§ 98.1.26642 - Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Provvedimenti urgenti per il processo civile.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1990
Numero:353


Sommario
Art. 1.  Saggio degli interessi
Art. 2.  Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Art. 3.  Competenza del pretore
Art. 4.  Incompetenza
Art. 5.  Connessione
Art. 6.  Regolamento necessario di competenza
Art. 7.  Contenuto della citazione
Art. 8.  Termini per comparire
Art. 9.  Nullità della citazione
Art. 10.  Costituzione del convenuto
Art. 11.  Comparsa di risposta
Art. 12.  Designazione del giudice istruttore
Art. 13.  Ritardata costituzione delle parti
Art. 14.  Effetti e revoca delle ordinanze
Art. 15.  Controllo del collegio sulle ordinanze
Art. 16.  Mancata comparizione delle parti
Art. 17.  Prima udienza di trattazione
Art. 18.  Deduzioni istruttorie
Art. 19.  Rimessione in termini
Art. 20.  Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Art. 21.  Istanza di ingiunzione
Art. 22.  Provvedimenti del giudice istruttore
Art. 23.  Rimessione al collegio
Art. 24.  Comparse conclusionali e memorie
Art. 25.  Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico
Art. 26.  Decadenza dall'assunzione
Art. 27.  Deferimento del giuramento suppletorio
Art. 28.  Termine per l'intervento
Art. 29.  Chiamata di un terzo in causa
Art. 30.  Costituzione del terzo chiamato
Art. 31.  Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico
Art. 32.  Decisione del collegio
Art. 33.  Esecuzione provvisoria
Art. 34.  Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
Art. 35.  Sospensione necessaria
Art. 36.  Poteri istruttori del giudice
Art. 37.  Querela di falso
Art. 38.  Decisione a seguito di trattazione scritta
Art. 39.  Decisione a seguito di discussione orale
Art. 40.  Forma della domanda
Art. 41.  Rappresentanza davanti al conciliatore
Art. 42.  Contenuto della domanda
Art. 43.  Costituzione delle parti
Art. 44.  Trattazione della causa
Art. 45.  Decisione
Art. 46.  Conciliazione in sede non contenziosa
Art. 47.  Termini per le impugnazioni
Art. 48.  Effetti della riforma o della cassazione
Art. 49.  Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Art. 50.  Forma dell'appello
Art. 51.  Modo e termine dell'appello incidentale
Art. 52.  Domande ed eccezioni nuove
Art. 53.  Forme e termini della costituzione in appello
Art. 54.  Improcedibilità dell'appello
Art. 55.  Trattazione
Art. 56.  Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
Art. 57.  Decisione
Art. 58.  Ammissione e assunzione di prove
Art. 59.  Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Art. 60.  Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Art. 61.  Sospensione del processo di merito
Art. 62.  Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Art. 63.  Sospensione dell'esecuzione
Art. 64.  Pronuncia in camera di consiglio
Art. 65.  Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio
Art. 66.  Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
Art. 67.  Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Art. 68.  Proposizione della domanda
Art. 69.  Esecutorietà della sentenza
Art. 70.  Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto
Art. 71.  Conversione del pignoramento
Art. 72.  Condizioni e tempo dell'intervento
Art. 73.  Mutamento del rito
Art. 74.  Provvedimenti cautelari
Art. 75.  Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili
Art. 76.  Forma dell'istanza
Art. 77.  Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Art. 78.  Determinazione delle udienze di prima comparizione
Art. 79.  Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
Art. 80.  Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi
Art. 81.  Determinazione dei giorni d'udienza
Art. 82.  Appello contro la sentenza di estinzione del processo
Art. 83.  Procedimento in camera di consiglio
Art. 84.  Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio
Art. 85.  Esecuzione sui beni sequestrati
Art. 86.  Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
Art. 87.  Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
Art. 88.  Composizione dell'organo giudicante
Art. 89.  Abrogazioni
Art. 90.  Disciplina transitoria
Art. 91.  Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
Art. 92.  Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni - Norma transitoria


§ 98.1.26642 - Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

(G.U. 26 novembre 1990, n. 281, S.O.)

 

     Art. 1. Saggio degli interessi

     1. L'art. 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.

     Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

     Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

 

          Art. 2. Momento determinante della giurisdizione e della competenza

     1. L'art. 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".

 

          Art. 3. Competenza del pretore

     1. L'art. 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

     E' competente qualunque ne sia il valore:

     1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;

     2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

     3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

     4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case".

 

          Art. 4. Incompetenza

     1. L'art. 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 38 (Incompetenza) . - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

     L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

     Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".

 

          Art. 5. Connessione

     1. All'art. 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

     Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

     Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".

 

          Art. 6. Regolamento necessario di competenza

     1. L'art. 42 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 42 (Regolamento necessario di competenza) . - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".

 

          Art. 7. Contenuto della citazione

     1. Il n. 7) del terzo comma dell'art. 163 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     " 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167".

 

          Art. 8. Termini per comparire

     1. Il primo comma dell'art. 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".

 

          Art. 9. Nullità della citazione

     1. L'art. 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 164 (Nullità della citazione) . - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.

     Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

     La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

     La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

     Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le dacadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

     Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 183 e si applica l'art. 167".

 

          Art. 10. Costituzione del convenuto

     1. L'art. 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 166 (Costituzione del convenuto) . - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione".

 

          Art. 11. Comparsa di risposta

     1. L'art. 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 167 (Comparsa di risposta) . - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

     A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

     Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269".

 

          Art. 12. Designazione del giudice istruttore

     1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 168-bis del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

     "Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

     Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

     Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costitutive la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".

 

          Art. 13. Ritardata costituzione delle parti

     1. Il secondo comma dell'art. 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167".

 

          Art. 14. Effetti e revoca delle ordinanze

     1. Il n. 3) del terzo comma dell'art. 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;".

 

          Art. 15. Controllo del collegio sulle ordinanze

     1. Il secondo comma dell'art. 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio".

     2. Al quinto comma dell'art. 178 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".

 

          Art. 16. Mancata comparizione delle parti

     1. Il primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".

 

          Art. 17. Prima udienza di trattazione

     1. L'art. 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

     Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

     Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

     Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

     Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184".

 

          Art. 18. Deduzioni istruttorie

     1. L'art. 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 184 (Deduzioni istruttore). - Salva l'applicazione dell'art. 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

     I termini di cui al comma precedente sono perentori.

     Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".

 

          Art. 19. Rimessione in termini

     1. Dopo l'art. 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 184-bis (Rimessione in termini). - La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

     Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma".

 

          Art. 20. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

     1. Dopo l'art. 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

     L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

     L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".

 

          Art. 21. Istanza di ingiunzione

     1. Dopo l'art. 186-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). - Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

     L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

     L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

     Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.

     Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.

     L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".

 

          Art. 22. Provvedimenti del giudice istruttore

     1. Il quarto comma dell'art. 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui".

 

          Art. 23. Rimessione al collegio

     1. Il primo comma dell'art. 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma".

 

          Art. 24. Comparse conclusionali e memorie

     1. L'art. 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

     Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni".

 

          Art. 25. Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico

     1. Dopo l'art. 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 190-bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

     Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

 

          Art. 26. Decadenza dall'assunzione

     1. L'art. 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 208 (Decadenza dell'assunzione). - Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".

 

          Art. 27. Deferimento del giuramento suppletorio

     1. L'art. 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 240 (Deferimento del giuramento suppletorio) . - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio".

 

          Art. 28. Termine per l'intervento

     1. L'art. 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 268 (Termine per l'intervento). - L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

     Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".

 

          Art. 29. Chiamata di un terzo in causa

     1. L'art. 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa) . - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.

     Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

     Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

     La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo".

 

          Art. 30. Costituzione del terzo chiamato

     1. L'art. 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269".

 

          Art. 31. Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico

     1. Dopo l'art. 274 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 274-bis (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'art. 190-bis.

     Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sè in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

     In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'art. 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5).

     Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma".

 

          Art. 32. Decisione del collegio

     1. L'art. 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 275 (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190.

     Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

     Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

     Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

 

          Art. 33. Esecuzione provvisoria

     1. L'art. 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 282 (Esecuzione provvisoria). - La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".

 

          Art. 34. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

     1. L'art. 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".

 

          Art. 35. Sospensione necessaria

     1. L'art. 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 295 (Sospensione necessari a). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa".

 

          Art. 36. Poteri istruttori del giudice

     1. L'art. 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 312 (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".

 

          Art. 37. Querela di falso

     1. L'art. 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 313 (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma".

 

          Art. 38. Decisione a seguito di trattazione scritta

     1. Dopo l'art. 313 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

     "Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore".

     2. L'art. 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 314 (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica".

 

          Art. 39. Decisione a seguito di discussione orale

     1. L'art. 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 315 (Decisione a seguito di discussione orale). - Il pretore, se non dispone a norma dell'art. 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".

 

          Art. 40. Forma della domanda

     1. Dopo l'art. 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

     "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore".

     2. L'art. 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 316 (Forma della domanda) . - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

     La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

 

          Art. 41. Rappresentanza davanti al conciliatore

     1. L'art. 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 317 (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

     Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

 

          Art. 42. Contenuto della domanda

     1. L'art. 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

     Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.

     Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".

     2. Dopo l'art. 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

     "Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore".

 

          Art. 43. Costituzione delle parti

     1. L'art. 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 319 (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

     Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

 

          Art. 44. Trattazione della causa

     1. L'art. 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 320 (Trattazione della causa). - Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

     Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.

     Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

     Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

     I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".

 

          Art. 45. Decisione

     1. L'art. 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 321 (Decisione). - Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

     La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".

 

          Art. 46. Conciliazione in sede non contenziosa

     1. L'art. 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

     Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

     Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".

 

          Art. 47. Termini per le impugnazioni

     1. Il primo comma dell'art. 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".

 

          Art. 48. Effetti della riforma o della cassazione

     1. Il secondo comma dell'art. 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

 

          Art. 49. Sospensione dell'esecuzione e dei processi

     1. Il primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407".

 

          Art. 50. Forma dell'appello

     1. L'art. 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 342 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'art. 163.

     Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis".

 

          Art. 51. Modo e termine dell'appello incidentale

     1. Il primo comma dell'art. 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166".

 

          Art. 52. Domande ed eccezioni nuove

     1. L'art. 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

     Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

     Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio".

 

          Art. 53. Forme e termini della costituzione in appello

     1. Il primo comma dell'art. 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale".

 

          Art. 54. Improcedibilità dell'appello

     1. L'art. 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 348 (Improcedibilità dell'appello). - L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

     Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

 

          Art. 55. Trattazione

     1. L'art. 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 350 (Trattazione). - La trattazione dell'appello è collegiale.

     Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

     Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti".

 

          Art. 56. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

     1. L'art. 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza di cui all'art. 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

     La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.

     Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".

 

          Art. 57. Decisione

     1. L'art. 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'art. 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

     Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

     Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

     La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

 

          Art. 58. Ammissione e assunzione di prove

     1. Il primo comma dell'art. 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti".

 

          Art. 59. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

     1. L'alinea del primo comma dell'art. 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:".

 

          Art. 60. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

     1. Il primo comma dell'art. 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa".

 

          Art. 61. Sospensione del processo di merito

     1. Il primo comma dell'art. 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza".

 

          Art. 62. Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

     1. Dopo l'art. 371 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio). - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".

 

          Art. 63. Sospensione dell'esecuzione

     1. Il secondo comma dell'art. 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione".

 

          Art. 64. Pronuncia in camera di consiglio

     1. Il primo comma dell'art. 375 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

     "Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'art. 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

     La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza".

 

          Art. 65. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio

     1. L'art. 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio). - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

     Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima".

 

          Art. 66. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

     1. La rubrica ed il primo comma dell'art. 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). - La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto".

 

          Art. 67. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

     1. Dopo l'art. 391 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 391-bis.- (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

     Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 375.

     La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

     In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo".

 

          Art. 68. Proposizione della domanda

     1. Il quarto comma dell'art. 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".

 

          Art. 69. Esecutorietà della sentenza

     1. All'art. 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

     "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

     Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".

 

          Art. 70. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

     1. Dopo l'art. 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 447-bis.- (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto). - Le controversie di cui all'art. 8, secondo comma, n. 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

     Per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

     Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

     Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno".

 

          Art. 71. Conversione del pignoramento

     1. L'art. 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 495.- (Conversione del pignoramento). - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

     Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

     La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

     Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

     Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

     L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità".

 

          Art. 72. Condizioni e tempo dell'intervento

     1. Il terzo comma dell'art. 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529".

 

          Art. 73. Mutamento del rito

     1. L'art. 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 667.- (Mutamento del rito). - Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426".

 

          Art. 74. Provvedimenti cautelari

     1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

     2. Dopo l'art. 669 del codice di procedura civile e la intitolazione "Capo III. Dei procedimenti cautelari" è inserita la seguente sezione:

     Art. 669-ter (Competenza anteriore alla causa). - Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

     Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

     Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

     A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

     Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). - Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

     Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-ter.

     Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

     In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

     Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter.

     Il terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 del codice di procedura penale.

     Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale). - Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

     Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

     Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

     Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

     Art. 669-septies (Provvedimento negativo). - L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

     Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

     La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

     Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.

     In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

     Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

     Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento cautelare). - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

     In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-decies.

     Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'art. 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

     Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

     1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

     2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

     Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

     Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

     Art. 669-undecies (Cauzione). - Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

     Art. 669-duodecies (Attuazione). - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

     Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

     Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

     Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

     Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

     Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

     Art. 669-quaterdecies (Ambito di applicazione). - Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo".

 

          Art. 75. Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili

     1. Il primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi".

 

          Art. 76. Forma dell'istanza

     1. Il secondo comma dell'art. 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669-quater".

 

          Art. 77. Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

     1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

     "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti".

 

          Art. 78. Determinazione delle udienze di prima comparizione

     1. L'art. 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 69-bis.- (Determinazione delle udienze di prima comparizione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".

 

          Art. 79. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

     1. Il primo comma dell'art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

     "Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

     La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso di quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore".

 

          Art. 80. Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi

     1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 113.- (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi). - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

     Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

     Art. 114.- (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi). - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice.

     Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

     Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice.

     Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano".

 

          Art. 81. Determinazione dei giorni d'udienza

     1. Il secondo comma dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".

 

          Art. 82. Appello contro la sentenza di estinzione del processo

     1. L'art. 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 130.- (Appello contro la sentenza di estinzione del processo). - Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando il rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza".

 

          Art. 83. Procedimento in camera di consiglio

     1. L'ultimo comma dell'art. 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'art. 375, quarto comma, del codice".

 

          Art. 84. Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio

     1. Dopo l'art. 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 144-bis.- (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'art. 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'art. 138".

 

          Art. 85. Esecuzione sui beni sequestrati

     1. Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del codice".

 

          Art. 86. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

     1. Dopo l'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 156-bis.- (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

     La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'art. 686 del codice e diventa applicabile il precedente art. 156".

 

          Art. 87. Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni

     1. Il terzo comma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti".

 

          Art. 88. Composizione dell'organo giudicante

     1. L'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Art. 48.- (Composizione dell'organo giudicante). - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

     In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

     1) nei giudizi di appello;

     2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;

     3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;

     4) nei procedimenti in camera di consiglio;

     5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

     6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

     7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

     8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

     9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

     Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

     Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".

 

          Art. 89. Abrogazioni

     1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, n. 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice[1].

     2. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile[2].

     3. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni[3].

     4. A far data dal 30 aprile 1995 al primo comma dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'art. 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'art. 447- bis del codice di procedura civile"[4].

 

          Art. 90. Disciplina transitoria [5]

     1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'art. 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

     2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

     3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

     4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice.

     5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri d'ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.

 

          Art. 91. Organizzazione degli uffici nella fase transitoria [6]

     1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

     2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

     3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.

 

          Art. 92. Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni - Norma transitoria [7]

     1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti[8].

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995[9].

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477, modificato dall'art. 4 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 dicembre 1995, n. 432.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477, modificato dall'art. 5 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 50 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1992, n. 477.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.