§ 98.1.28043 - D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 .
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/01/1988
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con [...]
Art. 3.      1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti [...]
Art. 4.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle [...]
Art. 5.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si [...]
Art. 7.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 6, valutati in lire 1.100 miliardi per l'anno finanziario 1988, si [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28043 - D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 [1].

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

(G.U. 13 gennaio 1988, n. 9)

 

Titolo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

     Art. 1.

     1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2338, sono sostituiti dai seguenti:

     “Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10.

     In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 420, è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

     2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

     3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

     4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

     5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

     6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

     7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

     9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

     10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

     11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

     13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988.

 

Titolo II

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'art. 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

     2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

     3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonchè le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

     5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

     6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonchè nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'art. 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

     8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche.

     9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse.

     10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonchè le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad adoperare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'art. 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

 

          Art. 5.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

     2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

 

          Art. 7.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 6, valutati in lire 1.100 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella prevista dall'articolo 3, comma 2

     Determinazione dell'assegno per i nuclei familiari

 

Reddito familiare migliaia di lire

Numero dei componenti del nucleo familiare

 

1

2

3

4

5

6

7 o +

 

importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)

Fino a 12.000

60

90

160

230

300

370

440

12.001 - 15.000

20

70

140

200

280

360

420

15.001 - 18.000

 

50

110

170

250

350

400

18.001 - 21.000

 

20

80

140

220

330

380

21.001 - 24.000

 

 

50

110

200

320

360

24.001 - 27.000

 

 

20

80

170

300

340

27.001 - 30.000

 

 

 

50

120

270

310

30.001 - 33.000

 

 

 

20

70

240

280

33.001 - 36.000

 

 

 

 

20

210

260

36.001 - 39.000

 

 

 

 

 

100

230

39.001 - 42.000

 

 

 

 

 

 

100

oltre 42.000

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 31 della L. 11 marzo 1988, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della stessa L. n. 67/1988, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto, sostituite dalla legge medesima. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 13 maggio 1988, n. 153, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 1.