§ 82.1.237 - D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198.
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:17/12/2014
Numero:198


Sommario
Art. 1.  Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale
Art. 2.  Commissioni censuarie locali
Art. 4.  Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali
Art. 5.  Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale
Art. 6.  Commissione censuaria centrale
Art. 7.  Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale
Art. 8.  Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale
Art. 9.  Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale
Art. 10.  Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie
Art. 11.  Incompatibilità
Art. 12.  Decadenza dall'incarico
Art. 13.  Funzioni e durata dell'incarico
Art. 14.  Attribuzioni delle commissioni censuarie locali
Art. 15.  Attribuzioni della commissione censuaria centrale
Art. 16.  Poteri delle commissioni censuarie
Art. 17.  Sedute delle commissioni censuarie
Art. 18.  Validità delle deliberazioni
Art. 19.  Scioglimento delle commissioni censuarie locali
Art. 20.  Spese di funzionamento
Art. 21.  Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale
Art. 22.  Disposizioni finali e abrogazione


§ 82.1.237 - D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198.

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

(G.U. 13 gennaio 2015, n. 9)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni censuarie;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 1° agosto 2014;

     Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

     Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

     1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

 

     Art. 2. Commissioni censuarie locali

     1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

     2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

     3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

     4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

 

     Art. 3. Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali

     1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

     2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.

     3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

     a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

     b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;

     c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

     4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

 

     Art. 4. Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali

     1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

     3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.

 

     Art. 5. Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale

     1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

 

     Art. 6. Commissione censuaria centrale

     1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.

     2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

     3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

     4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.

 

     Art. 7. Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale

     1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.

     2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.

     3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:

     a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;

     b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;

     c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;

     d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

     4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.

     5. Fanno parte di ciascuna sezione:

     a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;

     b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

     c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

     6. Fanno parte inoltre:

     a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;

     b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;

     c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.

 

     Art. 8. Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale

     1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

     2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

     3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 9. Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale

     1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

 

     Art. 10. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie

     1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

     c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

     d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

 

     Art. 11. Incompatibilità

     1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

     a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

     b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;

     c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

     d) i prefetti;

     e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

     f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

     g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

     2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.

     3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

 

     Art. 12. Decadenza dall'incarico

     1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

     a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);

     b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;

     c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

     d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;

     e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

     2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.

 

     Art. 13. Funzioni e durata dell'incarico

     1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.

     2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

     3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.

 

     Art. 14. Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

     1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

     a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;

     b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

     2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

     a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;

     b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

     3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

 

     Art. 15. Attribuzioni della commissione censuaria centrale

     1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

     a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

     b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

     2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

     3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

     4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

     5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

     6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

     a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;

     b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

     c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

 

     Art. 16. Poteri delle commissioni censuarie

     1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

 

     Art. 17. Sedute delle commissioni censuarie

     1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.

     2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

     3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.

     4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.

 

     Art. 18. Validità delle deliberazioni

     1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

     2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.

     3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

 

     Art. 19. Scioglimento delle commissioni censuarie locali

     1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

 

     Art. 20. Spese di funzionamento

     1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

     2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

     Art. 21. Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale

     1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale [1].

     2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.

 

     Art. 22. Disposizioni finali e abrogazione

     1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonchè l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

 

     Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie

     SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI

     (previsto dall'art. 1, comma 1)

 

AMBITO REGIONALE

SEDI - AMBITO PROVINCIALE

 

 

VALLE D'AOSTA

AOSTA

 

 

PIEMONTE

ALESSANDRIA

 

ASTI

 

BIELLA

 

CUNEO

 

NOVARA

 

TORINO

 

VERBANIA

 

VERCELLI

 

 

LIGURIA

GENOVA

 

IMPERIA

 

LA SPEZIA

 

SAVONA

 

 

LOMBARDIA

BERGAMO

 

BRESCIA

 

COMO

 

CREMONA

 

LECCO

 

LODI

 

MANTOVA

 

MILANO

 

MONZA

 

PAVIA

 

SONDRIO

 

VARESE

 

 

VENETO

BELLUNO

 

PADOVA

 

ROVIGO

 

TREVISO

 

VENEZIA

 

VERONA

 

VICENZA

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO

 

TRENTO

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

 

PORDENONE

 

TRIESTE

 

UDINE

 

 

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

 

FERRARA

 

FORLÌ

 

MODENA

 

PARMA

 

PIACENZA

 

RAVENNA

 

REGGIO EMILIA

 

RIMINI

 

 

TOSCANA

AREZZO

 

FIRENZE

 

GROSSETO

 

LIVORNO

 

LUCCA

 

MASSA

 

PISA

 

PISTOIA

 

PRATO

 

SIENA

 

 

UMBRIA

PERUGIA

 

TERNI

 

 

MARCHE

ANCONA

 

ASCOLI PICENO

 

FERMO

 

MACERATA

 

PESARO

 

 

LAZIO

FROSINONE

 

LATINA

 

RIETI

 

ROMA

 

VITERBO

 

 

ABRUZZO

CHIETI

 

L'AQUILA

 

PESCARA

 

TERAMO

 

 

MOLISE

CAMPOBASSO

 

ISERNIA

 

 

CAMPANIA

AVELLINO

 

BENEVENTO

 

CASERTA

 

NAPOLI

 

SALERNO

 

 

PUGLIA

ANDRIA

 

BARI

 

BRINDISI

 

FOGGIA

 

LECCE

 

TARANTO

 

 

BASILICATA

POTENZA

 

MATERA

 

 

CALABRIA

CATANZARO

 

COSENZA

 

CROTONE

 

REGGIO CALABRIA

 

VIBO VALENTIA

 

 

SICILIA

AGRIGENTO

 

CALTANISSETTA

 

CATANIA

 

ENNA

 

MESSINA

 

PALERMO

 

RAGUSA

 

SIRACUSA

 

TRAPANI

 

 

SARDEGNA

CAGLIARI

 

NUORO

 

ORISTANO

 

SASSARI

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.