§ 95.19.9 - D.Lgs.C.P.S. 3 gennaio 1947, n. 1 .
Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:03/01/1947
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'addizionale sui tessili e istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati.
Art. 2.  Base e misura dell'imposta.
Art. 3.  Esenzioni.
Art. 4.  Prodotti importati dall'estero.
Art. 5.  Attivazione delle fabbriche.
Art. 6.  Licenza di esercizio.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Riscontri.
Art. 9.  Dichiarazioni di lavoro.
Art. 10.  Laboratori artigiani.
Art. 11.  Cauzione.
Art. 12.  Regime delle materie prime.
Art. 13.  Sistema di accertamento.
Art. 14.  Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza continuativa.
Art. 15.  Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.
Art. 16.  Pagamento del tributo.
Art. 17.  Magazzini di commercianti all'ingrosso.
Art. 18.  Abbuoni e restituzioni d'imposta sui prodotti esportati.
Art. 19.  Abbuono d'imposta sui prodotti distrutti.
Art. 20.  Controversie doganali.
Art. 21.  Modalità per la riscossione coattiva del tributo.
Art. 22.  Recupero - Estinzione dell'azione.
Art. 23.  Rimborso del tributo.
Art. 24.  Privilegio.
Art. 25.  Fabbricazione clandestina
Art. 26.  Sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento della imposta.
Art. 27.  Lavorazione di prodotti in violazione alle dichiarazioni di lavoro.
Art. 28.  Irregolare tenuta dei registri.
Art. 29.  Manomissione di congegni, bolli e sigilli.
Art. 30.  Ritardo nel pagamento del diritto di licenza.
Art. 31.  Altre violazioni.
Art. 32.  Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato.
Art. 33.  Conversione delle pene pecuniarie in pene corporali.
Art. 34.  Prescrizione dei reati.
Art. 35.  Esecuzione delle condanne – Privilegi.
Art. 36.  Ripartizione delle multe tra gli scopritori.
Art. 37.  Processi verbali.
Art. 38.  Decisioni amministrative.
Art. 39.  Denuncia delle giacenze.
Art. 40.  Prodotti destinati all'esportazione.
Art. 41.  Restituzione d'imposta per i prodotti esportati.
Art. 42.  Denuncia omessa od infedele – Penalità.
Art. 43.  Riscossione della imposta in abbonamento.
Art. 44.  Denuncia delle giacenze nel caso di riscossione dell'imposta in abbonamento.
Art. 45.  Applicazione della imposta col sistema forfettario.
Art. 46.  Verifiche e controlli.
Art. 47.  Fibre artificiali esportate durante il regime forfettario.
Art. 48.  Abrogazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.
Art. 49.      Per gli acquisti di prodotti tessili eseguiti entro il 31 dicembre 1946, il diritto di corrispondere l'imposta generale sulle entrate, in esenzione da sanzione, previsto nell'art. 3, secondo [...]
Art. 50.  Riorganizzazione degli Uffici e dei ruoli del personale.
Art. 51.  Autorizzazione di spesa.
Art. 52.  Norme di applicazione.
Art. 53.  Entrata in vigore.


§ 95.19.9 - D.Lgs.C.P.S. 3 gennaio 1947, n. 1 [1].

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

(G.U. 4 gennaio 1947, n. 3, S.O.).

 

Capo I

ISTITUZIONE E BASE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

 

     Art. 1. Soppressione dell'addizionale sui tessili e istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati.

     E' soppressa l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili, istituita col regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

     In sua sostituzione viene istituita una imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali: essa viene applicata nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 2 e seguenti.

     Per il 1° biennio di applicazione, anche per quanto riguarda le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta potrà essere riscossa in abbonamento con le norme di cui agli articoli 43 e 44.

 

          Art. 2. Base e misura dell'imposta.

     L'imposta di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente art. 1 è stabilita nella misura appresso indicata per ciascuna qualità di filato:

     1. - Per ogni chilogrammo di filato di cotone (sodo, cascame o rigenerato), misurante:

     a) fino a 15.000 metri L. 15

     b) più di 15.000 fino a 60.000 metri L. 40

     c) più di 60.000 fino a 100.000 metri L. 70

     d) più di 100.000 metri L. 100

     2. - Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

     a) fino a 7.000 metri L. 15

     b) più di 7.000 fino a 15.000 metri L. 40

     c) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 70

     d) più di 30.000 metri L. 120

     3. - Per ogni chilogrammo di filato di iuta L. 20

     4. - Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascami o rigenerata), misurante:

     a) fino a 6.000 metri L. 15

     b) più di 6.000 fino a 15.000 metri L. 40

     c) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 80

     d) più di 30.000 metri L. 120

     5. - Per ogni chilogrammo di filato di seta, addoppiata o torta L. 200

     6. - Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) L. 100

     7. - Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) L. 25

     8. - Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini), che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

     a) meno di 60 grammi L. 120

     b) grammi 60 fino a 125 escluso L. 100

     c) grammi 125 o più L. 80

     9. - Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), misurante:

     a) fino a 15.000 metri L. 15

     b) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 40

     c) più di 30.000 metri L. 60

     10. [2]

     11. [3]

     12. - Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopra indicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

     13. - Per ogni chilogrammo di filati costituiti da diverse materie tessili, è dovuta l'imposta nelle seguenti misure:

     a) filati misti di cotone e lana; o di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone o fibra artificiale rispettivamente dominante in peso, misuranti per chilogrammo:

     1) fino a 6.000 metri L. 15

     2) più di 6.000 fino a 15.000 metri L. 21

     3) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 50

     b) filati misti di lana e cotone; o di lana e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) con 50% o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

     1) fino a 6.000 metri L. 15

     2) più di 6.000 fino a 15.000 metri L. 34

     3) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 70

     c) filati misti di cotone, fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone e fibra artificiale complessivamente dominanti in peso, misuranti per chilogrammo:

     1) fino a 6.000 metri L. 15

     2) più di 6.000 fino a 15.000 metri L. 20

     3) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 48

     d) filati misti di lana, cotone e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), con 50% o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

     1) fino a 6.000 metri L. 15

     2) più di 6.000 fino a 15.000 metri L. 30

     3) più di 15.000 fino a 30.000 metri L. 64

     e) filati misti non nominati:

     come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quanto sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

     14. - Agli effetti della tassazione, la lunghezza dei filati ritorti di cui ai nn. 1, 2, 4, 9 e 13 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

     15. - Per ogni chilogrammo di filato ritorto costituito da filati semplici diversamente tassati: media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui è composto.

 

          Art. 3. Esenzioni.

     Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonchè quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.

     Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficienza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12 [4] .

 

          Art. 4. Prodotti importati dall'estero.

     Per i filati di cui all'art. 2 importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella stessa misura stabilita dall'articolo 2.

     Sui manufatti tessili e sulle confezioni importate dall'estero, fabbricati con i filati di cui all'art. 2 è dovuta la sovrimposta di confine in funzione delle aliquote fissate per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 5. Attivazione delle fabbriche.

     Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2 deve farne denuncia alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno 30 giorni prima di iniziare la lavorazione.

     La denuncia, corredata della planimetria dei locali di fabbrica, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

     c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno di essi è destinato, con riferimento alla planimetria;

     d) il numero, il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

     e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

     f) la quantità massima dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

     La medesima denuncia deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, compresi gli artigiani di cui al successivo art. 10.

     Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente denunziata alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla quale il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare.

 

          Art. 6. Licenza di esercizio. [5]

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

     In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, l'Ufficio tecnico rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuo di:

     a) L. 2000 per le fabbriche artigiane di cui all'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, nonchè per le filande di seta, qualunque sia il numero di bacinelle installate, e per le filature a mano di canapa;

     b) L. 10.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere non superiore a 20.000;

     c) L. 20.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 20.000 ma non a 50.000;

     d) L. 30.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 50.000;

     Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

     Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

     I diritti di licenza nella misura di cui sopra si applicano alle licenze da rilasciare, mentre per quelle già rinnovate per l'anno 1954, sarà provveduto alla riscossione della differenza fra la nuova e la vecchia misura.

 

          Art. 7. Vigilanza.

     I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza. A questo fine l'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessarie per una efficace tutela degli interessi fiscali.

     Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'ufficio finanziario.

     Le fabbriche soggette a vigilanza continuativa, sono tenute a provvedere all'approntamento di locali per le pernottazioni, alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile.

     I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si svolgono attività contemplate nel presente decreto ed eseguirvi verifiche, riscontri e ricerche ai fini della imposta.

 

          Art. 8. Riscontri.

     L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà, ai fini della imposta, di prendere visione delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria ed alla vendita dei prodotti ed i fabbricanti hanno l'obbligo di assistere i funzionari dell'Amministrazione nelle operazioni che questi compiono a tutti gli effetti del presente decreto.

 

          Art. 9. Dichiarazioni di lavoro.

     Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve presentare, almeno cinque giorni prima, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

     a) il proprio cognome e nome e l'ubicazione della fabbrica;

     b) il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

     c) le qualità e le quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

     d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare, già descritti nello schema degli impianti presentati a norma del precedente art. 5;

     e) le quantità dei prodotti da fabbricare e le loro qualità e caratteristiche determinate in base all'art. 2.

 

          Art. 10. Laboratori artigiani. [6]

     I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

     Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi.

     La dichiarazione di lavoro deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

     b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

     c) i filati da ottenere, distintamente per titolo.

     Il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione e preso a base per la determinazione dell'imposta dovuta, senza prima presentare dichiarazione suppletiva di lavoro.

     I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50% di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 11. Cauzione.

     Il fabbricante, nel termine che gli sarà prefisso dall'Amministrazione, deve prestare una cauzione pari al 2% della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti soggetti al tributo, che in qualsiasi momento possono trovarsi nello stabilimento.

     La cauzione può essere prestata mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

     Può essere inoltre prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito d'interesse nazionale, accettata sotto la propria responsabilità dall'Intendente di finanza, ovvero con iscrizione ipotecaria di primo grado accettata del pari dall'Intendente, sia sul compendio costituito dalla fabbrica e dai macchinari in essa installati, purchè tanto l'uno quanto gli altri appartengano al proprietario dell'area e dei locali sopraedificati, sia su altri beni stabili.

 

          Art. 12. Regime delle materie prime.

     Le materie prime devono essere custodite in appositi magazzini ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico, fornito dall'Amministrazione e tenuto dal fabbricante, nel quale si annoteranno a carico, i quantitativi delle materie stesse a mano a mano che vengono introdotte in magazzino, ed a scarico, i quantitativi estratti per la lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

 

          Art. 13. Sistema di accertamento.

     L'accertamento del prodotto è fatto con il metodo della vigilanza continuativa o con quella della vigilanza saltuaria, a criterio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

     Per le fabbriche assoggettate a vigilanza saltuaria, la dichiarazione di lavoro deve contenere, oltre i dati di cui all'art. 9, l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro e della effettiva produzione che s'intende ottenere in qualità e quantità, in relazione alla potenzialità produttiva degli impianti.

     In dette fabbriche non possono, per qualsiasi motivo apportarsi variazioni in quantità e qualità dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di lavoro, se non sia stata preventivamente presentata una suppletiva dichiarazione di lavoro a rettifica di quella precedente.

     Contro la determinazione del sistema di accertamento adottata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione è ammesso ricorso da parte del fabbricante al Ministero delle finanze, il quale provvede con decisione non soggetta ad alcun gravame.

 

          Art. 14. Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza continuativa.

     I filati soggetti all'imposta di fabbricazione sono accertati a peso netto e distintamente per qualità, e sono presi in carico dall'ufficio finanziario su apposito registro di carico e scarico.

     Il peso netto deve essere espresso in chilogrammi interi arrotondando in meno le frazioni inferiori a 500 grammi ed in più quelle da 500 grammi e superiori.

     I filati accertati, ove non vengano subito estratti con pagamento della imposta, devono essere custoditi in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

     Le quantità di prodotti che si vogliono estrarre saranno accertate direttamente all'uscita dalle fabbriche o dai detti magazzini, e portate in scarico sul registro di cui sopra.

     Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilance e gli strumenti necessari per l'accertamento dei prodotti agli effetti della imposta.

     Al registro di carico e scarico di cui al primo comma devono essere allegate le dichiarazioni di introduzione e quelle di estrazione presentate dal fabbricante, e munite delle attestazioni di verifica da parte degli agenti finanziari.

 

          Art. 15. Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.

     Le fabbriche sottoposte a vigilanza saltuaria sono soggette a verifiche e riscontri da parte della finanza, per accertare che i quantitativi di filati in esse ottenuti corrispondono con i dati esposti nelle dichiarazioni di lavoro.

     Accertata la regolarità di dette dichiarazioni, la Sezione dell'Ufficio tecnico e delle imposte di fabbricazione provvede alla liquidazione della imposta dovuta e consente la estrazione della merce previa esibizione, da parte del fabbricante, della relativa quietanza di Tesoreria e della dichiarazione di estrazione munita della attestazione di verifica da parte del personale finanziario.

     Le quantità di prodotti accertati e non estratti debbono essere custoditi in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

     Il movimento dei prodotti nelle fabbriche in parola è tenuto in evidenza dalla Sezione dell'U.T.I.F. su un apposito registro di carico e scarico, nel quale il carico è costituito dai prodotti risultanti dalla dichiarazione di lavoro, e lo scarico dalle quantità estratte.

     Tanto le dichiarazioni di lavoro, munite della liquidazione della imposta, quanto le dichiarazioni di estrazioni provviste dell'attestazione di verifica da parte del delegato della finanza, debbono essere allegate al sopraindicato registro.

 

          Art. 16. Pagamento del tributo.

     I filati non potranno essere estratti dallo stabilimento se non previo pagamento del tributo.

     Essi tuttavia possono essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per la esportazione all'estero o per il passaggio alle fabbriche di filati cucirini, o ai magazzini di cui al successivo art. 17.

     Il pagamento della imposta deve essere effettuato dai fabbricanti mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

     (Omissis) [7].

     Nel caso che vengano presentate dichiarazioni di lavoro suppletive, la imposta relativa deve essere pagata anticipatamente e la rispettiva quietanza allegata alla dichiarazione stessa.

 

          Art. 17. Magazzini di commercianti all'ingrosso.

     Alle ditte esercenti il commercio all'ingrosso di filato può essere consentito il deposito dei filati stessi, per i quali non sia stata ancora pagata l'imposta, in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

     Le ditte commerciali, che abbiano ottenuta la concessione di cui al precedente comma, devono prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento doganale e corrispondere previamente l'imposta sui filati che vengono estratti per il consumo.

 

          Art. 18. Abbuoni e restituzioni d'imposta sui prodotti esportati.

     Sui filati esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica, o dai magazzini di cui all'articolo precedente, alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dal competente ufficio finanziario.

     E' concessa la restituzione dell'imposta pagata sui filati e su altri manufatti tessili esportati all'estero, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

     L'abbuono e la restituzione dell'imposta vengono accordate non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

     Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

     Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al ricupero del tributo, è stabilito in cinque anni.

 

          Art. 19. Abbuono d'imposta sui prodotti distrutti.

     Nel caso di distruzione di filati esistenti nei magazzini di fabbrica, è accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione, purchè sia provato che la distruzione è avvenuta esclusivamente per causa di forza maggiore.

 

          Art. 20. Controversie doganali.

     Nelle controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 21. Modalità per la riscossione coattiva del tributo.

     Le somme dovute a titolo d'imposta, o indebitamente abbuonate o restituite, sono riscosse dal contabile doganale secondo le norme del testo unico approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Contro l'ingiunzione, può farsi opposizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

     L'opposizione non è ammissibile se non sia stata preceduta dal pagamento della somma richiesta.

 

          Art. 22. Recupero - Estinzione dell'azione.

     Il diritto della finanza alla percezione della imposta si prescrive in dieci anni nei casi di frode ed in cinque anni negli altri casi. Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per le deficienze riscontrate nei magazzini, dalla data del verbale di accertamento delle deficienze stesse.

     Nel caso che sia esercitata l'azione penale per un reato previsto nel presente decreto, la prescrizione di cui al comma precedente è interrotta, ed il nuovo periodo di prescrizione decorrerà dalla data del provvedimento che chiude il procedimento penale.

     La prescrizione dell'azione penale non estingue il diritto alla riscossione dell'imposta, qualora non si sia verificata la prescrizione di cui al 1° comma.

 

          Art. 23. Rimborso del tributo.

     Il fabbricante ha diritto al rimborso della imposta indebitamente pagata per errore di liquidazione, purchè ne faccia domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

 

          Art. 24. Privilegio.

     Le materie prime, i prodotti, il macchinario, gli impianti e il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta e dei diritti fiscali accessori a preferenza di ogni altro creditore.

     Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario, gli impianti e tutto il materiale mobile nonchè i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

 

Capo II

DEI REATI E DELLE PENE

 

          Art. 25. Fabbricazione clandestina [8]

     Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti elencati all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti ed ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

     E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia.

     Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale [9] .

 

          Art. 26. Sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento della imposta. [10]

     Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo di prodotti al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.

     I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le case adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale [11] .

 

          Art. 27. Lavorazione di prodotti in violazione alle dichiarazioni di lavoro. [12]

     La lavorazione dei prodotti di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con la legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, eseguita in tempi diversi da quelli specificati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro, è punita con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

     La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per le qualità e le quantità di filati che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro.

     Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

 

          Art. 28. Irregolare tenuta dei registri.

     Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a L. 300.000 [13] .

     Alla stessa pena soggiace chi rifiuta di presentare i registri medesimi o di far ispezionare le scritture e le contabilità previste nel precedente art. 8.

 

          Art. 29. Manomissione di congegni, bolli e sigilli.

     Chiunque manometta o alteri in qualsiasi modo i congegni, i bolli e i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

     Qualora si verifichi il caso della violazione colposa sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.

 

          Art. 30. Ritardo nel pagamento del diritto di licenza.

     Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'applicazione di una ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

 

          Art. 31. Altre violazioni.

     Qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto è punita con l'ammenda da L. 30.000 a L. 300.000 [14].

 

          Art. 32. Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato.

     Il contravventore, che debba rispondere di reati preveduti nel presente decreto, è tenuto, qualora sia obbligato al pagamento del tributo, ad eseguire il pagamento stesso entro 30 giorni dalla data della contestazione, indipendentemente dalla definizione del giudizio penale.

     Sulle somme non pagate entro il termine suddetto è dovuta la indennità di mora del 6%.

 

          Art. 33. Conversione delle pene pecuniarie in pene corporali.

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto in conformità di quanto dispone l'art. 136 del Codice penale.

 

          Art. 34. Prescrizione dei reati.

     I reati previsti dal presente decreto si prescrivono in cinque anni se trattasi di delitti, in tre anni se trattasi di contravvenzioni.

 

Capo III

PROCEDURE CONTRAVVENZIONALI

 

          Art. 35. Esecuzione delle condanne – Privilegi.

     Nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, spetta anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento.

 

          Art. 36. Ripartizione delle multe tra gli scopritori.

     Per la ripartizione delle multe e delle ammende relative a violazioni del presente decreto, saranno applicate le norme della legge doganale e del relativo regolamento, in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

 

          Art. 37. Processi verbali.

     I processi verbali di accertamento dei reati sono compilati dai funzionari od agenti scopritori e saranno trasmessi alla Intendenza di finanza per il loro ulteriore corso, previa liquidazione da parte della Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dei diritti dovuti e della penalità.

 

          Art. 38. Decisioni amministrative.

     In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.

     La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

     L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti dovuti.

     La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza provvede sulle spese e può disporre la confisca nei casi in cui questa è comminata dal presente decreto.

     L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti [15] .

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 39. Denuncia delle giacenze.

     Sono soggetti ad imposta i prodotti contemplati nell'articolo 2 ed i manufatti da essi ottenuti che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino giacenti in quantità rispettivamente superiore ai 5 quintali presso le filature, le tessiture od altri stabilimenti e per i quali non sia stata pagata l'addizionale sul prezzo dei manufatti tessili ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

     I detentori dei suindicati prodotti hanno l'obbligo di farne denuncia alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Nella denuncia deve essere indicato:

     a) per i prodotti contemplati nell'art. 2: la qualità delle fibre di cui sono composti, la quantità in peso e, quando sia previsto, la lunghezza per chilogrammo dei filati secondo le discriminazioni adottate nell'articolo stesso;

     b) per i manufatti: la quantità in peso, la qualità della fibra dei corrispondenti filati; e, per quelli misti: la qualità delle fibre e la fibra dominante in peso, ed, ove occorra, la indicazione delle fibre più tassate ai sensi dell'art. 2, n. 13, lettera e). Dovrà anche essere indicato, quando sia in uso, il numero, l'articolo o denominazione di fabbrica sotto cui i manufatti sono prodotti e messi in commercio con riferimento ai relativi cataloghi, listini o campionari.

     L'imposta sulle giacenze contemplate dal presente articolo è liquidata:

     1) per i prodotti di cui alla lettera a): in base alle aliquote stabilite con l'art. 2;

     2) per i manufatti di cui alla lettera b): in base alle aliquote stabilite per i corrispondenti filati con applicazione della aliquota media allorquando per detti filati siano previste aliquote diverse secondo la lunghezza per chilogrammo. Il denunciante potrà tuttavia ottenere l'applicazione dell'aliquota d'imposta propria ad ogni manufatto, soltanto nel caso che ne faccia richiesta nella stessa denuncia e ponga l'Amministrazione in grado di eseguire sicuri accertamenti per tutti i manufatti denunciati compresi quelli esitati dalla data della entrata in vigore del presente decreto fino a quella degli accertamenti stessi.

     Per i filati di fibre tessili artificiali e per i manufatti delle stesse fibre, o contenenti le fibre medesime, la liquidazione della imposta sulle giacenze sarà fatta detraendo il tributo già corrisposto.

     La Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla liquidazione della imposta sulle giacenze e la notifica al denunciante. Questi entro venti giorni dalla ricevuta notifica deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

     Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta la indennità di mora del 6%.

 

          Art. 40. Prodotti destinati all'esportazione.

     Il pagamento della imposta sui prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e denunciati ai sensi dell'articolo precedente, può essere sospeso fino al centoventesimo giorno dalla data stessa per quei prodotti che nella denuncia siano stati espressamente dichiarati come destinati alla esportazione.

     La spedizione della merce all'estero dovrà essere preventivamente notificata alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui è stata presentata la denuncia. L'abbuono della imposta sospesa verrà concesso allorquando sarà fornita la prova che la merce è stata esportata entro il termine di cui al precedente comma. Tale prova sarà data mediante la bolletta doganale di esportazione e copia della fattura di vendita, vidimata dalla dogana, nella quale la merce deve risultare descritta in modo da potersi identificare per quella indicata nella denuncia.

     Il diritto all'abbuono deve, a pena di decadenza, essere fatto valere entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 41. Restituzione d'imposta per i prodotti esportati.

     La restituzione della imposta, di cui all'art. 18, è accordata per i prodotti che siano presentati e dichiarati alla dogana per la esportazione a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Possono tuttavia ammettersi alla restituzione i prodotti presentati e dichiarati per la esportazione dai fabbricanti e commercianti all'ingrosso anche prima di tale data, purchè alla dichiarazione di esportazione da presentarsi alla dogana sia allegato un certificato della competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante trattarsi di prodotti per i quali sia stata pagata l'imposta di cui si chiede la restituzione.

 

          Art. 42. Denuncia omessa od infedele – Penalità.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 39, o presenti denuncia infedele, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

 

          Art. 43. Riscossione della imposta in abbonamento.

     L'imposta prevista dal presente decreto su richiesta di parte o di ufficio, per il primo biennio di applicazione, può essere riscossa in abbonamento per tutte o per alcune delle categorie produttrici dei filati di produzione nazionale considerati nell'art. 2.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [17].

     Nel caso della riscossione dell'imposta a termini del comma 15 del presente articolo si tiene conto, nella determinazione del canone per ciascuna categoria, della incidenza delle restituzioni sui prodotti destinati alla esportazione; nessun rimborso verrà effettuato da parte dell'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati, per i quali la imposta si paga in abbonamento, e dei rispettivi manufatti e confezioni.

     Il decreto del Ministro per le finanze, che dispone la riscossione dell'imposta mediante abbonamento, stabilisce le tariffe per le singole categorie in relazione ai criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè le modalità di accertamento: esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Chi omette di presentare le dichiarazioni prescritte o presenta dichiarazioni infedeli è passibile della multa di cui all'art. 42.

     (Omissis) [18].

 

          Art. 44. Denuncia delle giacenze nel caso di riscossione dell'imposta in abbonamento.

     Nei casi in cui l'imposta sia riscossa in abbonamento, l'obbligo delle dichiarazioni delle giacenze in conformità dell'art. 39 sussiste per i prodotti indicati all'articolo stesso sotto la lettera a) da parte delle ditte produttrici.

     La imposta corrispondente potrà essere determinata per ciascuna categoria nel decreto del Ministro previsto nell'articolo precedente, tenuto conto della quota destinata alla esportazione.

 

          Art. 45. Applicazione della imposta col sistema forfettario.

     L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui all'allegato B al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per il periodo che va dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni, restando sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato L al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

     Detta somma di lire 47 milioni è commisurata ad un quantitativo di merci pari ad un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo dal 29 gennaio 1940 al 28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, ed al netto delle restituzioni di imposta sulle fibre tessili artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

     Qualora per il periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con la anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella cui è commisurata l'imposta globale, la somma di 47 milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

     L'imposta globale di cui al primo comma deve essere versata entro il 31 dicembre 1946.

     In caso di ritardato pagamento sarà dovuta una indennità di mora applicata nella misura del 6% sull'importo della somma dovuta e non pagata.

     Qualora, in applicazione del disposto del terzo comma del presente articolo, e dal confronto con un ventesimo delle estrazioni relative al periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 risultasse dovuta una maggiore somma di quella come sopra stabilita e pagata, la differenza dovrà essere versata entro il 28 febbraio 1947, mentre per l'eventuale supero sarà provveduto per il rimborso nei modi di legge.

     Per il periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 1946 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la imposta di cui al 1° comma sarà liquidata proporzionalmente e in aggiunta ai 47 milioni ivi stabiliti.

 

          Art. 46. Verifiche e controlli.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri presso il competente organo dell'Associazione nazionale fra i produttori di fibre tessili artificiali ed affini in Milano, nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti alle attività delle fabbriche stesse.

 

          Art. 47. Fibre artificiali esportate durante il regime forfettario.

     Agli effetti del comma secondo dell'art. 9 dell'allegato B del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la restituzione dell'imposta sui prodotti estratti dalle fabbriche a tutto il 31 dicembre 1946 ed impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibra artificiali o misti con fibra artificiale che saranno esportati con bolletta doganale entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, farà carico esclusivamente ed in solido alla industria delle fibre tessili artificiali, fermo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere per intero la imposta forfettariamente dovuta al netto di qualsiasi onere.

 

          Art. 48. Abrogazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto resta abrogata la imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui all'allegato B al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal regio decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546, modificato dall'allegato L al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

 

          Art. 49.

     Per gli acquisti di prodotti tessili eseguiti entro il 31 dicembre 1946, il diritto di corrispondere l'imposta generale sulle entrate, in esenzione da sanzione, previsto nell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 528, può essere fatto valere entro il 31 gennaio 1947.

     Nello stesso termine del 31 gennaio 1947 può essere soddisfatta in esenzione da penalità l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili in cui al precedente articolo, non corrisposta in termini di legge.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 50. Riorganizzazione degli Uffici e dei ruoli del personale.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato, d'intesa col Ministro per il tesoro, a provvedere con suo decreto ad una nuova ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e alla riorganizzazione dei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, in dipendenza delle necessità di servizio che si renderanno necessarie a seguito dell'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 51. Autorizzazione di spesa.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni.

 

          Art. 52. Norme di applicazione.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare con propri decreti le modalità occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 53. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 19 ottobre 1951, n. 1152.

[2] Numero soppresso dall'art. 14 del D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427.

[3] Numero soppresso dall'art. 14 del D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427.

[4] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427.

[7] Comma soppresso dall'art. 12 del D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[9] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 14 febbraio 1954, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[11] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 14 febbraio 1954, n. 5.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[16] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1949, n. 940.

[17] Comma abrogato dall'art. 11 della L. 22 marzo 1951, n. 205.

[18] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1949, n. 940.