§ 57.9.6 - Legge 3 marzo 1971, n. 153.
Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:03/03/1971
Numero:153


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari [...]
Art. 2.      Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 1, istituisce:
Art. 3.      Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'art. 1, istituisce:
Art. 4.      I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'art. 2 sono stabiliti con decreto del Ministro [...]
Art. 5.      I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7.      Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori [...]
Art. 8.      Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto [...]
Art. 9.      Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente art. 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati [...]
Art. 10.      Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di [...]
Art. 11.      Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si [...]
Art. 12.      Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, [...]
Art. 13.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli [...]


§ 57.9.6 - Legge 3 marzo 1971, n. 153.

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

(G.U. 19 aprile 1971, n. 96).

 

     Art. 1.

     Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonchè attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

 

          Art. 2.

     Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 1, istituisce:

     a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

     b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

     c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

     d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

     e) scuole materne e nidi di infanzia.

     I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

 

          Art. 3.

     Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'art. 1, istituisce:

     a) corsi di integrazione ed aggiornamento dell'istruzione di base;

     b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

     c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

 

          Art. 4.

     I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'art. 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

     Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 e dalle lettere a) e c) dell'art. 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

     I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

     Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

 

          Art. 5.

     I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

     Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

     I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

     I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da un'apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

     Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

     I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

     Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

     La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

 

          Art. 6. [1]

     A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonchè di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

 

          Art. 7.

     Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

     Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

 

          Art. 8.

     Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

     Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

     Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

     Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

 

          Art. 9.

     Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente art. 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

     Detto personale è compreso nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'art. 11 della legge medesima.

 

          Art. 10.

     Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'art. 9 della presente legge.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'art. 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonchè in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

 

          Art. 11.

     Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

     Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

     Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

 

          Art. 12.

     Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'art. 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L. 22 maggio 1980, n. 232.