§ 67.4.201 – L. 6 agosto 1991, n. 255.
Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/08/1991
Numero:255


Sommario
Art. 1.      1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge
Art. 2.      1. E' istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella B allegata alla presente legge
Art. 3.      1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue
Art. 4.      1. Il personale di cui all'art. 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente [...]
Art. 5.      1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle [...]
Art. 6.      1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale [...]
Art. 7.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione [...]
Art. 8.      1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina [...]
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.201 – L. 6 agosto 1991, n. 255. [1]

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto.

(G.U. 14 agosto 1991, n. 190).

 

     Art. 1.

     1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. E' istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella B allegata alla presente legge.

     2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.

     3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

     a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

     b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

     c) con le modalità di cui all'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

     1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

     2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'art. 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e semprechè risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattenimento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'art. 36 della citata legge n. 958 del 1986;

     d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

 

          Art. 3.

     1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:

     a) ufficiali di complemento:

     1) in servizio di leva, in numero di 200;

     2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

     b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

 

          Art. 4.

     1. Il personale di cui all'art. 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:

     a) ufficiali di complemento:

     1) in servizio di leva, n. 128;

     2) in ferma biennale, n. 37;

     b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2275.

 

          Art. 5.

     1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C, D, E ed F allegate alla presente legge, che ne prevedono il massimo sviluppo.

 

          Art. 6.

     1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

     2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

 

          Art. 7.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150 per cento.

     2. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalità di cui all'art. 8.

     3. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

          Art. 8.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le norme vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento.

     2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento "Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto".

     4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1994, valutati in lire 6.250 milioni per l'anno 1994, lire 27.092 milioni per l'anno 1995, lire 56.300 milioni per l'anno 1996, lire 76.950 milioni per l'anno 1997, lire 90.400 milioni per l'anno 1998, lire 107.060 milioni per l'anno 1999, lire 115.760 milioni per l'anno 2000 e lire 121.305 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le maggiori entrate di cui all'art. 7. A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.