§ 95.26.54 - Legge 9 febbraio 1963, n. 82 .
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:09/02/1963
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Soggetti e misure della tassa di ancoraggio.
Art. 2.  Tassa di ancoraggio ridotta.
Art. 3.  Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio.
Art. 4.  Navi estere non equiparate alle nazionali.
Art. 5.  Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.
Art. 6.  Misure contro la discriminazione di bandiera.
Art. 7.  Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori.
Art. 8.  Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio.
Art. 9.  Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagata.
Art. 10.  Proroga della validità della tassa di ancoraggio.
Art. 11.  Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero.
Art. 12.  Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero.
Art. 13.  Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.
Art. 14.  Tassa di ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti.
Art. 15.  Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio.
Art. 16.  Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio.
Art. 17.  Navi soggette al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni.
Art. 18.  Decorrenza della sopratassa di ancoraggio.
Art. 19.  Scadenza della sopratassa di ancoraggio.
Art. 20.  Navi esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio.
Art. 21.  Esenzione dal pagamento della sopratassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti.
Art. 22.  Estensione alla sopratassa di ancoraggio delle norme relative alla tassa di ancoraggio.
Art. 23.  Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli.
Art. 24.  Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori.
Art. 25.  Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica.
Art. 26.  Esenzione dal pagamento della tassa supplementare di ancoraggio.
Art. 27.  Indicazione delle merci soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote.
Art. 28.  Frazioni di tonnellata.
Art. 29.  Esenzioni.
Art. 30.  Provenienza e destinazione e classe dei passeggeri
Art. 31.  Trasbordo
Art. 32.  Esenzioni dal pagamento della tassa sui passeggeri
Art. 33.  Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli.
Art. 34.  Tassa sulle merci nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi.
Art. 35.  Tassa sulle merci nel porto di Trieste.
Art. 36.  Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova.
Art. 37.  Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure.
Art. 38.  Trasbordo.
Art. 39.  Privilegio del pagamento della tassa sulle merci.
Art. 40.  Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci.
Art. 41.  Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia
Art. 42.  Particolari esenzioni nel porto di Trieste.
Art. 43.  Misure della tassa.
Art. 44.  Tassa sugli automezzi nel porto di Genova.
Art. 45.  Esenzione dal pagamento della tassa.
Art. 46.  Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicate in quel porto.
Art. 47.  Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia.
Art. 48.  Devoluzione della tassa supplementare di ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli.
Art. 49.  Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste.
Art. 50.  Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.
Art. 51.  Tassa d'ammissione agli esami sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello.
Art. 52.  Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto.
Art. 53.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno [...]
Art. 54.      Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi, continueranno ad essere validi fino [...]
Art. 55.      Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305; nonché tutte le altre [...]
Art. 56.      La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.26.54 - Legge 9 febbraio 1963, n. 82 [1].

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(G.U. 23 febbraio 1963, n. 52)

 

Titolo I

TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO

 

Capo I

TASSA DI ANCORAGGIO

 

     Art. 1. Soggetti e misure della tassa di ancoraggio. [2]

     [Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura:

     a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

     b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;

     c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

     La tassa di cui alla lettera a) è valevole per un anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.

     Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta.

     Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.]

 

          Art. 2. Tassa di ancoraggio ridotta. [3]

     [Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro stazza netta hanno la facoltà di pagare rispettivamente la metà od il quarto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta.

     Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata.

     Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facoltà di pagare invece della tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nel limiti di cui ai due commi precedenti.

     Le tasse pagate in base a questo articolo sono valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute.]

 

          Art. 3. Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio.

     Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non si tiene conto.

 

          Art. 4. Navi estere non equiparate alle nazionali.

     Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'art. 1.

     Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.

     Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.

 

          Art. 5. Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.

     Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

     Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.

     L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate.

 

          Art. 6. Misure contro la discriminazione di bandiera.

     Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.

     La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.

 

          Art. 7. Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori.

     I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.

     I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.

     La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.

 

          Art. 8. Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio.

     Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non più tardi di 30 giorni dall'approdo.

 

          Art. 9. Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagata.

     Non è ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, né la trasformazione della stessa tassa, relativa alla navigazione tra i porti dello Stato, in quella per l'estero.

     E' ammessa invece la trasformazione della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra le due tasse.

     I divieti di cui al primo comma non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

     Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza dovuta sarà liquidata con effetto e validità dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.

 

          Art. 10. Proroga della validità della tassa di ancoraggio.

     Il periodo di validità della tassa di ancoraggio è prorogato:

     1) per il tempo trascorso dalla nave in un porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;

     2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorità marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;

     3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreché la nave si sia trovata nella impossibilità di condurle a termine prima della scadenza della tassa;

     4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;

     5) per il tempo di inoperosità commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.

 

          Art. 11. Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero.

     Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.

 

          Art. 12. Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero.

     Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validità e senza il pagamento di altra tassa, ad imprendere viaggi - con o senza operazioni di commercio - per l'estero.

     Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato all'estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'art. 2.

     Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sarà dedotto dal periodo di validità della tassa annuale.

 

          Art. 13. Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.

     Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

     a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;

     b) le navi da guerra;

     c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;

     d) le navi in disarmo;

     e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;

     f) le navi porta-cavi;

     g) le navi ospedale;

     h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;

     i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;

     l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.

 

          Art. 14. Tassa di ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti.

     Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella ridotta di cui all'art. 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.

     Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subìto trasformazione non è considerato operazione di commercio.

 

          Art. 15. Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio.

     Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio:

     a) mandare imbarcazioni a terra;

     b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici campioni;

     c) rifornirsi di provviste, di combustibile e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio;

     d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorità marittima;

     e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza dell'autorità marittima;

     f) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purché lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;

     g) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, od abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;

     h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, dagli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;

     i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorità marittime, postali o consolari;

     l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorità marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri;

     m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi;

     n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo;

     o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorità marittima;

     p) lo sbarco temporaneo di tutto o in parte del carico a seguito di avaria della nave;

     q) lo sbarco definitivo di una parte del carico ordinato dall'autorità marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilità della nave;

     r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano;

     s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e consolari.

 

          Art. 16. Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio.

     Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa di ancoraggio a termine della lettera i) dell'art. 13, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 50 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.

 

Capo II

SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA

 

          Art. 17. Navi soggette al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni. [4]

     [Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una sopratassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'art. 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.]

 

          Art. 18. Decorrenza della sopratassa di ancoraggio. [5]

     [La sopratassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave avente merci in coperta, approda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni commerciali.

     Per la nave che imbarca per la prima volta merci in coperta la sopratassa decorre dal giorno in cui ebbe inizio l'imbarco delle merci stesse.]

 

          Art. 19. Scadenza della sopratassa di ancoraggio. [6]

     [La sopratassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.]

 

          Art. 20. Navi esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio.

     Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

     a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;

     b) le merci facilmente deperibili;

     c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;

     d) le merci emananti cattivi odori;

     e) gli animali vivi.

 

          Art. 21. Esenzione dal pagamento della sopratassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti.

     Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.

 

          Art. 22. Estensione alla sopratassa di ancoraggio delle norme relative alla tassa di ancoraggio.

     Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla sopratassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie o incompatibili con le norme di questo capo.

 

Capo III

TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA

 

          Art. 23. Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli.

     Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

     La tassa è dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

 

          Art. 24. Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori.

     Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta, unitamente alla tassa di ancoraggio, dai rimorchiatori ed è liquidata con il criterio indicato nell'art. 7.

 

          Art. 25. Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica.

     Le navi di cui all'art. 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.

 

          Art. 26. Esenzione dal pagamento della tassa supplementare di ancoraggio.

     La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.

 

Titolo II

TASSE SULLE MERCI E SUI PASSEGGERI

 

Capo I

TASSA ERARIALE DI SBARCO SULLE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

 

          Art. 27. Indicazione delle merci soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote. [7]

     [Sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

     a) lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;

     b) lire 20 per i materiali da costruzione muraria;

     c) lire 30 per i cereali;

     d) lire 65 per le altre merci.]

 

          Art. 28. Frazioni di tonnellata. [8]

     [Per l'applicazione delle tasse di cui al precedente art. 27 ed ai susseguenti articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata superiori al quintale sono considerate come tonnellata intera; di quelle inferiori non si tiene conto.]

 

          Art. 29. Esenzioni.

     Sono esenti dalla tassa di cui all'art. 27:

     a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;

     b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia;

     c) i pacchi postali;

     d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in località costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra;

     e) le merci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate;

     f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale, purché risultino giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;

     g) i bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengano merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantità non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;

     h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato e ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalità.

 

Capo II

TASSA SUI PASSEGGERI A GENOVA, NAPOLI E TRIESTE [9]

 

          Art. 30. Provenienza e destinazione e classe dei passeggeri [10].

 

          Art. 31. Trasbordo [11].

 

          Art. 32. Esenzioni dal pagamento della tassa sui passeggeri [12].

 

Capo III

TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI

 

          Art. 33. Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli. [13]

     [Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa, per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

     A) Merci sbarcate:

     lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e nitrati, escluso il nitrato di soda;

     lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

     lire 25, quando trattasi di carbone e oli minerali alla rinfusa;

     lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, oli minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, tè e trementina;

     lire 35, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

     B) Merci imbarcate:

     lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

     lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

     lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, oli minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, tè e trementina;

     lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse da quelle sopra indicate.

     C) Merci in transito provenienti e dirette all'estero:

     lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

     lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed oli minerali alla rinfusa;

     lire 30, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

     (Omissis) [14].]

 

          Art. 34. Tassa sulle merci nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi.

     Nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente è rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate.

     Nel porto di Livorno si applica altresì sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

     lire 4, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

     lire 9, quando trattasi di cereali;

     lire 15, quando trattasi di carbone e oli minerali alla rinfusa;

     lire 30, per tutte le altre merci.

     (Omissis) [15].

 

          Art. 35. Tassa sulle merci nel porto di Trieste.

     Sulle merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste si applica una tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica.

     (Omissis) [16].

 

          Art. 36. Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova.

     Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facoltà di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, prevista dall'art. 33.

     La suddetta addizionale può in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.

 

          Art. 37. Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure.

     L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facoltà di applicare una tassa non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure.

     La tassa suddetta è applicabile fino al 31 dicembre 1965 [17] .

 

          Art. 38. Trasbordo.

     In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di cui ai precedenti articoli 33, 34 e 35 è dovuta una sola volta e nella misura maggiore.

 

          Art. 39. Privilegio del pagamento della tassa sulle merci.

     Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli articoli precedenti e quello della tassa sui carri ferroviari di cui al successivo art. 43 hanno privilegio sulle merci stesse.

 

          Art. 40. Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci.

     Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:

     a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale;

     b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;

     c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantità occorrente per compiere il viaggio;

     d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantità del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;

     e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;

     f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;

     g) sotto condizione di reciprocità le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purché risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;

     h) le merci destinate alla Città del Vaticano;

     i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalità.

 

          Art. 41. Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia [18].

     Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'art. 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

     Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna.

 

          Art. 42. Particolari esenzioni nel porto di Trieste.

     Oltre alle merci indicate nell'art. 40 sono esenti nel porto di Trieste dalla tassa stabilita dall'art. 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia.

 

Capo IV

TASSA SUI CARRI FERROVIARI E SUGLI AUTOMEZZI

 

          Art. 43. Misure della tassa.

     Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato nell'ambito del porti di Genova e Napoli si applica una tassa di lire 20.

     Rispetto alle partite di collettame si applica per ogni partita una tassa di lire 2.

     La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.

 

          Art. 44. Tassa sugli automezzi nel porto di Genova.

     Gli automezzi e i rimorchi che entrino ed escano dall'ambito del porto di Genova con carico di merci o materiali oggetto di operazioni di imbarco o sbarco, sono soggetti al pagamento di una tassa non superiore al doppio di quella sui carri ferroviari di cui all'art. 43.

     La misura della tassa, nel limite di cui al precedente comma, è determinata dal Consorzio autonomo del porto di Genova previo consenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile.

 

          Art. 45. Esenzione dal pagamento della tassa.

     Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'art. 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.

 

Titolo III

DEVOLUZIONE DEL PROVENTO DI ALCUNE TASSE

 

          Art. 46. Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicate in quel porto.

     La metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli articoli 30, 33 e 43 riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, al netto delle annualità da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all'art. 44, sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.

     Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.

 

          Art. 47. Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia.

     Il provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti, riscosso nel porto di Venezia, è devoluto al locale Provveditorato al porto.

     Il provento della tassa sulle merci di cui all'art. 23 riscosso nel suddetto porto è devoluto come segue:

     a) per due terzi al Comune e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;

     b) per metà al Comune e per metà al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1° gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 48. Devoluzione della tassa supplementare di ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli.

     Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nel porto di Napoli ai sensi dell'art. 23, è devoluto al locale Ente autonomo del porto.

     Il provento della tassa sui passeggeri di cui all'art. 30, è devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sarà accantonata e destinata alla esecuzione di nuove opere ed attrezzature portuali.

 

          Art. 49. Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste.

     Il provento delle tasse sui passeggeri riscosso nel porto di Trieste ai sensi dell'art. 30 è devoluto all'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

     Il provento della tassa sui passeggeri è destinato dall'Azienda suddetta alle spese relative al funzionamento della Stazione marittima.

 

Titolo IV

TASSE D'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI

 

          Art. 50. Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.

     L'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi è subordinata al pagamento di una tassa nella seguente misura per ciascun titolo professionale:

 

Capitano di lungo corso

L.

2.000

Aspirante capitano di lungo corso

"

1.500

Padrone marittimo per il traffico

"

1.000

Padrone marittimo per la pesca

"

1.000

Marinaio autorizzato al piccolo traffico

"

750

Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea

"

700

Capobarca per il traffico nello Stato

"

500

Capobarca per il traffico locale

"

500

Capobarca per la pesca costiera

"

500

Capitano di macchina

"

2.000

Aspirante capitano di macchina

"

1.500

Meccanico navale di 1ª classe

"

750

Meccanico navale di 2ª classe per motonavi

"

750

Fuochista autorizzato

"

750

Motorista abilitato

"

750

Marinaio motorista

"

500

Maestro d'ascia

"

1.000

Perito stazzatore

"

1.500

Capitano di gran cabotaggio

"

1.500

 

          Art. 51. Tassa d'ammissione agli esami sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello.

     L'ammissione all'esame sulla utilizzazione commerciale della nave per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso e di allievo capitano di lungo corso, da parte degli ufficiali di vascello che provengano dai corsi normali dell'Accademia navale e siano iscritti nei ruoli della Marina militare, è subordinata rispettivamente al pagamento di una tassa di lire 2.000, di lire 1.500 e lire 1.000.

 

          Art. 52. Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto. [19]

     L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

     a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

     b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

     c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 53.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate, nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.

     Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

 

          Art. 54.

     Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi, continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.

 

          Art. 55.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305; nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 56.

     La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Le tasse e i diritti marittimi di cui al presente provvedimento, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati del 150 per cento per effetto dell'art. 7 della L. 6 agosto 1991, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[9] Capo abrogato dall'art. 16 della L. 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[11] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[12] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

[14] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47.

[15] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47.

[17] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, di un anno dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1244.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1969, n. 165.

[19] Articolo sostituito dall'art. 43 della L. 11 febbraio 1971, n. 50 e abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.