§ 80.5.578 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1079.
Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/10/1967
Numero:1079


Sommario
Art. unico.      Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che può essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dell'art. 3 del testo unico 12 febbraio [...]


§ 80.5.578 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1079.

Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici.

(G.U. 28 novembre 1967, n. 297)

 

     Art. unico.

     Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che può essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dell'art. 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'art. 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, è elevato a 30 unità.