§ 82.1.24 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.
Perfezionamento e revisione del sistema catastale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:26/10/1972
Numero:650


Sommario
Art. 1.  Atti del catasto dei terreni.
Art. 2.  Riordinamento del testo unico.
Art. 3.  Obbligo delle volture catastali.
Art. 4.  Domande di volture.
Art. 5.  Presentazione dei tipi di frazionamento.
Art. 6.  Redazione dei tipi di frazionamento.
Art. 7.  Trasferimenti a misura.
Art. 8.  Esecuzione delle volture.
Art. 9.  Controlli sopralluogo delle misure.
Art. 10.  Coordinate dei vertici dei confini.
Art. 11.  Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.
Art. 14.  Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
Art. 15.  Iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari.
Art. 16.  Commissioni locali e centrale.
Art. 17.  Composizione delle commissioni censuarie distrettuali.
Art. 18.  Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali.
Art. 19.  Composizione delle commissioni censuarie provinciali.
Art. 20.  Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.
Art. 21.  Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali.
Art. 22.  Incompatibilità.
Art. 23.  Decadenza dall'incarico.
Art. 24.  Composizione della commissione censuaria centrale.
Art. 25.  Collegio dei periti.
Art. 26.  Segretario della commissione censuaria centrale.
Art. 27.  Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie.
Art. 28.  Comunicazione delle nomine.
Art. 29.  Giuramento.
Art. 30.  Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali.
Art. 31.  Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali.
Art. 32.  Attribuzioni della commissione censuaria centrale.
Art. 33.  Compiti del collegio dei periti.
Art. 34.  Sedute delle commissioni censuarie.
Art. 35.  Validità delle deliberazioni.
Art. 36.  Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.
Art. 37.  Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale.
Art. 38.  Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.
Art. 39.  Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali.
Art. 40.  Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale.
Art. 41.  Proroga delle attuali commissioni censuarie.
Art. 42.  Insediamento delle commissioni censuarie.
Art. 43.  Norme abrogate.
Art. 44.  Entrata in vigore.


§ 82.1.24 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.).

 

TITOLO I

Catasto terreni

 

     Art. 1. Atti del catasto dei terreni.

     L'art. 41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2. Riordinamento del testo unico.

     Il secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è soppresso. Gli artt. 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, più volte modificati, sono sostituiti dagli artt. da 3 a 13 del presente decreto.

 

          Art. 3. Obbligo delle volture catastali.

     Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

     Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

     Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

     E’ data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.

 

          Art. 4. Domande di volture.

     Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.

     Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce.

     E’ però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

     Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione di particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.

     Alle domande di volture vanno allegati:

     a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;

     b) [1];

     Le copie di cui al punto a) devono recare un'attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione.

     Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

     Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.

     Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente Ufficio.

 

          Art. 5. Presentazione dei tipi di frazionamento.

     Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.

     L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.

     Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.

     Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto dal quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.

 

          Art. 6. Redazione dei tipi di frazionamento.

     Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno.

     Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee, oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.

     Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari tipografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.

     L'assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.

     Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.

     Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.

     Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.

 

          Art. 7. Trasferimenti a misura.

     Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.

     Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

     Qualora invece il trasferimento non richiede il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.

     Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli artt. 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.

 

          Art. 8. Esecuzione delle volture.

     L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note.

     Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.

     La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

     Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreché la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.

     Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.

 

          Art. 9. Controlli sopralluogo delle misure.

     L'ufficio tecnico erariale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7.

     Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengano accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredati dai necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida.

 

          Art. 10. Coordinate dei vertici dei confini.

     Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa - con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e con riferimento all'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni - l'Amministrazione del catasto ha facoltà di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

 

          Art. 11. Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche.

     A cura dell'Amministrazione del catasto verrà introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

 

          Art. 12. Sanzioni.

     Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 20.000, semprechè non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente [2].

     Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

     Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, semprechè ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

     A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo.

     L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

     Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 13. Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.

     Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche - le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreché esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed abbiano carattere ricorrente.

     Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

 

TITOLO II

Catasto edilizio urbano

 

          Art. 14. Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

     Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

 

          Art. 15. Iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari.

     Ad integrazione e modifica di quanto è stabilito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.L. 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari nonché le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane.

     Gli uni e le altre dovranno essere dichiarati dagli interessati con le medesime modalità stabilite per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente.

     Resta valida la norma portata dall'art. 51 del regolamento approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unità immobiliari urbane.

 

TITOLO III [3]

Commissioni censuarie

 

          Art. 16. Commissioni locali e centrale. [4]

     [Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

     Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.

     Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.

     La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

     Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o più comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.

     I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da più di dodici comuni.]

 

          Art. 17. Composizione delle commissioni censuarie distrettuali. [5]

     [La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione è integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.

     La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

     Il presidente è unico per le due sezioni.

     Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonché di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.

     I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai Consigli comunali dei comuni del distretto stesso.

     I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.

     La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue:

     a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;

     b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.

     Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.

     Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia.

     Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto.]

 

          Art. 18. Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali. [6]

     [I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.

     Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.]

 

          Art. 19. Composizione delle commissioni censuarie provinciali. [7]

     [Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.

     La commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia. vente sede nel capoluogo della provincia.

     La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

     La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani.

     I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

     1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;

     2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;

     3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.

     Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

     Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

     La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

     a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

     b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

     Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.

     Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sarà rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.

     Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformità, il direttore compartimentale con proprio decreto.]

 

          Art. 20. Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. [8]

     [Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente.

     Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.]

 

          Art. 21. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali. [9]

     [I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) godere dei diritti civili e politici;

     c) essere di buona condotta;

     d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;

     e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;

     f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.]

 

          Art. 22. Incompatibilità. [10]

     [Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

     a) i membri del Parlamento;

     b) i consiglieri regionali;

     c) i prefetti;

     d) gli intendenti di finanza;

     e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

     f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;

     g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

     i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

     Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.]

 

          Art. 23. Decadenza dall'incarico. [11]

     [Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:

     a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;

     b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22;

     c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;

     d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute;

     e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.

     La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della Corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.]

 

          Art. 24. Composizione della commissione censuaria centrale. [12]

     [La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

     Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

     Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

     I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

     Fanno parte di entrambe le sezioni:

     a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;

     b) il direttore centrale del catasto;

     c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;

     d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

     Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI]

 

          Art. 25. Collegio dei periti. [13]

     [La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

     Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità, da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.]

 

          Art. 26. Segretario della commissione censuaria centrale. [14]

     [Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.]

 

          Art. 27. Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie. [15]

     [I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

     Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli artt. 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.

     Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.]

 

          Art. 28. Comunicazione delle nomine. [16]

     [La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale è fatta dal Ministro per le finanze.]

 

          Art. 29. Giuramento. [17]

     [I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

     I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.

     Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione.

     I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.

     I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.]

 

          Art. 30. Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali. [18]

     [Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

     In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

     In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

     Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.]

 

          Art. 31. Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali. [19]

     [Le commissioni censuarie provinciali:

     a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale [20];

     b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

     Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni Censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.]

 

          Art. 32. Attribuzioni della commissione censuaria centrale. [21]

     [La commissione censuaria centrale:

     a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

     b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere [22];

     c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

     d) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

     e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

     f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

     g) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

     La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze:

     h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi di indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

     i) di dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.]

 

          Art. 33. Compiti del collegio dei periti. [23]

     [Sono compiti del collegio dei periti:

     a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

     b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.]

 

          Art. 34. Sedute delle commissioni censuarie. [24]

     [Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.

     Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

     Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il più anziano di età.

     Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

     Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.

     Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonché i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.]

 

          Art. 35. Validità delle deliberazioni. [25]

     [Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari.

     I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

     I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.

     Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.]

 

          Art. 36. Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. [26]

     [Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.]

 

          Art. 37. Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale. [27]

     [Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facoltà di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     Tale intervento è obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

     Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.]

 

          Art. 38. Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. [28]

     [Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.]

 

          Art. 39. Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali. [29]

     [Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari è dovuta, per ciascun giorno di adunanza, un'indennità in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle Amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.

     Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

     a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

     b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

     Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.

     Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

     Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.]

 

          Art. 40. Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale. [30]

     [Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.

     Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonché ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.

     Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

     Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

     Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

     Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

     Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.]

 

TITOLO IV

Norme finali

 

          Art. 41. Proroga delle attuali commissioni censuarie. [31]

     [Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.]

 

          Art. 42. Insediamento delle commissioni censuarie.[32]

     [L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avrà luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.

     Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti.]

 

          Art. 43. Norme abrogate.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.

     Tutte le disposizioni, contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che riguardano le commissioni censuarie comunali, devono intendersi riferite alle commissioni censuarie distrettuali.

 

          Art. 44. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973, ad eccezione delle norme relative alla costituzione delle commissioni censuarie che entrano in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e delle norme per l'insediamento delle commissioni stesse, previste dal precedente art. 42.


[1] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

[2] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati a lire 30.000 e a lire 120.000 dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[3] Titolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo modificato dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[15] La durata dell'incarico di cui al presente articolo è stata prorogata di ulteriori due anni dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 405.

[21] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 405.

[23] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Articolo abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, con la decorrenza ivi prevista.