§ 95.19.21 - D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427 .
Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/12/1948
Numero:1427


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di [...]
Art. 3.      L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la [...]
Art. 4.      La sovrimposta di confine di cui al precedente articolo si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella C allegata al decreto legislativo del Capo [...]
Art. 5.      L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione delle aliquote di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si applica anche ai prodotti che abbiano assolto i tributi vigenti [...]
Art. 6.      La differenza d'imposta dovuta, in applicazione del precedente art. 5, dovrà essere versata all'Erario entro quindici giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione da parte degli [...]
Art. 7.      Colui che ometta la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulla quantità [...]
Art. 8.      Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 9.      L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, fino a tutto il 3 gennaio 1951, continuerà ad essere riscossa mediante abbonamento annuale sulla base delle aliquote di imposta [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Nei casi contemplati dal precedente art. 11, l'imposta deve essere pagata di volta in volta anticipatamente all'atto della presentazione delle dichiarazioni di lavoro.
Art. 13.      All'art. 3 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
Art. 14.      E' soppresso il disposto di cui ai numeri 10 e 11 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, ferma rimanendo l'applicazione dell'imposta sui filati impiegati nella fabbricazione [...]
Art. 15.      L'esercente che ometta di presentare la dichiarazione prescritta dal precedente art. 11 o presenti dichiarazione infedele o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta [...]
Art. 16.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in [...]


§ 95.19.21 - D.L. 20 dicembre 1948, n. 1427 [1].

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(G.U. 21 dicembre 1948, n. 296).

 

Parte I

BIRRA

 

     Art. 1. [2]

     La imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 300 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

 

          Art. 2.

     La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

 

Parte II

OLI DI SEMI

 

          Art. 3.

     L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 3000 per quintale di prodotto.

     E' soppresso il diritto erariale di cui al comma secondo dell'art. 1 dell'allegato F al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

 

          Art. 4.

     La sovrimposta di confine di cui al precedente articolo si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella C allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

 

Parte III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE IMPOSTE

 

          Art. 5.

     L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione delle aliquote di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si applica anche ai prodotti che abbiano assolto i tributi vigenti precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

     A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro quindici giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo la rispettiva competenza.

 

          Art. 6.

     La differenza d'imposta dovuta, in applicazione del precedente art. 5, dovrà essere versata all'Erario entro quindici giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione da parte degli uffici competenti.

     Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido:

     a) 17,50% per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 16,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 13% per la birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 10% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

     e) 8% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 3% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

 

          Art. 7.

     Colui che ometta la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulla quantità non denunciata tempestivamente, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

 

Parte IV

FILATI

 

          Art. 8.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1)

Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascami o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

 

 

a)

fino a

12.000

metri

 

 

L.

20

 

 

b)

più di

12.000

fino a

20.000

metri

"

36

 

 

c)

"

20.000

"

30.000

"

"

56

 

 

d)

"

30.000

"

44.000

"

"

80

 

 

e)

"

44.000

"

61.000

"

"

150

 

 

f)

"

61.000

"

78.000

"

"

220

 

 

g)

"

95.000

"

52.000

"

"

300

 

 

h)

"

78.000

"

95.000

"

"

380

 

 

i)

"

95.000

"

112.000

"

"

470

 

 

l)

"

129.000

"

145.000

"

"

570

 

 

m)

"

145.000

"

163.000

"

"

680

 

 

n)

"

163.000

"

180.000

"

"

820

 

 

o)

"

180.000

"

210.000

"

"

1100

 

 

p)

"

210.000

"

244.000

"

"

1400

 

 

q)

"

244.000

metri ...................................

1700

 

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

4)

Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

 

a) fino a 20.000 metri L. 7 per ogni mille metri;

 

b) più di 20.000 metri L. 8 per ogni mille metri.

 

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

      (Omissis) [3].

     Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con i filati di cui al presente articolo, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 9.

     L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, fino a tutto il 3 gennaio 1951, continuerà ad essere riscossa mediante abbonamento annuale sulla base delle aliquote di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

 

          Art. 10. [4]

 

          Art. 11. [5]

     I fabbricanti, che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

     Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi.

     I fabbricanti, che sogliono lavorare saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie possono essere ammessi a presentare di volta in volta, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, con a corredo la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta corrispondente al quantitativo complessivo dei filati, oggetto della dichiarazione, per ciascun titolo. In tal caso, in ogni mese solare, non può essere presentata più di una dichiarazione di lavoro, salva la facoltà di presentare la dichiarazione suppletiva ammessa dal penultimo comma del presente articolo.

     La dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

     b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

     c) il quantitativo di filati da produrre giornalmente, distintamente per titolo per ogni filatoio continuo o intermittente, con l'indicazione dei rispettivi fusi impiegati e delle ore giornaliere di lavoro, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un normale turno di 8 ore di lavoro;

     d) la produzione totale giornaliera di filati, sempre distintamente per titoli;

     e) il quantitativo complessivo di filati da produrre, nel periodo di lavorazione dichiarato.

     Nella dichiarazione di cui sopra il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione stessa, senza aver prima presentato dichiarazione suppletiva di lavoro.

     I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50% di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Nei casi contemplati dal precedente art. 11, l'imposta deve essere pagata di volta in volta anticipatamente all'atto della presentazione delle dichiarazioni di lavoro.

     A richiesta di parte, qualora venga presentata una dichiarazione di lavoro per una lavorazione stagionale, può essere consentito che l'imposta globale relativa sia versata in rate bimestrali anticipate, quando la lavorazione avvenga in più di due mesi consecutivi.

     Per la prima rata bimestrale la relativa quietanza deve essere allegata alla dichiarazione di lavoro.

     Le rate bimestrali successive saranno versate entro la prima quindicina del mese precedente a ciascun bimestre di lavorazione.

     E' soppresso il quarto comma dell'art. 16 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

 

          Art. 13.

     All'art. 3 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12".

 

          Art. 14.

     E' soppresso il disposto di cui ai numeri 10 e 11 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, ferma rimanendo l'applicazione dell'imposta sui filati impiegati nella fabbricazione di cucirini, di cordami, di spago, di forzina, di rafforzina, di lusino e simili.

     [6].

 

          Art. 15.

     L'esercente che ometta di presentare la dichiarazione prescritta dal precedente art. 11 o presenti dichiarazione infedele o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta sulle quantità non denunciate tempestivamente.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 18 febbraio 1949, n. 27. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 8 settembre 1951, n. 750.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 22 marzo 1951, n. 205.

[5] Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall' art. 7 del D.L. 18 marzo 1952, n. 117.

[6] Comma abrogato dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029.