§ 94.1.43 - D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 .
Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/11/1947
Numero:1430


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore [...]
Art. 2.      Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i [...]
Art. 3.      L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.43 - D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 [1] .

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

 

          Art. 2.

     Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato.

     (Omissis)


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 25 novembre 1952, n. 3054.