§ 42.2.8i - Legge 10 ottobre 1974, n. 494.
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:10/10/1974
Numero:494


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al punto 3), primo comma, dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, dopo la parola: "precedenti", sono aggiunte le seguenti: "indicata dal regolamento di cui al successivo art. 16".
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 19 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:


§ 42.2.8i - Legge 10 ottobre 1974, n. 494. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini.

(G.U. 21 ottobre 1974, n. 274)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "Esse sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 2.

     Al punto 3), primo comma, dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, dopo la parola: "precedenti", sono aggiunte le seguenti: "indicata dal regolamento di cui al successivo art. 16".

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprietà dello Stato, nonchè ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente di ciascuna azienda è nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un ufficiale di porto a ciò delegato dal comandante della capitaneria di porto".

     La lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituita dalla seguente:

     "f) dispone la dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato direttivo è composto, oltrechè dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:

     1) dal comandante della capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;

     2) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;

     3) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio del genio civile OO.MM.;

     4) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;

     5) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;

     6) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo rappresentante;

     7) da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune ove risiede l'azienda, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     8) da un rappresentante dei consigli o assemblee regionali;

     9) da un rappresentante degli agenti marittimi;

     10) da un rappresentante degli spedizionieri;

     11) da un rappresentante della compagnia lavoratori portuali;

     12) da un rappresentante degli industriali utenti del porto;

     13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore portuale".

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri da 9) a 13), su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale".

     Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è aggiunto il seguente:

     "Per l'espletamento dei compiti di istituto in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto presso la quale ha sede l'azienda, il comitato direttivo è integrato da un rappresentante degli agenti marittimi e da uno dei lavoratori portuali per ognuno di detti altri porti".

 

          Art. 5.

     Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:

     "b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire;

     c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936;".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 19 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonchè al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.