§ 67.4.178 – L. 6 marzo 1987, n. 110.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/03/1987
Numero:110


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 8 dell'accordo
Art. 3.      1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.178 – L. 6 marzo 1987, n. 110.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

(G.U. 25 marzo 1987, n. 70, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 8 dell'accordo.

 

          Art. 3.

     1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dall'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste

(Omissis)