§ 10.9.6 - D.M. 30 novembre 1990, n. 444.
Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.9 tossicodipendenze
Data:30/11/1990
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Normativa di riferimento
Art. 2.  Caratteristiche organizzative
Art. 3.  Caratteristiche funzionali
Art. 4.  Istituzione dei SERT
Art. 5.  Modalità di funzionamento
Art. 6.  Organico
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 10.9.6 - D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali.

(G.U. 30 gennaio 1990, n. 25)

 

 

     Art. 1. Normativa di riferimento

     Gli articoli 72, 72-bis, 83-ter, 86, 87, 89-bis, 89-ter, 89-quater, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101, espressamente richiamati nel presente regolamento, sono quelli contenuti nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituiti o integrati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.

 

          Art. 2. Caratteristiche organizzative

     1. I servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, possono essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.

     2. Le UU.SS.LL. assicurano anche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93.

     3. Le UU.SS.LL. assicurano altresì il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per l'AIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonchè, ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono attività nel settore delle tossicodipendenze.

     4. Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività:

     a) collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 86 e 87;

     b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 89-bis, 89-ter e 89-quater;

     c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     5. Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72-bis su richiesta del prefetto e dell'autorità giudiziaria competente i SERT predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresì all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 82-ter, comma 2.

     6. I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 95, comma 4, e dell'art. 97, comma 3.

 

          Art. 3. Caratteristiche funzionali

     1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato.

     2. I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico. I relativi interventi, nonchè quelli di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui all'art. 94.

     3. I SERT, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

     a) attuare interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie;

     b) attuare interventi di informazione e prevenzione particolarmente nei confronti delle fasce giovanili di popolazione;

     c) accertare lo stato di salute psicofisica del soggetto anche con riferimento alle condizioni sociali;

     d) certificare lo stato di tossicodipendenza ove richiesto dagli interessati o per le finalità di cui alla legge n. 162 del 1990;

     e) definire i programmi terapeutici individuali compresi gli interventi socio-riabilitativi;

     f) realizzare direttamente o in convenzione con le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93 il programma terapeutico e socio-riabilitativo;

     g) attuare, come indicato al comma 4 del precedente art. 3, gli interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza, sia nei confronti dei soggetti in trattamento presso i SERT che nei confronti di quelli in trattamento presso le strutture convenzionate ai sensi dell'art. 94 e presso altre strutture di riabilitazione;

     h) valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nonchè in termini di cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;

     i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza.

     4. I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di cui al comma 2 del precedente art. 2, attuano periodicamente sui tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:

     individuazione dei comportamenti a rischio;

     informazione ed educazione sanitaria;

     visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici;

     test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e con relativo supporto psicologico;

     test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati interventi di consulenza.

     5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

 

          Art. 4. Istituzione dei SERT

     1. Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n. 162 del 1990.

     2. La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonchè ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.

     3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, sono fatti salvi più complessi moduli di organico, organizzativi e funzionali già operanti.

 

          Art. 5. Modalità di funzionamento

     1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.

     2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.

     3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.

 

          Art. 6. Organico

     1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per l'ipotesi di bassa utenza.

     2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in altri servizi dell'unità sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

     3. Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione all'attività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.

     4. Per il coordinamento dell'attività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota c) della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza.

     5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante l'acquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico.

     6. Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella

     (Omissis)