§ 98.1.30836 - D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796.
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/10/1981
Numero:796

§ 98.1.30836 - D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796.

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(G.U. 2 gennaio 1982, n. 1)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo;

     Ravvisata l'esigenza di dirimere, in via definitiva, le perplessità in ordine all'Istituto previdenziale competente a garantire la tutela assicurativa alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;

     Considerato che l'attività svolta da tali categorie presenta caratteristiche analoghe a quella svolta dalle maestranze e dagli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalla Radio Audizioni Italia, oggi RAI-Radiotelevisione italiana, per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

     Ritenuta la necessità di estendere il predetto obbligo alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     Decreta:

 

     I punti 12) e 20) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

     punto 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

     punto 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati.

     Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.