§ 71.2.114 - Legge 17 ottobre 1991, n. 335.
Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:17/10/1991
Numero:335


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso [...]
Art. 2.      1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale [...]
Art. 3.      1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono [...]


§ 71.2.114 - Legge 17 ottobre 1991, n. 335.

Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.

(G.U. 29 ottobre 1991, n. 254)

 

 

     Art. 1.

     1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

 

          Art. 2.

     1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'art. 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

 

          Art. 3.

     1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano [1] .

     2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 12 agosto 1993, n. 311.