§ 95.19.19 - D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200 .
Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:06/10/1948
Numero:1200


Sommario
Art. 1.      La imposta interna di fabbricazione dello spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 [...]
Art. 2.      Agli spiriti classificati di 2 categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi [...]
Art. 5.      Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:
Art. 6.      Le misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al precedente art. 3, si applicano agli alcoli gravati d'imposta [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
Art. 9. 
Art. 10.      Il disposto dell'art. 34 del testo unico dell'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, va inteso nel senso che le materie prime impiegate nella fabbricazione [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.     
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.     
Art. 17. 
Art. 18.      Il regime fiscale, accordato dagli articoli 12 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è esteso allo spirito di vino in carico, all'atto di entrata in vigore del presente [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Lo spirito, non denaturato, destinato alla minuta vendita, dev'essere condizionato in recipienti di capacità non superiore a due litri, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, la [...]
Art. 21.      E' considerato fabbricante anche chiunque, non avendo fabbricato lo spirito sia nazionale che estero, lo metta in commercio in recipienti a norma del precedente art. 20. In tal caso si considera [...]
Art. 22.      Lo spirito posto in regola con le disposizioni del precedente art. 20, non è soggetto ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.
Art. 23.      Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti la minuta vendita sono ammessi alla regolarizzazione, a norma del disposto del precedente art. 20, della [...]
Art. 24.      Le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni da applicarsi ai recipienti di spirito destinato alla minuta vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 25.      Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 24 del presente decreto saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni di cui agli [...]
Art. 26.      Chiunque esegua il condizionamento dello spirito non denaturato nei modi previsti dal precedente art. 20 senza licenza è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000 e lo spirito oggetto della [...]
Art. 27.      Lo spirito non denaturato che, negli esercizi di minuta vendita, comprese le farmacie, venga trovato dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in condizioni diverse [...]
Art. 28.      Gli spiriti condizionati nei recipienti di cui all'art. 20 che nella gradazione non corrispondono alle indicazioni apposte dal fabbricante nell'etichetta applicata sui recipienti, sono [...]
Art. 29.      L'art. 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma dell'art. 9 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito [...]
Art. 30.      La imposta interna di fabbricazione sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite [...]
Art. 31.      L'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine accordata al benzolo impiegato nella fabbricazione dei prodotti contemplati dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio [...]
Art. 32.      Le nuove misure d'imposta, stabilite con il precedente art. 30 si applicano anche sul benzolo sia greggio che puro o raffinato che abbia già assolto la precedente aliquota d'imposta e che, al [...]
Art. 33.      La imposta dovuta, in applicazione dell'art. 32 del presente decreto, sulle giacenze e sul prodotto viaggiante, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 [...]
Art. 34.      L'esercente che ometta la denuncia di cui all'art. 32 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza d'imposta [...]
Art. 35.      Per l'accertamento e liquidazione dell'imposta sul benzolo valgono, oltre che le disposizioni legislative richiamate all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, anche le [...]
Art. 36.      Nei casi in cui occorra prestare nuove cauzioni oppure procedere all'adeguamento di quelle esistenti, per effetto di aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e dei diritti erariali [...]
Art. 37.      Fra l'ultimo e penultimo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, è inserito il comma seguente:
Art. 38.      L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro i termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia d'imposte di fabbricazione è soggetto alla [...]
Art. 39.      Le variazioni previste dal precedente art. 29 non si applicano al vermouth, fabbricato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se, alla stessa data, trovisi tuttora [...]
Art. 40.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato [...]


§ 95.19.19 - D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200 [1].

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

(G.U. 6 ottobre 1948, n. 233).

 

Parte I

IMPOSTA SULL'ALCOOL

Misura dell'imposta

 

     Art. 1.

     La imposta interna di fabbricazione dello spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali agli effetti del presente decreto sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1 categoria [2].

 

          Art. 2.

     Agli spiriti classificati di 2 categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 4000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo [3].

     Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

     Gli spiriti di 2 categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Società cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.

     (Omissis) [4].

 

Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione

 

          Art. 3. [5]

     Sugli alcoli di 1 categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

     1) per gli alcool di 1 categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;

     2) per l'alcole di 1 categoria proveniente dalla canna gentile: L. 24.000 per ettanidro;

     3) per l'alcole di 1 categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

     4) per l'alcole di 2 categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;

     5) per l'alcole di 2 categoria proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro.

 

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati o ad essi parificati

 

          Art. 4.

     Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito, per gli alcoli di 1 categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 12.000, per ogni ettanidro [6].

     In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2 categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

 

Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto

 

          Art. 5.

     Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

     1) per gli spiriti di 1 categoria per ogni ettanidro L. 8000;

     2) per gli spiriti di 2 categoria per ogni ettanidro L. 7400.

     Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.

     Sullo spirito di 1 categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.

 

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti

 

          Art. 6.

     Le misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al precedente art. 3, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

     Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le misure d'imposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, ed, ove tuttora dovuti, i diritti erariali previsti per gli alcoli di 1 categoria.

     La riduzione del diritto erariale sugli alcoli di 1 categoria denaturati, conseguente al disposto del precedente art. 4, non si applica agli alcoli già denaturati esistenti presso le fabbriche ed opifici di rettificazione, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, nè a quelli puri già spediti in cauzione alla medesima data dalle fabbriche ed opifici predetti per essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti d'impiego.

 

Premi di denaturazione per gli spiriti di 2 categoria

 

          Art. 7. [7]

     Fino alla concorrenza del 25% della produzione di spiriti di 2 categoria di ciascuna fabbrica, per gli spiriti e loro residui di 2 categoria che siano sottoposti, a norma delle vigenti disposizioni, a denaturazione, è concesso un premio nella misura di L. 4000 per ettanidro.

     Il disposto del presente articolo si applica, entro i limiti della suindicata quota percentuale, agli spiriti di 2 categoria prodotti e denaturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali

 

          Art. 8.

     Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:

     a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;

     b) il Comune, la via, il numero e la località dove si trova la fabbrica;

     c) i locali di cui si compone la fabbrica;

     d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;

     e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;

     f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato è destinato;

     g) il procedimento di lavorazione seguìto e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.

     Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.

 

Abbuoni d'imposta all'esportazione

 

          Art. 9. [8]

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, previsto per alcuni prodotti dagli articoli 1 e 5 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, nonchè dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcool impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore, di altri prodotti che siano destinati alla esportazione.

 

Agevolezze fiscali speciali

 

          Art. 10.

     Il disposto dell'art. 34 del testo unico dell'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, va inteso nel senso che le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e lo spirito denaturato non sono soggetti ad alcun tributo locale.

 

Agevolezze fiscali per lo spirito di vino destinato

alla preparazione del cognac, col sistema dell'invecchiamento

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12. [10]

 

          Art. 13.

     Nel caso di divergenza tra l'esercente e l'Amministrazione sulla qualificazione dello spirito, agli effetti del precedente art. 12, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 14. [11]

 

          Art. 15. [12]

 

          Art. 16.

     E' consentito il passaggio in cauzione del prodotto in corso di invecchiamento da un magazzino d'invecchiamento ad altro analogo magazzino. Detto passaggio deve essere accompagnato, oltre che dalla bolletta di cauzione, da un documento dal quale risultino la data di introduzione del prodotto nel primo magazzino di invecchiamento, lo stato di liquidazione dei cali di giacenza e l'aliquota d'imposta gravante, tenuto conto dell'invecchiamento maturato.

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

 

          Art. 17. [15]

 

          Art. 18.

     Il regime fiscale, accordato dagli articoli 12 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è esteso allo spirito di vino in carico, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in magazzini d'invecchiamento cognac regolati dalla precedente legislazione fiscale in materia.

 

Trattamento delle acquaviti diverse dal cognac

 

          Art. 19. [16]

 

Norme per la minuta vendita dello spirito

 

          Art. 20.

     Lo spirito, non denaturato, destinato alla minuta vendita, dev'essere condizionato in recipienti di capacità non superiore a due litri, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione del prodotto, la quantità del contenuto espressa in idrato ed il suo grado alcoolico reale, il nome del produttore e il Comune ove esiste la fabbrica di origine.

     Per il prodotto nazionale condizionato, a norma del disposto del precedente comma, nelle fabbriche di origine, dovrà all'esterno dei recipienti essere indicato, oltre che il nome della ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica, anche il numero della relativa licenza fiscale di esercizio.

     Per il prodotto estero invece, condizionato del pari a norma del detto disposto, prima della sua importazione nello Stato, dovrà bensì indicarsi la ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica senza che occorra alcun riferimento a licenza.

     Per lo spirito, sia nazionale sia estero, condizionato nei modi anzidetti, rispettivamente dopo la estrazione dalla fabbrica nazionale di origine o posteriormente alla sua importazione nello Stato, oltre all'indicazione della ditta produttrice e della ubicazione della fabbrica di origine, dovrà indicarsi sempre la ditta che ha eseguito il condizionamento ed il Comune ove questo ha luogo, con riferimento al numero della licenza fiscale di esercizio.

     I recipienti anzidetti debbono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto.

 

          Art. 21.

     E' considerato fabbricante anche chiunque, non avendo fabbricato lo spirito sia nazionale che estero, lo metta in commercio in recipienti a norma del precedente art. 20. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.

     Il fabbricante deve munirsi di licenza di esercizio soggetta al diritto annuale di L. 600; esso può essere esonerato dal pagamento di detto diritto qualora abbia già pagato altro diritto di licenza fiscale di fabbricazione a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta sugli spiriti.

     Devono altresì munirsi di licenza fiscale soggetta al diritto annuale di L. 100 gli esercenti la minuta vendita di spirito condizionato a norma del precedente art. 20. Anche detti esercenti sono esonerati dal pagamento del diritto annuale di L. 100 quando l'abbiano già pagato per la vendita di liquori, profumerie od essenze per liquori.

     La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta, fabbrica od esercizio a cui si riferisce, è rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ed il relativo diritto fiscale deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio dell'anno solare e per gli stabilimenti od esercizi di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

 

          Art. 22.

     Lo spirito posto in regola con le disposizioni del precedente art. 20, non è soggetto ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

     Negli esercizi per la minuta vendita, comprese le farmacie, e nei locali annessi, anche se destinati od abitazione, lo spirito non denaturato non può trovarsi che in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente art. 20.

     Nelle farmacie tuttavia è consentito di tenere aperto, per le preparazioni farmaceutiche, un recipiente di capacità non superiore a due litri.

 

          Art. 23.

     Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti la minuta vendita sono ammessi alla regolarizzazione, a norma del disposto del precedente art. 20, della rimanenza di spirito sfuso da loro detenuto, senza pagamento di altro diritto di licenza.

     A tale uopo essi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando: la quantità di spirito detenuto da regolarizzare, il numero e la capacità dei recipienti che intendono adottare.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri sessanta giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile [17].

 

          Art. 24.

     Le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni da applicarsi ai recipienti di spirito destinato alla minuta vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     Fino a quando non verranno apprestati appositi contrassegni da applicarsi ai recipienti contenenti spiriti, ai detti recipienti saranno temporaneamente applicati i contrassegni di Stato in vigore per i liquori.

     Lo spirito potrà essere condizionato in recipienti fino a 1/4 di litro; da oltre 1/4 di litro fino a 1/2 litro; da oltre 1/2 litro fino a 4/5 di litro; da oltre 4/5 di litro fino a 1 litro; da oltre 1 litro fino a 1 litro e mezzo; da oltre 1 litro e mezzo fino a 2 litri.

     Il contrassegno sarà applicato a cura delle ditte esercenti nei modi da approvarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

 

          Art. 25.

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 24 del presente decreto saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

     Sanzioni per le violazioni alle norme che regolano il condizionamento e lo smercio dello spirito destinato alla minuta vendita

 

          Art. 26.

     Chiunque esegua il condizionamento dello spirito non denaturato nei modi previsti dal precedente art. 20 senza licenza è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000 e lo spirito oggetto della contestazione è considerato di contrabbando.

 

          Art. 27.

     Lo spirito non denaturato che, negli esercizi di minuta vendita, comprese le farmacie, venga trovato dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in condizioni diverse da quelle prescritte dal precedente art. 20, è considerato di contrabbando. In detti esercizi dopo tale data non può essere tenuto spirito non denaturato allo stato sfuso ancorchè munito di bolletta di legittimazione.

     Ferma restando ogni altra disposizione vigente sulla circolazione e sul deposito degli spiriti non in contrasto con le norme del presente decreto, è pure considerato di contrabbando lo spirito non denaturato trovato in circolazione in quantitativi compresi tra mezzo litro e cinque litri non condizionato nei recipienti prescritti dall'articolo 20.

 

          Art. 28.

     Gli spiriti condizionati nei recipienti di cui all'art. 20 che nella gradazione non corrispondono alle indicazioni apposte dal fabbricante nell'etichetta applicata sui recipienti, sono considerati di contrabbando.

     E' ammessa la tolleranza di 2/10 di grado in più o in meno.

 

Agevolezze fiscali per la preparazione dei vini, marsala e vermouth

 

          Art. 29.

     L'art. 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma dell'art. 9 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

     “Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70%. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth, è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

     “Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.

     “Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purchè la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare".

 

Parte II

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO

 

          Art. 30.

     La imposta interna di fabbricazione sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 7600 per quintale di prodotto greggio e di L. 10.100 per quintale di prodotto puro o raffinato.

 

          Art. 31.

     L'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine accordata al benzolo impiegato nella fabbricazione dei prodotti contemplati dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, è estesa all'uso del benzolo impiegato nella fabbricazione della gomma, degli insetticidi e dei disinfettanti.

     Sotto l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 8, la esenzione dall'imposta sul benzolo potrà essere accordata al benzolo che venga impiegato in altri usi industriali sempre diversi dalla preparazione dei carburanti.

 

          Art. 32.

     Le nuove misure d'imposta, stabilite con il precedente art. 30 si applicano anche sul benzolo sia greggio che puro o raffinato che abbia già assolto la precedente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi in recinti, spazi, o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sul prodotto comunque viaggiante con bolletta di cauzione con destinazione ad uso non esente dall'imposta sul benzolo.

     A tale scopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 33.

     La imposta dovuta, in applicazione dell'art. 32 del presente decreto, sulle giacenze e sul prodotto viaggiante, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione che gli Uffici effettueranno subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34.

     L'esercente che ometta la denuncia di cui all'art. 32 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

Parte III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 35.

     Per l'accertamento e liquidazione dell'imposta sul benzolo valgono, oltre che le disposizioni legislative richiamate all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, anche le disposizioni di cui al titolo II, n. 2, lettera c) dell'allegato E al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.

     Le stesse disposizioni previste dal punto 2 del titolo II dell'allegato E al citato decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, valgono per le importazioni dall'estero di prodotti soggetti a sovrimposta di confine, e per esse non va liquidato il diritto proporzionale previsto dal punto 10 del titolo I dell'allegato E al cennato decreto legislativo n. 76.

 

Cauzioni

 

          Art. 36.

     Nei casi in cui occorra prestare nuove cauzioni oppure procedere all'adeguamento di quelle esistenti, per effetto di aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e dei diritti erariali o in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, sono ammissibili le cauzioni e le integrazioni di cauzioni prestate anche mediante fideiussione da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettate sotto la propria responsabilità dall'Intendente di finanza competente per territorio.

     Qualora l'aumento delle cauzioni risulti inferiore ad 1/10 delle precedenti cauzioni le ditte sono esonerate da qualsiasi integrazione.

 

          Art. 37.

     Fra l'ultimo e penultimo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, è inserito il comma seguente:

     “Sotto l'osservanza delle cautele stabilite dall'Amministrazione, si può pure prescindere dalla prestazione della cauzione quando i trasporti avvengano in ferrovia, tramvia elettrica od a vapore, che facciano servizio di trasporto e deposito di merci, o per via di mare con navi di portata superiore a 20 tonnellate, purchè i prodotti siano accompagnati con scorta finanziaria, a spese degli interessati, dal magazzino di origine allo scalo ferroviario o marittimo di partenza e successivamente dallo scalo ferroviario o marittimo d'arrivo al magazzino fiduciario della ditta destinataria".

 

Sanzioni per il ritardato pagamento dei diritti di licenza in materia di imposte di fabbricazione

 

          Art. 38.

     L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro i termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia d'imposte di fabbricazione è soggetto alla pena pecuniaria da uno a tre volte i diritti di licenza stessi.

     In sede di decisione di ricorso al Ministro per le finanze, contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro per le finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'Intendente, fino ad un decimo.

 

          Art. 39.

     Le variazioni previste dal precedente art. 29 non si applicano al vermouth, fabbricato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se, alla stessa data, trovisi tuttora sotto vincolo fiscale.

     Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, il terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato A, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

 

          Art. 40.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 3 dicembre 1948, n. 1388.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 11 ottobre 1949, n. 707.

[6] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 16 settembre 1955, n. 836 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 18 agosto 1978, n. 506.

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.L. 3 dicembre 1953, n. 879.

[8] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 12 della L. 11 maggio 1981, n. 213.

[9] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[10] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[11] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[12] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[13] Comma abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[14] Comma abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[16] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.