§ 88.1.2 - D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26.
Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.1 assistenza e previdenza
Data:05/01/1950
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Sono organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Art. 2.      Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Egli ha la rappresentanza legale [...]
Art. 3.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con [...]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente, ivi compresi quelli relativi all'attuazione [...]
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente, anche su richiesta di [...]
Art. 6.      Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice-presidenti, del consigliere designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di tre [...]
Art. 7.      Il Comitato esecutivo
Art. 8.      Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Consiglio, su proposta del [...]
Art. 9.      Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con [...]
Art. 10.      Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, ed in particolare
Art. 11.      Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente: ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede [...]
Art. 12.      Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio, uno o più di essi [...]
Art. 13.      L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno
Art. 14.      I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 88.1.2 - D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26. [1]

Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(G.U. 18 febbraio 1950, n. 41).

 

 

     Art. 1.

     Sono organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo:

     4) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 2.

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali è di diritto presidente e che egli convoca a norma del presente decreto, determinando la materia da portare alla discussione.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti da lui, di volta in volta, designato.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Ente al direttore generale, e nell'ambito delle circoscrizioni degli uffici periferici, ai dirigenti degli uffici stessi e ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

     a) sette rappresentanti dei lavoratori;

     b) cinque rappresentanti dei datori di lavoro;

     c) un rappresentante del personale dell'Ente;

     d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     e) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     f) un rappresentante dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo;

     h) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato;

     i) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o un suo delegato.

     I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale.

     Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali.

     In particolare, il Consiglio di amministrazione:

     a) delibera sui bilanci e la destinazione degli avanzi di esercizio;

     b) nomina il direttore generale in conformità alle norme del regolamento organico del personale;

     c) delibera sul regolamento organico del personale;

     d) delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

     e) delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

     f) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

     g) delibera sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

     h) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente, anche su richiesta del Comitato esecutivo, oppure di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei sindaci;

     i) esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

     Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) e d) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quelle sul regolamento organico del personale, di cui alla lettera c), dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente, anche su richiesta di almeno sei dei suoi componenti o del Collegio dei sindaci.

     L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

          Art. 6.

     Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice-presidenti, del consigliere designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, dei quali due fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

     Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

     La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; a parità di voto prevale quello del presidente.

 

          Art. 7.

     Il Comitato esecutivo:

     a) esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Ente;

     b) esamina i bilanci da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e propone al Consiglio stesso la destinazione degli avanzi di esercizio;

     c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni del successivo art. 14;

     d) delibera sugli svincoli di cauzione;

     e) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati in conformità alle norme sul regolamento organico del personale;

     f) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti;

     g) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

     h) delibera in caso di urgenza anche sugli oggetti riservati al Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 4;

     i) esercita le altre attribuzioni demandate al Comitato da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 8.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Consiglio, su proposta del presidente.

     Nelle sedute che il Consiglio e il Comitato ritengano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

     I verbali del Consiglio e del Comitato sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

     Copia dei verbali del Consiglio e del Comitato deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 9.

     Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza voto deliberativo.

 

          Art. 10.

     Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, ed in particolare:

     1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;

     2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

     3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11.

     Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente: ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento organico del personale, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Il direttore generale, interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Ente.

     Nel regolamento organico del personale saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico.

 

          Art. 12.

     Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio, uno o più di essi venissero per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvederà alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

     Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

     Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilito l'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondersi ai componenti degli organi collegiali e la misura dei compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Collegio sindacale.

     Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità a titolo di rimborso spese, pari al trattamento di missione praticato dallo Stato per i funzionari di grado quinto, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Ente, o debbano recarsi fuori della sede per ragioni inerenti alla carica.

 

          Art. 13.

     L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre di ogni anno dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione.

     Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio con le relazioni del direttore generale e dei sindaci deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 14.

     I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

     b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

     c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari;

     d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357.