§ 67.4.114 – L. 20 dicembre 1966, n. 1115.
Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/12/1966
Numero:1115


Sommario
Art. 1.      Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di [...]
Art. 2.      Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato


§ 67.4.114 – L. 20 dicembre 1966, n. 1115. [1]

Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325).

 

     Art. 1.

     Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti categorie di opere, relative al porto di Trieste:

     a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile d'imbarco del Punto franco scalo legnami di Servola;

     b) sistemazione impianti e servizi vari;

     c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori, trattori ed altri mezzi meccanici);

     d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40 tonnellate.

 

          Art. 2.

     Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato.

     (Omissis) [2].

     L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sarà affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvederà alla manutenzione dei mezzi stessi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 14 agosto 1971, n. 822.