§ 98.1.28345 - D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 .
Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/01/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. L'alinea del comma 8 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di [...]
Art. 6.      1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi [...]
Art. 7.      1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi [...]
Art. 8.      1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma
Art. 9.      1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziari ai sensi del testo unico [...]
Art. 10.      1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei [...]
Art. 11.      1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 12.      1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero
Art. 13.      1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati [...]
Art. 14.      1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro [...]
Art. 15.      1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per [...]
Art. 16.      1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonchè dalla pretura circondariale [...]
Art. 17.      1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente
Art. 18.      1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge [...]
Art. 19.      1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal [...]
Art. 20.      1. Le strutture di cui al comma 10 dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal presente decreto, sono [...]
Art. 21.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede
Art. 22.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28345 - D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 [1].

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

(G.U. 12 gennaio 1993, n. 8)

 

Capo I

 

     Art. 1.

     1. L'alinea del comma 8 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:".

     2. Al comma 8, lettera h), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:

     "Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso".

     3. Al comma 13 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:

     "Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione".

     4. Al comma 14 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della dose media determinata a norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)".

     2. Il comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno".

     3. Il comma 3 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

     4. Il comma 12 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "Art. 76 (Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori).

     -1. Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:

     a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

     b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

     c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

     d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

     e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

     f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate;

     g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

     2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

     3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

     4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'art. 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

     6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

     7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

     8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

     9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

     10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni.

     11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata la sottrazione all'assegnazione".

 

          Art. 4.

     1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "Art. 78 (Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose media giornaliera). -1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

     a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere;

     b) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore.

     2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

     2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

     3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale.

     5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6".

     2. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni".

 

          Art. 7.

     1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura".

 

          Art. 8.

     1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

     "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri".

 

          Art. 9.

     1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziari ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti, di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

     2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora - se richiesto - alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 127 del testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

     4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al citato art. 127, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132, e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

     a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

     b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unità da strada" finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

     c) associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, nonchè comunità terapeutiche per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di cui all'art. 76, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 3 del presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

     3. Una quota almeno pari al 3% degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

     4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze - istituito per le finalità di cui al comma 1 - dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

     5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto testo unico.

     6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.

     7. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

     8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

     9. All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti".

 

Capo II

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

     2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

     3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135".

     2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

     "3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale".

 

          Art. 13.

     1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

     2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 14.

     1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista in attuazione dell'art. 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

     2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

     3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

 

          Art. 15.

     1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.

     2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.

     3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza di infezione da HIV.

     4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

 

Capo III

 

          Art. 16.

     1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano,".

 

          Art. 17.

     1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992 la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1".

     2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993.

 

          Art. 18.

     1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

     2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

     3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

 

          Art. 19.

     1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

     2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

     3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

 

          Art. 20.

     1. Le strutture di cui al comma 10 dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui all'art. 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno essere disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 10 del presente decreto.

 

          Art. 21.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede:

     a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

     b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 14 luglio 1993, n. 222, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.