§ 67.4.127 – L. 14 agosto 1971, n. 822.
Provvidenze a favore del porto di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:14/08/1971
Numero:822


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il numero 13 dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 4.      E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste di un contributo straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 1971
Art. 5.      Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è elevato, a decorrere [...]
Art. 6.      Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui [...]
Art. 7.      Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino [...]
Art. 8.      La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri nè per le navi [...]
Art. 9.      L'ammontare della tassa di cui al precedente art. 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta [...]
Art. 10.      Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso [...]
Art. 11.      L'Ente può deliberare in via temporanea la riduzione o la soppressione della tassa di cui all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per le merci in transito nel [...]
Art. 12.      Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1966, n. 1115, è abrogato
Art. 13.      All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà mediante riduzione, per un [...]


§ 67.4.127 – L. 14 agosto 1971, n. 822.

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

(G.U. 15 ottobre 1971, n. 262).

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 2.

     Il numero 13 dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente".

 

          Art. 4.

     E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste di un contributo straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 1971.

     Sul contributo previsto dal comma precedente, lire 1.240 milioni saranno destinate al ripianamento del disavanzo accertato nella cessata gestione dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

 

          Art. 5.

     Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni.

 

          Art. 6.

     Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

     La tassa è dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa di ancoraggio ed è liquidata con il criterio indicato nell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

 

          Art. 8.

     La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri nè per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.

 

          Art. 9.

     L'ammontare della tassa di cui al precedente art. 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

 

          Art. 10.

     Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

 

          Art. 11.

     L'Ente può deliberare in via temporanea la riduzione o la soppressione della tassa di cui all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per le merci in transito nel porto di Trieste. Il provvedimento può essere adottato anche per singole categorie di merci.

     La deliberazione è soggetta all'approvazione di cui al quarto comma dell'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e diviene esecutiva con le modalità e nei termini di cui ai commi successivi dello stesso articolo.

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1966, n. 1115, è abrogato.

 

          Art. 13.

     All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.