§ 77.4.68 - Legge 14 giugno 1973, n. 366.
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:14/06/1973
Numero:366


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 77.4.68 - Legge 14 giugno 1973, n. 366. [1]

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(G.U. 9 luglio 1973, n. 173)

 

     Art. 1.

     L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

     Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

     Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, nonchè quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

     Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

 

          Art. 2.

     Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente art. 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come "Fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

 

          Art. 3.

     Le categorie di lavoratori a favore dei quali è esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

 

          Art. 4.

     I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

     a) per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

     - 4,50% fino al 30 giugno 1973;

     - 7,20% fino al 30 giugno 1974;

     - 8,10% fino al 30 giugno 1975;

     - 9% dal 1° luglio 1975;

     b) per l'assicurazione contro le malattie:

     - 5,50%, di cui lo 0,50% per l'assistenza di malattia ai pensionati.

     I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) è posto a totale carico delle società sportive.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonchè le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione.

     Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nell'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

 

          Art. 5. [2]

[     Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'ente che lo presiede;

     b) i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del turismo e dello spettacolo e della sanità nel consiglio di amministrazione dell'ente;

     c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     d) due rappresentanti delle società sportive;

     e) due rappresentanti dei giocatori di calcio;

     f) un rappresentante degli allenatori di calcio.

     I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono nominati, per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) dovrà avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

     Il direttore generale dell'ente partecipa alle sedute con voto consultivo.

     Le funzioni di segretario del comitato di vigilanza saranno esercitate da un impiegato dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nominato dal comitato medesimo su proposta del presidente.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26.]

 

          Art. 6.

     Spetta al comitato di vigilanza:

     1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

     2) fare proposte al comitato esecutivo dell'Ente per gli investimenti delle attività del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal consiglio di amministrazione;

     3) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato esecutivo dell'ente, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo;

     4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;

     5) esaminare i bilanci annuali del Fondo;

     6) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

     7) dare parere sulla misura dei contributi.

 

          Art. 7.

     L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo facendo risultare le attività e le passività, nonchè i proventi e le spese.

     In sede di rendiconto annuale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione a norma del successivo art. 10.

 

          Art. 8.

     Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5.

 

          Art. 9.

     Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'art. 1, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i giocatori e gli allenatori di calcio possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso di interesse annuo del 4%. Il versamento sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

     Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando le aliquote contributive di cui all'art. 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4% annuo.

     La domanda di riscatto dei periodi di attività di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo al riscatto stesso è per due terzi a carico delle società sportive.

 

          Art. 10.

     Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale.

     Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, nè divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.


[1] Abrogata dall'art. 52 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357.