§ 57.7.435 - Legge 25 agosto 1982, n. 604.
Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/08/1982
Numero:604


Sommario
Art. 1.  (Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)
Art. 2.  (Personale insegnante delle scuole elementari)
Art. 3.  (Composizione delle commissioni giudicatrici)
Art. 4.  (Contingenti del personale da destinare all'estero)
Art. 5.  (Decreti per il reclutamento del personale di ruolo)
Art. 6.  (Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero)
Art. 7.  (Durata del servizio all'estero)
Art. 8.  (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato)
Art. 9.  (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)
Art. 10.  (Personale incaricato di cui all'art. 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327)
Art. 11.  (Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)
Art. 12.  (Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)
Art. 13.  (Insegnanti supplenti)
Art. 14.  (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)
Art. 15.  (Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)
Art. 16.  (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)
Art. 17.  (Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)
Art. 18.  (Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)
Art. 19.  (Borsisti laureati)
Art. 20.  (Assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze)
Art. 21.  (Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)
Art. 22.  (Divieto di assunzione di nuovo personale precario)
Art. 23.  (Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)
Art. 24.  (Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)
Art. 25.  (Supplenze di insegnamento)
Art. 26.  (Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)
Art. 27.  (Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)
Art. 28.  (Legge regolatrice dei contratti)
Art. 29.  (Norme applicabili al personale non docente)
Art. 30.  (Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)
Art. 31.  (Norme comuni sulle immissioni in ruolo)
Art. 32.  (Decorrenza del trattamento economico del personale docente immesso in ruolo)
Art. 33.  (Norme di rinvio)
Art. 34.  (Personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo)
Art. 35.  (Copertura finanziaria)


§ 57.7.435 - Legge 25 agosto 1982, n. 604. [1]

Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 25 agosto 1982, n. 233, S.O.)

 

Titolo I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

 

     Art. 1. (Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

     Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

     La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo art. 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

     Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

     L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

     Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

     Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

     Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

     Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

     Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

     Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

     Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

     Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

     Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

     Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 2. (Personale insegnante delle scuole elementari)

     Alle istituzioni scolastiche straniere può venire assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'art. 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e l'art. 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è aggiunto alla lettera c) ("Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere") il seguente punto 20: "Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000".

 

          Art. 3. (Composizione delle commissioni giudicatrici)

     Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

     Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

     Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

     Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonché la presenza di esperti per materie specifiche.

     In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

     I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

 

          Art. 4. (Contingenti del personale da destinare all'estero)

     Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente art. 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

     I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

     Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

     In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

 

          Art. 5. (Decreti per il reclutamento del personale di ruolo)

     I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme precedentemente vigenti.

 

          Art. 6. (Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero)

     Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

     Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

     Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è elevato da 50 a 100 unità.

     Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

     All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. (Durata del servizio all'estero)

     La permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.

     Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

     a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

     b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

     Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.

 

Titolo II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

IN SERVIZIO NON DI RUOLO ALL'ESTERO

 

          Art. 8. (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato)

     Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente art. 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981.

     Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

     Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purché siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

     L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

 

          Art. 9. (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)

     Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente art. 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

     Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

     Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

 

          Art. 10. (Personale incaricato di cui all'art. 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327)

     Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'art. 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e con effetti economici dal 10 settembre 1982.

 

          Art. 11. (Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)

     I precedenti articoli 8 e 9 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

     L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente art. 9, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

 

          Art. 12. (Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)

     Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 8, 9 e 11 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

     Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

     Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

     Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-82.

 

          Art. 13. (Insegnanti supplenti)

     Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane, prevista dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

     Il personale supplente di cui al precedente comma ha titolo a partecipare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, qualora prescritta, alla sessione riservata, di cui all'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato un anno di servizio in qualità di supplente ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81 e 1981-82, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e fossero in servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979, alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981 o alla data del 9 settembre 1982, nonché abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 [2] .

     Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 9.

     Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì, alle condizioni da essi previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero. Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente.

 

          Art. 14. (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)

     Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

 

          Art. 15. (Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

     Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

 

          Art. 16. (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)

     Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente art. 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

     L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

     Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

     Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

 

          Art. 17. (Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

     Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

 

Titolo III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO E PER IL

RIENTRO NEL TERRITORIO METROPOLITANO

 

          Art. 18. (Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)

     Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

     Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

     Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

     Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

     Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

     Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

     Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

     Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

     Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

     La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

     Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

     Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

     Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare.

 

          Art. 19. (Borsisti laureati)

     I borsisti laureati ed i titolari di borse o assegni di cui, rispettivamente, ai punti d) ed f) dell'art. 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attività presso università estere, nonché i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'art. 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purché siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato art. 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso università straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresì il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo art. 58.

     Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso l'università, e per la facoltà, nella quale hanno svolto in parte la loro attività nel territorio nazionale, ovvero, qualora detta attività sia stata svolta per intero all'estero, presso una università, e per una facoltà, di loro scelta.

     E' comunque valida la partecipazione alla prima tornata di giudizi di idoneità bandita in applicazione dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di coloro che, avendo i requisiti previsti dai precedenti commi, vi siano stati ammessi con riserva. Qualora il giudizio formulato in tale prima tornata sia stato negativo, coloro che vi abbiano partecipato potranno essere ammessi soltanto alla seconda tornata; nel caso, invece, di giudizio positivo, gli interessati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari con la decorrenza prevista dal predetto decreto.

     Il periodo di servizio trascorso all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai sensi dell'art. 103, comma quindicesimo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 20. (Assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze)

     Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno diritto a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata.

     La domanda di inquadramento di cui all'art. 53 del predetto decreto potrà essere presentata al rettore di una sede universitaria, e per una facoltà di loro scelta. L'inquadramento avviene con le modalità di cui al predetto art. 53.

     Ad essi sono applicate, altresì, come già previsto dall'art. 103 del medesimo predetto decreto, le disposizioni sul riconoscimento dei periodi di insegnamento svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

 

Titolo IV

ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

 

          Art. 21. (Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)

     Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

     Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

 

          Art. 22. (Divieto di assunzione di nuovo personale precario)

     Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

     Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

 

          Art. 23. (Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)

     I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio, 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia del territorio metropolitano.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

 

          Art. 24. (Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)

     Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnamenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente art. 23.

     Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente art. 23.

 

          Art. 25. (Supplenze di insegnamento)

     Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

     I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

     Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

 

          Art. 26. (Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)

     In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

     Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 27. (Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)

     Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

     Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17.

     Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge.

 

          Art. 28. (Legge regolatrice dei contratti)

     Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 e dall'ultimo comma dell'art. 27.

 

          Art. 29. (Norme applicabili al personale non docente)

     Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

     Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 30. (Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)

     L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

 

          Art. 31. (Norme comuni sulle immissioni in ruolo)

     Le disposizioni di cui al titolo II si applicano soltanto al personale, in possesso dei requisiti ivi prescritti, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

 

          Art. 32. (Decorrenza del trattamento economico del personale docente immesso in ruolo)

     Al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico di ruolo, ivi compreso l'assegno di sede, è corrisposto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

 

          Art. 33. (Norme di rinvio)

     Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonché tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

 

          Art. 34. (Personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo)

     Le disposizioni della presente legge vengono estese, in quanto applicabili, anche a personale insegnante che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

 

          Art. 35. (Copertura finanziaria)

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1982, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 16 luglio 1984, n. 326.