2.

     2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

     3. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli investimenti degli enti di gestione per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.

     5. La erogazione dei fondi è subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno, e dell'osservanza della riserva di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Ove tale riserva non risulti osservata, l'erogazione dei fondi è sospesa ai sensi dell'ottavo comma del suddetto articolo. Il Ministro delle partecipazioni statali informa il Parlamento ogni semestre dell'avvenuto accertamento e delle erogazioni effettuate in base ad esso.

 

          Art. 5.

     1. In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle società controllate, fermi rimanendo gli attuali poteri del Ministro delle partecipazioni statali ed il possesso da parte degli enti stessi della quota di controllo, nonchè le disposizioni dell'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'art. 751 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

 

          Art. 6.

     1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.

     2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni dagli articoli 2423, 2424, 2425, 2425-bis del codice civile e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137.

     3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.

     4. Nei bilanci degli enti e nei relativi consolidati di gruppo debbono essere esposti in allegato tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a qualunque titolo erogati - compresi quelli impliciti relativi alla rendita metanifera - nonchè le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato.

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".

     2. All'onere derivante dall'art. 2, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO" [4] .

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Per una modifica di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1991, n. 384, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1991, n. 384, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1991, n. 384, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.