§ 98.1.26480 - Legge 13 maggio 1988, n. 153.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1988
Numero:153


Sommario
Art. 1.      1. Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è [...]


§ 98.1.26480 - Legge 13 maggio 1988, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

(G.U. 14 maggio 1988, n. 112)

 

     Art. 1.

     1. Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2:

     al comma 2, le parole: "ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono soppresse; e le parole da: "Per i nuclei familiari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile";

     al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti";

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri";

     dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante";

     dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

     "12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni".

     All'art. 3:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei princìpi stabiliti dal suddetto allegato";

     al comma 3, le parole: "Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma";

     al comma 6, le parole: "e sono autorizzate ad operare" sono soppresse; e le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali";

     i commi 8 e 9 sono soppressi.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 1.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.