§ 88.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.1 assistenza e previdenza
Data:16/07/1947
Numero:708


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [18]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [24]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 88.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708. [1]

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(G.U. 6 agosto 1947, n. 178).

 

     Art. 1.

     La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo".

     L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:

     a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;

     b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.

     L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla L. 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

     L'Ente, che ha la sua sede legale a Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge Foro competente è quello di Roma [2].

     Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto della previdenza sociale [3].

 

          Art. 3.

     Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità [4]:

     1) artisti lirici;

     2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica [5];

     3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

     4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi [6];

     5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione [7];

     6) direttori di scena e doppiaggio;

     7) direttori d'orchestra e sostituti;

     8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti [8];

     9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda [9];

     10) amministratori di formazioni artistiche;

     11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

     12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive [10];

     13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

     14) truccatori e parrucchieri;

     15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

     16) sarti;

     17) pittori, stuccatori e formatori;

     18) artieri ippici;

     19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;

     20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese soprannominati [11];

     21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti [12];

     22) calciatori ed allenatori di calcio [13];

     23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films [14];

     23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali [15].

     Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonchè sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [16].

     Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.

     La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.

     Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in "pro-rata" anche se queste non siano previste dal contratto.

     Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione, sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per gli assegni familiari.

     I componenti di formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovrà essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.

 

          Art. 5.

     I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142.

     Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell'art. 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a lire 3.200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa è in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le lire 3.200 [17].

 

          Art. 6. [18]

     1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.

 

          Art. 7.

     Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4.

     L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in L. 800.

     La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.

 

          Art. 8.

     Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall'art. 19 per la determinazione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

 

          Art. 9.

     L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

     L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.

     Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

     In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente [19].

     L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le L. 2.000.000 [20].

 

          Art. 10.

     L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.

     Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico [21].

     [Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'Ente] [22].

     [Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso] [23].

     Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei tributi.

 

          Art. 11. [24]

     [Ad ogni scritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.

     L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

     A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le prestazioni concesse agli iscritti nonché alla fine di ciascun anno gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.

     In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale l'impresa è punita con la sanzione amministrativa non superiore a L. 2.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave [25].]

 

          Art. 12.

     L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi.

     In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell'art. 6, dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.

 

          Art. 13.

     L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime quaranta paghe giornaliere percepite [26].

     L'indennità non può superare l'importo di L. 200 giornaliere.

     Per la concessione dell'indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicate sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.

 

          Art. 14.

     Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:

     a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;

     b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;

     c) assistenza in caso di parto;

     d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.

     Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.

     Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:

     a) il coniuge, purché non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanente al lavoro se si tratta del marito;

     b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'età di quindici anni ed oltre se invalidi permanente al lavoro fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne;

     c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;

     d) i fratelli e le sorelle fino all'età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne.

     In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico.

     Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.

 

          Art. 15.

     Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabilite dalle norme previste dall'art. 19.

     Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente è tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.

 

          Art. 16.

     La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidate all'Ispettorato del lavoro.

     L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.

     Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo.

     Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

     Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono punite con sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 [27].

 

          Art. 17.

     L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 18.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

     Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell'Ente.

 

          Art. 19.

     Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonché il coordinamento dell'attività dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.


[1] Ratificato, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388.

[2] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388. Con sentenza 24 gennaio 1969, n. 4, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo unico per la parte in cui definisce competente il Foro di Roma "per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge".

[3] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388.

[4] Alinea così modificato dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388.

[5] Categoria così modificata dal D.P.R. 19 marzo 1987, n. 207 e così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203.

[6] Categoria così modificata dal D.P.R. 17 novembre 1971 e, ulteriormente, così modificata dal D.P.R. 29 aprile 1980.

[7] Categoria così modificata dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388 e così sostituita dal D.P.R. 19 gennaio 1983, n. 90.

[8] Categoria così modificata dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388.

[9] Categoria così sostituita dal D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203.

[10] Categoria così modificata dal D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796.

[13] Categoria aggiunta dall'art. 3 della L. 14 giugno 1973, n. 366.

[14] Categoria aggiunta dal D.P.R. 7 agosto 1973.

[15] Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[16] Comma sostituito dall'art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e così modificato dall'art. 66 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[17] La misura di retribuzione giornaliera è stata elevata a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri, dall'art. 26 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 1, comma 1097, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 quinquies del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[19] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente era prevista un'ammenda. Gli importi relativi sono stati così elevati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[20] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente era prevista un'ammenda. L’importo relativo è stato così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[21] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388.

[22] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388 e abrogato dall'art. 3 quinquies del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[23] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 29 novembre 1952, n. 2388 e abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015.

[24] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[25] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente era prevista un'ammenda. L’importo relativo è stato così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[26] Comma così modificato dall'art. 66 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[27] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente era prevista un'ammenda. Gli importi relativi sono stati così elevati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.