§ 57.7.264 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1546.
Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/10/1962
Numero:1546


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 57.7.264 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1546. [1]

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(G.U. 14 novembre 1962, n. 289)

 

     Art. 1.

     Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

     a) lo stipendio previsto per l'interno, in relazione al coefficiente attribuito, salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;

     b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.

 

          Art. 2.

     I contingenti numerici del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera b), sono costituiti:

     a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro;

     b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di ambasciatore o di Ministro o di Console generale a norma dell'art. 3, lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

     Per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore o il Ministro o il Console generale, e qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da assegnare al personale di cui alla presente legge sarà determinato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

 

          Art. 4.

     Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente art. 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

     a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

     b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attività lavorativa; al personale coniugato, capo-famiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia.

     Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico.

     Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

 

          Art. 5.

     Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.

 

          Art. 6.

     Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

 

          Art. 7.

     Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

 

          Art. 8.

     L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

 

          Art. 9.

     L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado.

     L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

 

          Art. 10.

     Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'art. 1, lettera b), l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 13 e i rimborsi di cui all'art. 14.

 

          Art. 11.

     Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, è assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

     Al personale contemplato nel presente articolo assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

 

          Art. 12.

     Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalità straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 13.

     Al personale di cui alla presente legge spetta, all'atto delle assunzioni di funzioni all'estero, un'indennità di prima sistemazione nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'art. 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'art. 4. Tale indennità non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

 

          Art. 14.

     Al personale destinato all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero:

     a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1ª classe;

     b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo;

     c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

     d) l'indennità supplementare di cui all'art. 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

     I rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

 

          Art. 15.

     Le competenze di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono liquidate in lire italiane.

     E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

 

          Art. 16.

     Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

     Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

 

          Art. 17.

     Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

 

          Art. 18.

     La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella allegata, può essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'art. 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, ne determinerà la classe.

     Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attività culturali extra-accademiche.

 

          Art. 19.

     Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'art. 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 è elevato a 30 [2] .

     Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ed ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 20.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il personale indicato nel precedente art. 1 può tuttavia chiedere che per un periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, gli assegni di sede siano determinati in base alla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142.

 

 

ALLEGATO

Tabella degli assegni di sede da corrispondersi al personale addetto

alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero

 

 

Base mensile

A) Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero

Preside di Istituto di istruzione secondaria, o docente incaricato della presidenza

L. 145.000

Preside di scuola media isolata, direttore di scuola d'avviamento o tecnica, o docente incaricato della presidenza o direzione

L. 130.000

Professore nelle scuole italiane

L. 95.000

Direttore didattico con funzioni ispettive

L. 115.000

Direttore didattico

L. 110.000

Maestro incaricato di direzione didattica

L. 80.000

Maestro nelle scuole italiane

L. 73.000

 

 

B) Personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e presso le istituzioni scolastiche straniere

Direttore di Istituti italiani di cultura di I classe (Atene, Buenos Aires, Colonia, Londra, Madrid, New York, Parigi)

L. 200.000

Direttore di Istituti italiani di cultura di II classe (Amburgo, Ankara, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Cairo, Caracas, L'Aja, Marsiglia, Messico, Monaco, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Stoccolma, Tokio, Vienna, Zurigo)

L. 158.000

Direttore di Istituti italiani di cultura di III classe (Addis Abeba, Beirut, Bogotà, Copenaghen, Dublino, Grenoble, Guatemala, Helsinki, Innsbruck, Lagos, Lima, Lisbona, Melbourne, Mogadiscio, Montevideo, Montreal, Strasburgo, Tel Aviv, Tripoli, Tunisi)

L. 143.000

Vice direttore di Istituti italiani di cultura di I classe

L. 135.000

Vice direttore di Istituti italiani di cultura di II classe (Amburgo, Bruxelles, Cairo, Caracas, Istanbul, Monaco, Stoccolma, Vienna, Zurigo)

L. 120.000

Professore o funzionario di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti italiani di cultura

L. 100.000

Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado, con l'incarico di attività culturali extra-accademiche; professore chiamato a coprire una cattedra presso l'Università, Istituti superiori, Conservatori stranieri

L. 105.000

Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado

L. 90.000

 


[1] Abrogata dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L. 31 ottobre 1967, n. 1079.