§ 57.9.8 - Legge 22 maggio 1980, n. 232.
Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:22/05/1980
Numero:232


Sommario
Art. 1.      I contributi in denaro di cui all'art. 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, [...]
Art. 2.      A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'art. 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite [...]


§ 57.9.8 - Legge 22 maggio 1980, n. 232.

Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero.

(G.U. 13 giugno 1980, n. 161).

 

     Art. 1.

     I contributi in denaro di cui all'art. 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo art. 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

 

          Art. 2.

     A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'art. 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.