§ 95.19.27 - Legge 22 marzo 1951, n. 205.
Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:22/03/1951
Numero:205


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947 n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati [...]
Art. 2.      Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro per le finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Le riduzioni previste dal precedente art. 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono al competente Ufficio tecnico delle [...]
Art. 5.      Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbricanti sono tenuti a versare, [...]
Art. 6.      Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino [...]
Art. 7.      Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo [...]
Art. 8.      Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 9.      Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad [...]
Art. 10.      L'ammenda prevista dall'art. 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza [...]
Art. 11.      Sono abrogati: l'art. 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27; l'ultimo comma dell'art. 1 e gli articoli 3 e 4 della [...]


§ 95.19.27 - Legge 22 marzo 1951, n. 205. [1]

Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

(G.U. 7 aprile 1951, n. 80).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947 n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino al 3 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

     Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre.

 

          Art. 2.

     Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro per le finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero.

     Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

     Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

 

          Art. 3. [2]

     Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

     La riduzione del canone di cui al precedente comma spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

     Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

     Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica - compreso nello stesso recinto - nel quale siano stati installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il gruppo di filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati e in quella dei cardati, il gruppo dei selfacting dal gruppo dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad aletta).

     Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

     Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 4.

     Le riduzioni previste dal precedente art. 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattività denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

     La riduzione del canone in ogni caso non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e, quando la denuncia è fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non può avere decorrenza anteriore all'ora della denunzia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza.

     Le denuncie telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta.

     Qualora la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente non meno di dodici ore prima della ripresa stessa [3] .

 

          Art. 5.

     Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio [4] .

     Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone di ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

 

          Art. 6.

     Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino proprietarie delle fabbriche stesse e dei relativi macchinari sono tenute a prestare, nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, una cauzione corrispondente al 50 per cento dell'ammontare della rata mensile del canone annuale. Le ditte invece che gestiscono fabbriche (compresi i macchinari) in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari all'ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

     Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di disporre la custodia dei filati già prodotti e da produrre, anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica, assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata. L'Amministrazione, finchè la ditta morosa interessata non abbia estinto il suo debito arretrato, potrà tuttavia consentire parziali estrazioni dei filati dagli anzidetti magazzini, col versamento in Tesoreria del valore del prodotto estratto a scomputo parziale o totale del debito stesso.

 

          Art. 7.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano.

     Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

     a) melton (follato);

     b) velour (follato, garzato, vellutato);

     c) drapè (follato, garzato, tipo castoro);

     la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

 

          Art. 8.

     Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta.

     "La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto.

     "Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crêpes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi".

 

          Art. 9.

     Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

     Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione.

     I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta è liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati con l'applicazione delle aliquote previste in legge.

 

          Art. 10.

     L'ammenda prevista dall'art. 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati: l'art. 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27; l'ultimo comma dell'art. 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'art. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 4, D.L. 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 febbraio 1954, n. 5.

[3]  Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito dalla L. 8 dicembre 1961, n. 1266.

[4]  Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito dalla L. 8 dicembre 1961, n. 1266.