§ 95.26.119 - D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.
Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:28/05/2009
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Tassa di ancoraggio
Art. 2.  Tassa portuale
Art. 3.  Ambito territoriale d'applicazione
Art. 4.  Adeguamento delle tasse e diritti marittimi
Art. 5.  Abrogazione delle norme incompatibili


§ 95.26.119 - D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107. [1]

Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 5 agosto 2009, n. 180)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

     Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822;

     Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;

     Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

     Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 1988;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 36;

     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

     Attesa la necessità di dare esecuzione al comma 989 sopracitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;

     Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e più efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialità competitive;

     Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Tassa di ancoraggio

     1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonchè le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorchè non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

     a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

     b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

     c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

     2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 [2].

     3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), è valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non è compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

     4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.

     6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonchè il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.

     7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.

     8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse.

     9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.

     10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorità portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorità portuali della regione stessa, nonchè dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 2. Tassa portuale

     1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonchè negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.

     2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

     3. Alla tassa portuale sì applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonchè alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.

     3 bis. I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento [3].

 

     Art. 3. Ambito territoriale d'applicazione

     1. Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito è attribuito alle autorità portuali in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372.

 

     Art. 4. Adeguamento delle tasse e diritti marittimi

     1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.

     2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

     3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalità dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

 

     Art. 5. Abrogazione delle norme incompatibili

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 95

 

 

Allegato [4]

 

Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

 

Voci merceologiche

Aliquota intera / Importo in euro per tonnellata

Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario / Importo in euro per tonnellata

1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio

0,0775

0,0646

2. Cereali

0,3293

0,2970

3. Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi

0,4261

0,3615

4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrettarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e aggolmerati cementizi, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio

0,1485

0,1291

5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo the e trementina

0,6586

0,5940

6. Altre merci

0,5036

0,4390

 


[1] Per una modifica alle aliquote di cui al presente decreto, vedi l'art. unico del D.M. 24 dicembre 2012 (G.U. 5 gennaio 2013, n. 4).

[2] Comma così modificato dall'art. 84 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall'art. 84 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[4] Allegato così modiciato dall'art. 84 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.