§ 2.6.4 – R.D. 1 luglio 1926, n. 1361.
Regolamento per l'esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:01/07/1926
Numero:1361


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la [...]
Art. 1.      Le dichiarazioni sulla natura e sul titolo e le altre indicazioni relative alle sostanze di uso agrario ed ai prodotti agrari di cui al regio decreto-legge 15 ottobre [...]
Art. 2.      Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico, sulle bollette di spedizione ed altri documenti relativi alla vendita o [...]
Art. 3.      Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto di una dichiarazione del venditore o dello speditore della merce, nella quale devono essere [...]
Art. 4.      Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonchè le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal vettore ad [...]
Art. 5.      Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di carta, [...]
Art. 6.      Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri ben visibili ed in ogni caso non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sui [...]
Art. 7.      Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante stampi, a caratteri profondi e non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata [...]
Art. 8.      Chi detiene merci di cui al decreto-legge a scopo di vendita è tenuto a curare che le dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto-legge medesimo e dal presente [...]
Art. 9.      Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità contenute in un sacco, recipiente, imballaggio o forma originaria non è necessario ripetere le [...]
Art. 10.      Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione o di vendita di alcuni prodotti, a norma del decreto-legge, debbono essere fatte su [...]
Art. 11.      Le indicazioni prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento sui sacchi, recipienti ed imballaggi non sono obbligatorie
Art. 12.      I vini, gli olii, i burri, i formaggi, le conserve e gli sciroppi di provenienza estera debbono essere venduti nel regno col loro nome di origine
Art. 13.      Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti [...]
Art. 14.      Le dogane non devono permettere l'introduzione nel regno di merci che non corrispondano alle norme del decreto-legge e del presente regolamento
Art. 15.      Quando i vini di cui all'art. 13 sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno che le merci [...]
Art. 16.      Ferme restando le disposizioni dipendenti da trattati, convenzioni ed accordi con paesi esteri in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento e di quelli [...]
Art. 17.      I mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini presentati per l'esportazione debbono essere genuini, a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Tuttavia [...]
Art. 18.      I mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel regno se non dopo essere stati denaturati con calce fino [...]
Art. 19.      I vini esteri sono, di regola, esclusi dai punti franchi
Art. 20.      Gli aceti di spirito, i surrogati del burro, le conserve e gli sciroppi di frutta, destinati all'esportazione, possono essere colorati artificialmente, mediante [...]
Art. 21.      Le spedizioni in transito di merci di cui al decreto-legge, debbono essere accompagnate da campione suggellato della dogana, con l'accertamento dell'identità all'uscita [...]
Artt. 22. – 28. 
Art. 29.      Le indicazioni prescritte per i prodotti antiparassitari di cui ai comma a), b), f) e g) dell'art. 5 del decreto-legge, debbono contenere la denominazione precisa di [...]
Art. 30. 
Art. 31.      Per gli zolfi ramati, alle indicazioni di cui al precedente articolo, si deve aggiungere il contenuto in solfato di rame con la sola cifra corrispondente; ma se nella [...]
Art. 32.      Le cifre relative alla finezza degli zolfi al tubo Chancel si debbono ritenere come approssimative e quando, con ripetuti saggi, fatti sempre nelle condizioni [...]
Art. 33.      Per gli antiparassitari non indicati particolarmente nell'art. 5 del decreto-legge e che risultino formati da prodotti chimici definiti, come solfuro di carbonio, [...]
Art. 34.      Quando un prodotto antiparassitario è messo in commercio con nomi particolari, diversi da quelli adottati nel decreto-legge e nel presente regolamento, questo nome può [...]
Art. 35.      Le sementi messe in vendita per la seminagione debbono portare la dichiarazione del nome volgare della specie e della varietà nonchè della provenienza di essa, seguìta [...]
Art. 36.      I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti e delle proporzioni di essi, sulle quali sarà tollerata una differenza fino al 5 per [...]
Art. 37.      Per le sementi vendute sui pubblici mercati le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere riprodotte su cartelli ben visibili da collocarsi sulla merce in [...]
Art. 38.      La purezza delle sementi non deve essere inferiore al 95 per cento e la germinabilità non inferiore all'85 per cento. Però le sementi dichiarate selezionate non debbono [...]
Art. 39.      Le dichiarazioni relative alla purezza ed alla germinabilità delle sementi non sono obbligatorie per i semi di piante ortensi e di fiori messi in vendita in sacchetti o [...]
Art. 40.      Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai [...]
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.      Col nome di "mosto" o di "mosto d'uva" si intende il liquido che si ricava dalla pigiatura dell'uva anche se sia mescolato con la vinaccia o con parte di essa
Art. 44.      Durante la vinificazione è consentita l'aggiunta ai mosti dei seguenti prodotti: mosto concentrato, filtrato dolce, fermenti alcoolici, carbonato di potassio, carbonato [...]
Art. 45.      Ai mosti muti ed ai filtrati dolci è consentita l'aggiunta di acido tartarico, acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per ettolitro, [...]
Art. 46.      Ai vini è consentita l'aggiunta di mosto concentrato, filtrato dolce, acido tartarico, acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per [...]
Art. 47.      Le sostanze di cui è consentito l'uso a norma dei precedenti articoli 44, 45 e 46 si debbono adoperare sempre pure, per modo da non portare impurità nel mosto, nel [...]
Art. 48.      Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre alle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni, ecc.) sono [...]
Art. 49.      Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono consentiti i trattamenti e le manipolazioni permessi per i vini, ad eccezione delle aggiunte di mosto [...]
Art. 50.      Sono considerati come vini speciali i marsala, i vermut, i moscati, le mistelle ed i vini liquorosi in genere, e gli spumanti. Per essi, oltre ai trattamenti ed alle [...]
Art. 51.      E' vietato aggiungere ai mosti, ai mosti muti, ai filtrati dolci, ai mosti concentrati, ai vini ed ai vinelli
Art. 52.      E' proibito il taglio dei vini con i vinelli, con i secondi vini, con i vini d'uva secca e con i vini di frutta diverse dall'uva comunque preparati ed in genere con i [...]
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55.      Agli effetti dell'art. 16 del decreto-legge per vinaccia s'intende tanto il complesso delle parti solide d'uva, quanto le buccie ed i graspi presi separatamente od uniti [...]
Art. 56.      I decreti prefettizi previsti dal capoverso dell'art. 16 del decreto-legge per stabilire il termine oltre il quale è vietata la detenzione delle vinaccie debbono essere [...]
Art. 57.      Nelle province in cui è abituale l'aggiunta al vino di uve leggermente appassite ed ammostate, secondo la pratica detta "governo del vino all'uso toscano", i prefetti, [...]
Art. 58.      Nelle province in cui non è abituale la pratica detta "governo del vino all'uso toscano", i prefetti, su parere del direttore dell'istituto di vigilanza, possono [...]
Art. 59.      Trascorsi i termini stabiliti dai prefetti le vinaccie possono essere conservate, senza preventiva denaturazione, purchè siano
Art. 60.      Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli ai propri dipendenti deve presentare denuncia scritta, in carta libera, all'istituto di [...]
Art. 61.      I vinelli non possono essere messi in commercio nè detenuti per la vendita se contengono più del 5 per cento di alcool in volume, sul quale massimo, però, sarà [...]
Art. 62.      In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo alcoolico superiore a quello in esso previsto quando siano destinati alla distillazione o [...]
Art. 63.      Nella preparazione dell'aceto di vino sono consentiti
Art. 64.      E' vietato destinare all'acetificazione vini non genuini nonchè vini alterati per agrodolce o per girato o difettosi per muffaticcio od altro odore o sapore estranei
Art. 65.      Per la chiarificazione degli aceti è consentito l'uso del latte, nonchè degli altri chiarificanti indicati per i vini nel comma b) dell'art. 48
Art. 66.      Agli effetti degli articoli 18 e 19 del decreto-legge, è considerata come materia colorante anche il caramello o zucchero bruciato
Art. 67.      E' vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume od invasi dalle anguillule o che abbiano acquistato odori o sapori estranei disgustosi
Art. 68.      E' vietato aggiungere, agli aceti commestibili, acido acetico anche se puro
Art. 69.      Le denunce prescritte dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge debbono contenere il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del denunciante, il luogo dove è [...]
Art. 70. 
Art. 71.      Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli olii che si trovano nei magazzini di vendita di generi alimentari, sia all'ingrosso che al minuto
Art. 72.      Tra gli olii comunque raffinati, di cui all'art. 24 del decreto-legge, s'intendono compresi quelli estratti dalle sanse di oliva, purchè siano privi di qualsiasi [...]
Art. 73.      Gli olii commestibili non debbono contenere più di 4 per cento di acidità totale espressa in acido oleico
Art. 74.      Le conserve alimentari preparate con olii vegetali diversi da quello di oliva devono portare sui recipienti, in modo leggibile, l'indicazione dell'olio adoperato, come [...]
Art. 75.      Il grasso alimentare messo in commercio col nome di burro, anche se seguìto da altre parole, come burro di panna, burro genuino, ecc., deve sempre provenire unicamente [...]
Art. 76.      Le denuncia di cui all'art. 30 del decreto-legge si deve fare con le norme di cui al precedente art. 69
Art. 77.      Le targhe da apporsi all'esterno dei locali di vendita di surrogati del burro a termini dell'art. 28 del decreto-legge e dell'art. 10 del presente regolamento, non [...]
Art. 78.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto-legge non si applicano alle materie prime che si adoperano per la preparazione dei surrogati del burro
Art. 79.      E' vietata la vendita diretta al consumatore di burro, sia di vacca che di pecora, e di ogni altro grasso alimentare di origine animale, compreso lo strutto, che [...]
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82.      Le targhe all'esterno dei locali in cui si vendono formaggi margarinati, a norma dell'art. 35 del decreto-legge, non debbono contenere altra indicazione
Art. 83.      I formaggi margarinati debbono essere colorati esternamente e su tutta la loro superficie con la materia colorante detta "rosso Vittoria"
Art. 84.      E' vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengano organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi [...]
Art. 85.      Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo capoverso dell'art. 38 del decreto-legge, abbiano ricevuta aggiunta di sostanze [...]
Art. 86.      Agli effetti dell'art. 39 del decreto-legge saranno ritenute non riutilizzabili le conserve di pomodoro
Art. 87.      Il ministero dell'economia nazionale esercita la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, per mezzo degli istituti [...]
Art. 88.      Il ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla preparazione e sulla vendita delle sostanze destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali a mezzo delle [...]
Art. 89.      Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali, sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali, sulle [...]
Art. 90.      Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all'art. 46 del decreto-legge, le associazioni e gli altri enti indicati nello stesso articolo ed esistenti alla data [...]
Art. 91.      Gli agenti da nominarsi dagli enti e dalle società, giusta l'art. 46 del decreto-legge, devono essere scelti di preferenza tra i licenziati dalle scuole medie agrarie e [...]
Art. 92.      Agli effetti dell'art. 41 del decreto-legge, per rappresentanti della persona tenuta a fornire campioni s'intendono l'institore, il detentore, i commessi, il vettore, il [...]
Art. 93.      Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali, gli ufficiali ed i vigili sanitari, gli agenti comunali e daziari, possono sempre [...]
Art. 94.      La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento si esercita
Art. 95.      I sopraluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno lo scopo di accertare l'osservanza delle norme portate dal decreto-legge e dal presente [...]
Art. 96.      Quando dal sopraluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle dichiarazioni da farsi sulla merce, sugli imballaggi, sui documenti, all'esterno e [...]
Art. 97.      I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualità di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti [...]
Art. 98.      La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno
Art. 99.      Ciascun campione dev'essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela
Art. 100.      Ciascun campione dev'essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità e dev'essere suggellato, preferibilmente con ceralacca, col timbro [...]
Art. 101.      Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sarà rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'istituto analizzatore [...]
Art. 102.      Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposizione nel decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato della vigilanza [...]
Art. 103.      Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del [...]
Art. 104.      Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 58 del decreto-legge, deve consentire che il viaggio [...]
Art. 105.      I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono contenere
Art. 106.      Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti o privi di suggello il verbale di contravvenzione o di prelevamento viene fatto a carico [...]
Art. 107.      I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennità per i sopraluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di [...]
Art. 108.      Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i metodi prescritti dal ministero dell'economia nazionale, di concerto [...]
Art. 109.      Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi le analisi debbono accertare la corrispondenza della merce alle [...]
Art. 110.      Per il giudizio dei mosti, dei mosti muti, dei filtrati dolci e dei vini, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee o comunque non permesse, quindi si [...]
Art. 111.      Per i vinelli, accertata l'assenza di sostanze non permesse, si deve determinare il grado alcoolico, dichiarando non commerciabili quelli contenenti più di 5 per cento [...]
Art. 112.      Per il giudizio degli olii si devono fare i saggi necessari per accertarne la natura e si eseguiranno le determinazioni dell'indice rifrattometrico, del numero di iodio, [...]
Art. 113.      Per i grassi alimentari dichiarati o risultanti diversi dal burro, si devono fare le ricerche dell'olio di sesamo e dell'amido, nonchè quelle delle materie coloranti [...]
Art. 114.      Per l'esame dei formaggi si deve eseguire la determinazione della materia grassa, e su di essa si devono determinare il numero degli acidi volatili solubili, il numero [...]
Art. 115.      Nell'esame delle conserve, delle gelatine, delle marmellate, dei mosti concentrati e degli sciroppi di frutta, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee [...]
Art. 116.      Quando dall'analisi risulti che il prodotto corrisponde alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento, il direttore dell'istituto analizzatore ne [...]
Art. 117.      Quando sia chiesta la revisione dell'analisi, l'autorità giudiziaria dispone l'invio del campione, a tal uopo conservato presso l'istituto di vigilanza, al laboratorio [...]
Art. 118.      L'istituto di revisione deve seguire nell'analisi i metodi prescritti a norma dell'art. 108
Art. 119.      Chiunque intende attivare uno stabilimento per la fabbricazione di sostanze indicate nell'art. 64 del decreto-legge deve presentare, all'ufficio tecnico di finanza nella [...]
Art. 120.      L'ufficio tecnico di finanza, entro venti giorni dalla presentazione della denuncia, procede, a mezzo di un suo funzionario ed in contraddittorio con il fabbricante od [...]
Art. 121.      Qualunque variazione allo stato dello stabilimento risultante dal verbale di verifica deve formare oggetto di nuova denuncia da parte del fabbricante e di nuovo verbale [...]
Art. 122.      Indipendentemente dalla denuncia di cui sopra, il fabbricante deve, per ciascun stabilimento, presentare, all'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione della [...]
Art. 123.      Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il fabbricante, che, avendo prestato cauzione, non ha pagato anticipatamente i diritti, deve presentare, per ciascuno [...]
Art. 124.      Ricevuta la dichiarazione di produzione di cui al precedente articolo, l'ufficio tecnico di finanza liquida, in base ad essa, l'ammontare dei diritti dovuti all'erario [...]
Art. 125.      Il fabbricante, di regola, è tenuto ad eseguire il pagamento dei diritti, mediante versamento diretto nella sezione di regia tesoreria della provincia nella quale si [...]
Art. 126.      Il fabbricante che intende pagare posticipatamente i diritti erariali deve provare, prima di iniziare la lavorazione, di aver prestato cauzione nella misura a lui [...]
Art. 127.      L'accesso agli stabilimenti di produzione dev'essere sempre aperto ai funzionari dell'ufficio tecnico di finanza, che hanno facoltà di eseguire tutti i riscontri che [...]
Art. 128. 
Art. 129.      I diritti erariali sulle materie indicate nell'art. 64 del decreto-legge ed importate dall'estero saranno riscossi dalle dogane contemporaneamente alla riscossione dei [...]
Art. 130.      Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed uffici tecnici di finanza è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in grado di appello al ministero [...]
Art. 131.      L'ammontare delle pene pecuniarie dev'essere versato all'ufficio demaniale competente
Art. 132.      Le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento non si applicano ai vini, mosti, aceti, olii, sciroppi ed in genere ai prodotti a cui siano state aggiunte [...]
Art. 133.      Le denuncie di cui agli articoli 21, 22 e 30 del decreto-legge debbono essere rinnovate anche da parte di produttori e venditori già autorizzati in base a precedenti [...]
Art. 134.      Gli esercenti di stabilimenti per la fabbricazione di sostanze indicate nell'art. 64 del decreto-legge, già esistenti alla data di pubblicazione del presente [...]
Art. 135.      Le dogane, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, verseranno nella sezione di regia tesoreria le somme riscosse in applicazione dell'art. 64 del [...]


§ 2.6.4 – R.D. 1 luglio 1926, n. 1361.

Regolamento per l'esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(G.U. 16 agosto 1926, n. 189).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

 

 

Testo del regolamento

 

Capo I

Norme generali

 

          Art. 1.

     Le dichiarazioni sulla natura e sul titolo e le altre indicazioni relative alle sostanze di uso agrario ed ai prodotti agrari di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al presente regolamento, debbono essere fatte secondo le norme prescritte dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico, sulle bollette di spedizione ed altri documenti relativi alla vendita o somministrazione, debbono essere fatte con le diciture precise prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento.

     E', tuttavia, tollerato che il documento di trasporto faccia riferimento alla fattura o ad altro documento commerciale, purchè ne sia unita copia al documento di trasporto medesimo.

 

          Art. 3.

     Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto di una dichiarazione del venditore o dello speditore della merce, nella quale devono essere indicati: il nome, il cognome o la ragione sociale del venditore o dello speditore e la sua residenza, il nome, il cognome e la residenza del destinatario, l'indicazione precisa della merce o delle merci trasportate, secondo le norme per esse prescritte, nonchè i pesi complessivi di ciascuna qualità di merce.

 

          Art. 4.

     Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonchè le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal vettore ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari incaricati dell'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento.

     Il vettore, inoltre, deve sempre prestarsi a facilitare le indagini occorrenti per tale applicazione.

 

          Art. 5.

     Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di carta, cartocci od altro involucro, debbono essere ripetute sui recipienti, sacchi od involucro con le norme seguenti:

     a) sulle botti, sui barili, sulle casse e su qualunque recipiente od imballaggio di legno, le indicazioni debbono essere impresse a fuoco o con altro mezzo indelebile;

     b) sulle latte, ed in genere sui recipienti metallici, le indicazioni debbono farsi con colori ad olio od essere impresse in altro modo indelebile;

     c) sui sacchi od altri involucri analoghi - qualunque sia la natura della materia di cui sono formati - le indicazioni debbono essere impresse su di essi in modo evidente e chiaramente leggibile. Saranno, tuttavia, consentite le indicazioni fatte su etichette resistenti, purchè solidamente fissate sul sacco con suggello metallico portante - con impronte ben marcate - il nome o la sigla e la residenza della ditta fabbricante o venditrice e purchè siano apposte in modo che il sacco non possa aprirsi senza togliere il suggello suddetto;

     d) sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette resistenti, solidamente fissate al recipiente [1];

     e) sui sacchetti, sui cartocci e sugli involucri di carta in genere le indicazioni debbono essere stampate sulla carta stessa; tuttavia saranno tollerate anche indicazioni impresse con timbro ad inchiostro di anilina o scritte a mano purchè in modo chiaro ed indelebile.

     Quando diverse merci, contenute in recipienti separati, sono riunite in un solo imballaggio, non è necessario ripetere su tale imballaggio le diverse indicazioni portate dai singoli recipienti.

 

          Art. 6.

     Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri ben visibili ed in ogni caso non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sui recipienti, sacchi, imballaggi, ecc.

     Di norma, insieme a quelle prescritte, non sono consentite altre indicazioni all'infuori di quelle relative al nome e cognome o alla ragione sociale del produttore, dell'importatore o del venditore, alla sua residenza, al peso lordo e netto di ciascun sacco o recipiente e ad un marchio di fabbrica o di garanzia, quando essa esista e non sia tale da indurre l'acquirente in errore sulla natura della merce. Tuttavia, per i prodotti venduti in latte od altri recipienti od involucri chiusi, sarà consentito che questi portino anche particolari illustrazioni riferentisi al contenuto delle latte stesse.

     Per i prodotti insetticidi, per le sementi e per i concimi complessi è anche consentito riportare sul recipiente od imballaggio l'istruzione relativa all'uso del prodotto in esso contenuto.

 

          Art. 7.

     Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante stampi, a caratteri profondi e non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sulla merce stessa. Nessun'altra indicazione è consentita oltre quelle indicate nell'articolo precedente.

 

          Art. 8.

     Chi detiene merci di cui al decreto-legge a scopo di vendita è tenuto a curare che le dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto-legge medesimo e dal presente regolamento siano sempre chiaramente leggibili.

 

          Art. 9.

     Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità contenute in un sacco, recipiente, imballaggio o forma originaria non è necessario ripetere le indicazioni sulla parte venduta; ma nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con le indicazioni delle merci, le dichiarazioni relative ed il prezzo di ognuna.

 

          Art. 10.

     Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione o di vendita di alcuni prodotti, a norma del decreto-legge, debbono essere fatte su apposite targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale, con caratteri alti almeno 10 centimetri ed in colore nero su fondo bianco.

     Sulle targhe non dovranno apporsi altre indicazioni oltre quelle prescritte per ogni merce; ma per i locali di vendita sono consentite anche le parole "vendita di..." ed il prezzo.

 

          Art. 11.

     Le indicazioni prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento sui sacchi, recipienti ed imballaggi non sono obbligatorie:

     a) per le materie prime dirette alle fabbriche ed alle officine industriali;

     b) per le materie importate dall'estero, limitatamente al tempo occorrente al trasporto dalla dogana d'introduzione nel regno ai magazzini di deposito o di distribuzione, sempre che le spedizioni siano fatte a vagone completo;

     c) per le materie importate dall'estero e spedite, a vagone completo, dalla dogana di introduzione nel regno, direttamente al consumatore od all'agricoltore, che non ne faccia commercio.

 

Capo II

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE,

DELLA REIMPORTAZIONE E DEL TRANSITO

 

          Art. 12.

     I vini, gli olii, i burri, i formaggi, le conserve e gli sciroppi di provenienza estera debbono essere venduti nel regno col loro nome di origine.

     Per i vini esteri sono vietati, nel regno, il taglio e le manipolazioni, all'infuori della colmatura, del travaso, del trattamento con prodotti solforosi a scopo di conservazione, della filtrazione, della chiarificazione e dell'imbottigliamento. Il travaso e l'imbottigliamento, però, sono consentiti a condizione che sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino siano riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino stesso.

 

          Art. 13.

     Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, sempre che non siano vini nazionali di ritorno, debbono rifiutarne lo sdoganamento e dichiararli sotto sequestro.

     I vini che cadono sotto il disposto del precedente comma non possono essere venduti nè riscattati dal proprietario se non a condizione che i recipienti siano cambiati o ridotti in modo da non presentare più indicazioni che possano far ritenere il vino, in essi contenuto, di origine italiana.

     L'identità dei vini nazionali di ritorno dall'estero viene provata nei modi prescritti dalle disposizioni doganali per la concessione della reimportazione in franchigia e, quando occorra, anche con l'analisi.

 

          Art. 14.

     Le dogane non devono permettere l'introduzione nel regno di merci che non corrispondano alle norme del decreto-legge e del presente regolamento.

     In caso di dubbio esse devono prelevare campioni delle merci di cui si chiede l'introduzione, inviandoli sollecitamente al più vicino laboratorio compartimentale delle dogane ed imposte indirette, il quale, eseguita l'analisi, ne darà subito comunicazione all'ufficio doganale che l'ha richiesta.

     Il prelevamento dei campioni, le analisi e le eventuali contestazioni circa la natura e la composizione delle materie presentate per l'introduzione nel regno, sono regolati dalle norme ed istruzioni doganali relative alle controversie sulla qualificazione delle merci.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti destinati ad usi industriali od alla raffinazione e depurazione, nonchè alle materie concimanti ed antiparassitarie.

 

          Art. 15.

     Quando i vini di cui all'art. 13 sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno che le merci medesime non vengono sbarcate.

     Quando speciali difficoltà si oppongano alla custodia dei vini sotto sequestro, l'autorità giudiziaria può, dietro richiesta della dogana, disporne la vendita.

     Il proprietario di vini sequestrati per la disposizione dell'art. 13 e riconosciuti genuini può riscattarli mediante deposito, nelle casse dello Stato, del valore di essi, calcolato in base a quello determinato per le statistiche commerciali del regno. E', però, sempre in facoltà, tanto dell'amministrazione quanto del proprietario, il chiedere che il valore del vino sia determinato con regolare perizia.

     I vini dichiarati in confisca possono essere venduti, per l'immissione in consumo o per la riesportazione, se riconosciuti genuini; in caso diverso sono distrutti, a meno che l'amministrazione non creda di utilizzarli, previa denaturazione.

     La vendita e la distruzione dei vini confiscati hanno luogo secondo le norme stabilite dal regolamento doganale per gli oggetti caduti in confisca per contrabbando.

     Le somme ricavate dalla vendita o dal riscatto dei vini in confisca sono versate a favore dell'erario.

 

          Art. 16.

     Ferme restando le disposizioni dipendenti da trattati, convenzioni ed accordi con paesi esteri in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento e di quelli che potranno essere conclusi in seguito, i concimi, gli antiparassitari, le sementi, i panelli ed i mangimi concentrati, di produzione italiana, potranno essere esportati senza le dichiarazioni prescritte quando siano inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine od ai porti d'imbarco, purchè la spedizione sia fatta da ditte inscritte presso il consiglio provinciale dell'economia del luogo come esercenti l'esportazione della materia di cui si tratta.

     A tale scopo le ditte anzidette debbono rivolgere, al consiglio provinciale dell'economia della loro circoscrizione, denuncia documentata di esercitare l'esportazione di uno o più dei prodotti sopraindicati.

     Il consiglio, assunte le informazioni del caso e constatata la verità della denuncia, inscrive la ditta richiedente in un apposito albo di esportatori, distinto per materia di esportazione.

     Le merci spedite per l'esportazione, nei casi previsti dal presente articolo, debbono essere scortate da un certificato in carta libera, rilasciato dal competente consiglio dell'economia, col quale si attesti che la ditta speditrice è inscritta nell'albo di cui sopra.

 

          Art. 17.

     I mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini presentati per l'esportazione debbono essere genuini, a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Tuttavia saranno consentite, quando la legislazione del paese di destinazione non le vietino:

     a) l'aggiunta, sotto la vigilanza della dogana, di alcool etilico rettificato e puro in quantità non superiore a quella occorrente per elevare di tre gradi il titolo alcoolico del vino; l'esportatore, però, può richiedere il permesso di alcoolizzare il vino in misura maggiore facendone constatare preventivamente la genuinità mediante l'analisi;

     b) l'aggiunta, da farsi sempre sotto vigilanza della dogana, di benzoato sodico in quantità non superiore ad un grammo per litro; purchè tale aggiunta sia dichiarata sui recipienti e nei documenti doganali.

 

          Art. 18.

     I mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel regno se non dopo essere stati denaturati con calce fino a reazione alcalina.

     Tuttavia, nel caso dell'alcoolizzazione di cui al comma a) dell'articolo precedente, può essere consentita la reimportazione senza denaturazione quando il prodotto si possa destinare alla preparazione di vini speciali per i quali, a norma del successivo art. 50, è consentita l'aggiunta di alcool. In tal caso il vino deve essere sottoposto ad analisi preventiva per accertare che è adatto alla preparazione dei vini speciali suddetti e, quando il risultato dell'analisi è favorevole, la dogana autorizza la reimportazione, facendo accompagnare il vino allo stabilimento di lavorazione dove deve essere utilizzato, con una bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico dell'autorità finanziaria delegata alla sorveglianza della lavorazione.

 

          Art. 19.

     I vini esteri sono, di regola, esclusi dai punti franchi.

     Tuttavia, l'autorità doganale può consentirne l'introduzione purchè:

     a) il vino sia scortato, dallo sbarco ai magazzini di deposito nel punto franco, da agenti di finanza;

     b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali, in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in potere della dogana. La seconda serratura sarà fornita dalla dogana, a spese dell'amministrazione del punto franco.

     Le diverse manipolazioni, ed eventualmente il taglio dei vini esteri con vini nazionali, possono essere consentiti solo alle ditte che ne esercitano la speciale industria nel punto franco e siano, come tali, accreditate presso la dogana da un certificato del consiglio provinciale dell'economia.

     Inoltre le lavorazioni di ogni specie, compreso il taglio, devono essere compiute sotto la continua vigilanza della dogana.

     Il vino estero e le miscele di esso con vini nazionali debbono essere riesportati in recipienti che portino, senza possibilità di equivoco, soltanto l'indicazione della provenienza del vino estero.

     Con proprio decreto, il ministro dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, può sospendere l'introduzione nei punti franchi di vini esteri.

     Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati.

     E' fatto espresso divieto alle autorità italiane di rilasciare certificati di origine o di analisi per vini comunque manipolati nei punti franchi o che da questi escano per essere riesportati.

 

          Art. 20.

     Gli aceti di spirito, i surrogati del burro, le conserve e gli sciroppi di frutta, destinati all'esportazione, possono essere colorati artificialmente, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti consentite dalle leggi vigenti nei paesi di destinazione, purchè tale aggiunta sia fatta sotto la vigilanza degli agenti di finanza e i prodotti, così colorati, siano spediti, direttamente dalla fabbrica al destinatario estero, in imballaggi suggellati dagli agenti ed accompagnati da bolletta di cauzione.

     Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati.

     E' vietata la reimportazione dei prodotti suddetti.

 

          Art. 21.

     Le spedizioni in transito di merci di cui al decreto-legge, debbono essere accompagnate da campione suggellato della dogana, con l'accertamento dell'identità all'uscita dal regno. Altro campione sarà trattenuto presso la dogana di spedizione.

     I surrogati del burro spediti in transito debbono essere contenuti in recipienti chiusi e portanti l'indicazione della provenienza e della natura della merce. Al loro arrivo all'ufficio doganale i recipienti debbono essere pesati, legati con corde, piombati e spediti all'ufficio doganale di uscita e accompagnati con una bolletta di cauzione, nella quale dev'essere fissato anche il termine accordato per la riesportazione.

 

Capo III

DEI CONCIMI

 

          Artt. 22. – 28. [2]

 

Capo IV

DEGLI ANTIPARASSITARI

 

          Art. 29.

     Le indicazioni prescritte per i prodotti antiparassitari di cui ai comma a), b), f) e g) dell'art. 5 del decreto-legge, debbono contenere la denominazione precisa di essi ed il titolo con le sole cifre limiti, così ad esempio: "solfato di rame 98-99" intendendosi garantita la purezza di 98-99 per cento in solfato ramico idrato puro.

     Per i prodotti arsenicali di cui al comma e) del citato art. 5, si deve aggiungere lo stato dell'arsenico, cioè se si trova come arsenito o come arseniato, così, ad esempio: "arsenito sodico 42 per cento di arsenico allo stato di arsenito".

 

          Art. 30. [3]

     Per gli zolfi, sia raffinati che grezzi, si deve indicare a qualità del prodotto (zolfo greggio molito, zolfo raffinato molito, zolfo raffinato ventilato), nonché la purezza e la finezza, sottointendendosi che quest'ultima è determinata mediante il tubo Chancel.

     Il minerale di zolfo non può essere messo in commercio come anticrittogamico, se contiene meno del 25 per cento di zolfo. Per esso, sono obbligatorie le indicazioni della qualità del prodotto e della purezza.

 

          Art. 31.

     Per gli zolfi ramati, alle indicazioni di cui al precedente articolo, si deve aggiungere il contenuto in solfato di rame con la sola cifra corrispondente; ma se nella loro preparazione fu usato altro composto di rame bisogna indicarne la quantità ed il nome preciso. Così, per uno zolfo ramato al 5 per cento di solfato di rame, si potrà adottare la dichiarazione: "zolfo raffinato molito ramato 5 per cento, purezza 90-93, finezza 40-45", mentre per uno zolfo ramato con 3 per cento di acetato di rame si dovrà fare la dichiarazione: "zolfo greggio molito al 3 per cento di acetato di rame, purezza 87-90, finezza 35-40".

 

          Art. 32.

     Le cifre relative alla finezza degli zolfi al tubo Chancel si debbono ritenere come approssimative e quando, con ripetuti saggi, fatti sempre nelle condizioni prescritte, il grado di finezza risulti inferiore a quello denunciato ed alla tolleranza di cui all'art. 6 del decreto-legge, si dovrà indagare se siano intervenuti fenomeni di retrogradazione. Ove tali indagini diano risultato affermativo non si procederà contro il produttore o contro il detentore od il venditore dello zolfo, ma questi è obbligato, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ad applicare ai sacchi una stampigliatura, a caratteri non meno visibili di quelli adottati per altre dichiarazioni, con la dicitura "finezza retrogradata".

 

          Art. 33.

     Per gli antiparassitari non indicati particolarmente nell'art. 5 del decreto-legge e che risultino formati da prodotti chimici definiti, come solfuro di carbonio, solfato di ferro, ecc., o da prodotti naturali, senza mescolanza con sostanze inerti o con altri antiparassitari, come quassia, piretro, polvere di tabacco, ecc., basta indicare il nome preciso, senza il titolo in sostanze attive.

     Quando, però, un prodotto messo in commercio come antiparassitario risulti formato da sostanze diverse, bisogna indicare i diversi componenti e le loro proporzioni.

 

          Art. 34.

     Quando un prodotto antiparassitario è messo in commercio con nomi particolari, diversi da quelli adottati nel decreto-legge e nel presente regolamento, questo nome può essere aggiunto nelle indicazioni sempre quando non sia tale da indurre in errore l'acquirente circa la natura del prodotto.

 

Capo V

DELLE SEMENTI

 

          Art. 35.

     Le sementi messe in vendita per la seminagione debbono portare la dichiarazione del nome volgare della specie e della varietà nonchè della provenienza di essa, seguìta dalle due cifre indicanti la purezza e la germinabilità.

     Per le sementi indicate nel capoverso dell'art. 7 del decreto-legge si debbono aggiungere anche le parole "esente da cuscuta".

     Le dichiarazioni prescritte per le sementi dalle disposizioni fitopatologiche potranno essere fatte sui sacchi od imballaggi o sulle etichette e cartelli portanti le indicazioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 36.

     I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti e delle proporzioni di essi, sulle quali sarà tollerata una differenza fino al 5 per cento.

     Anche per i miscugli si debbono indicare la germinabilità e la purezza, la quale deve risultare dalla somma delle percentuali dei semi delle singole specie dichiarate.

 

          Art. 37.

     Per le sementi vendute sui pubblici mercati le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere riprodotte su cartelli ben visibili da collocarsi sulla merce in vendita. Sul medesimo cartello deve essere indicata anche la provenienza delle sementi.

 

          Art. 38.

     La purezza delle sementi non deve essere inferiore al 95 per cento e la germinabilità non inferiore all'85 per cento. Però le sementi dichiarate selezionate non debbono contenere più del due per cento di semi di specie o di varietà diversa.

 

          Art. 39.

     Le dichiarazioni relative alla purezza ed alla germinabilità delle sementi non sono obbligatorie per i semi di piante ortensi e di fiori messi in vendita in sacchetti o cartocci di peso non superiore a grammi 150.

 

          Art. 40.

     Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purchè tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla polizza di carico.

 

Capo VI

DEI PANELLI OLEOSI E DEI MANGIMI PER IL BESTIAME

 

          Art. 41. [4]

 

          Art. 42. [5]

 

Capo VII

DEI MOSTI, DEI FILTRATI DOLCI, DEI VINI E DEI VINELLI

 

          Art. 43.

     Col nome di "mosto" o di "mosto d'uva" si intende il liquido che si ricava dalla pigiatura dell'uva anche se sia mescolato con la vinaccia o con parte di essa.

     Col nome di "mosto muto" e con quello di "filtrato dolce" s'intendono, rispettivamente, il mosto non fermentato e quello parzialmente fermentato, nei quali la fermentazione alcoolica sia stata impedita od arrestata in seguito a particolari pratiche enologiche (filtrazione, solforazione, pastorizzazione).

     Col nome di "mosto concentrato" o di "sciroppo d'uva" s'intende il prodotto della concentrazione del mosto d'uva anche se questo abbia già disciolte le materie coloranti contenute nelle bucce.

 

          Art. 44.

     Durante la vinificazione è consentita l'aggiunta ai mosti dei seguenti prodotti: mosto concentrato, filtrato dolce, fermenti alcoolici, carbonato di potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, acido tartarico, acido citrico - quest'ultimo in quantità non superiore a 100 grammi per ettolitro - tannino, anidride solforosa, bisolfito e metabisolfito di potassio, carbonato e fosfato ammonico, questi due ultimi a solo scopo di facilitare la fermentazione alcoolica, senza aumentare sensibilmente la ricchezza in azoto ed anidride fosforica del mosto e del vino corrispondente.

 

          Art. 45.

     Ai mosti muti ed ai filtrati dolci è consentita l'aggiunta di acido tartarico, acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per ettolitro, anidride solforosa, bisolfito e metasolfito di potassio.

 

          Art. 46.

     Ai vini è consentita l'aggiunta di mosto concentrato, filtrato dolce, acido tartarico, acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per ettolitro, carbonato di potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, tannino, enocianina estratta dalle bucce di uva nera, anidride solforosa, bisolfito e metabisolfito di potassio, solfito di calcio.

 

          Art. 47.

     Le sostanze di cui è consentito l'uso a norma dei precedenti articoli 44, 45 e 46 si debbono adoperare sempre pure, per modo da non portare impurità nel mosto, nel filtrato dolce e nel vino, anche se innocua.

     Saranno considerati non genuini i mosti, i filtrati dolci ed i vini che abbiano ricevuta aggiunta di sostanze permesse contenenti impurità ovvero in quantità tale da mutare sensibilmente la composizione dei detti prodotti o da alterare i rapporti fra i loro componenti.

 

          Art. 48.

     Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre alle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni, ecc.) sono consentite le seguenti manipolazioni:

     a) l'aggiunta di uva leggermente appassita e cioè che abbia subìto un'essiccazione tale da consentire ancora la pigiatura diretta con gli ordinari mezzi di cantina e da dare mosto suscettibile di fermentare direttamente.

     b) la chiarificazione con bianco d'uvo, con albumina pura, con sangue fresco di animali sani, con gelatine tecnicamente pure come l'osteocolla e l'ittiocolla, con caseina e con terra di Spagna;

     c) il trattamento con olio - tanto vegetale che minerale - privo di sostanze coloranti ed in genere di sostanze estranee di qualsiasi natura, per eliminare odori anormali e per preservare i vini da fermentazioni aerobie;

     d) il trattamento per carbone per eliminare odori anormali e per attenuare il colore, purchè non lascino nel vino alcuna sostanza estranea;

     e) la rifermentazione;

     f) la pastorizzazione e la refrigerazione;

     g) la carbonicazione con anidride carbonica pura;

     h) in generale, tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnia per migliorare la qualità del vino e per assicurarsene la conservazione, purchè non ne alterino sensibilmente la composizione.

     E' consentita anche la concentrazione del vino purchè nei limiti necessari per riportarlo alla composizione normale di quelli della località e purchè non sia praticata su vini che abbiano già subìto aggiunte di sostanze acide o di disacidificanti.

 

          Art. 49.

     Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono consentiti i trattamenti e le manipolazioni permessi per i vini, ad eccezione delle aggiunte di mosto concentrato, di filtrato dolce, di enocianina, di uva leggermente appassita, della rifermentazione e della concentrazione.

 

          Art. 50.

     Sono considerati come vini speciali i marsala, i vermut, i moscati, le mistelle ed i vini liquorosi in genere, e gli spumanti. Per essi, oltre ai trattamenti ed alle manipolazioni indicate per i vini in generale, è anche consentita:

     a) per i vini destinati alla preparazione dei marsala e simili l'aggiunta di mosto cotto e di alcool rettificato in quantità non superiore a quella che essi già naturalmente contengono;

     b) per i vini liquorosi (moscati, malvasie dolci, aleatici, mistelle e simili) l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato in quantità, quest'ultimo, non superiore alla metà di quella prodotta effettivamente dalla fermentazione, nonchè l'uso di uve leggermente appassite a norma del comma a) dell'art. 48;

     c) per i moscati tipo Canelli destinati all'esportazione in fusti, l'aggiunta di alcool rettificato fino a portarne il titolo alcoolico non oltre i nove gradi in volume;

     d) [6];

     e) per i vini resi spumanti mediante fermentazione in recipiente chiuso, l'aggiunta di saccarosio, di alcool etilico rettificato o di acquavite di vino, in proporzioni tali da non portare nel vino quantità di alcool superiore ad un quarto di quella in essi naturalmente contenuta;

     f) per i vini resi spumanti mediante gassificazione artificiale, oltre a quella di cui al presente comma, l'aggiunta di anidride carbonica pura, purché siano messi in vendita con la denominazione di "spumanti gassificati artificialmente", da usarsi nelle fatture, nelle lettere di porto e in tutti i documenti commerciali e da apporsi, in caratteri di formato non inferiore a mm. 3 e non superiore a mm. 4, anche sulle etichette e sugli imballaggi [7].

     Le aggiunte di alcool e di saccarosio ai vini speciali, sono permesse soltanto se la preparazione di essi venga fatta in locali separati e non comunicanti con quelli in cui si preparano e si conservano vini diversi da quelli elencati nel presente articolo. La presenza di alcool, di zucchero, di soluzioni zuccherine o zuccherine alcooliche nei locali in cui si preparano o si conservano mosti, mosti muti, mosti concentrati, filtrati dolci e vini non speciali, ricade sotto le disposizioni dell'art. 52 del decreto-legge.

     Anche la preparazione di vini spumanti gassificati artificialmente è consentita soltanto se fatta in locali separati e non comunicanti con quelli in cui si preparano o si conservano spumanti naturali.

 

          Art. 51.

     E' vietato aggiungere ai mosti, ai mosti muti, ai filtrati dolci, ai mosti concentrati, ai vini ed ai vinelli:

     a) sostanze antisettiche come acido salicilico, acido, benzoico, benzoati, essenza di senape, fluoruri, allume, acido borico ed in genere qualunque sostanza ritenuta antisettica o antifermentativa, all'infuori dell'anidride solforosa, dei solfiti di potassio, e, per i vini, del solfito di calcio;

     b) acidi minerali, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ed acidi organici diversi da quelli indicati negli articoli 44, 45 e 46;

     c) materie coloranti, sia artificiali che naturali, all'infuori della enocianina estratta dalle bucce delle uve nere;

     d) materie zuccherine, come saccarosio e glucosio e materie carboidrate, come destrine e simili, salvo, per il saccarosio, le eccezioni portate dal precedente articolo;

     e) materie edulcoranti sintetiche, come saccarina, dulcina e simili;

     f) alcooli di qualsiasi specie e glicerina, salvo, per l'alcool etilico, le eccezioni di cui all'art. 50;

     g) fosfati ed altri sali terrosi, all'infuori del carbonato e del solfito di calcio, nonchè del solfato di calcio o gesso, di cui al successivo art. 53;

     h) metalli pesanti e loro sali, ferrocianuro potassico ed in genere sostanze estranee alla composizione del vino, nonchè sostanze che, pur essendo componenti naturali del vino, non sono specificatamente indicate nei precedenti articoli.

 

          Art. 52.

     E' proibito il taglio dei vini con i vinelli, con i secondi vini, con i vini d'uva secca e con i vini di frutta diverse dall'uva comunque preparati ed in genere con i vini non genuini.

     E' proibito altresì il taglio di mosti, di mosti muti, di mosti concentrati e di filtrati dolci con succhi di frutta diverse dall'uva, con sciroppi di uve secche o di altre frutta secche, anche se in tutto od in parte fermentati, nonchè la mescolanza di mosti, di mosti muti, di mosti concentrati e di filtrati dolci con vinelli e secondi vini.

 

          Art. 53. [8]

     La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di grammi 2,50 per litro.

 

          Art. 54. [9]

     E' vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci e vini:

     a) contenenti più di centocinquanta milligrammi per litro di anidride solforosa totale o più di quindici milligrammi per litro di anidride solforosa libera;

     b) contenenti più di un grammo per litro di cloruro sodico;

     c) alterati per malattie, come acescenza, girato, agrodolce, filante e simili o difettosi per aver acquistato odori o sapori estranei disgustosi, come muffaticcio, legno fradicio, secco, ecc.

 

          Art. 55.

     Agli effetti dell'art. 16 del decreto-legge per vinaccia s'intende tanto il complesso delle parti solide d'uva, quanto le buccie ed i graspi presi separatamente od uniti con i vinacciuoli, ma non questi ultimi se siano divisi dalle altre parti.

 

          Art. 56.

     I decreti prefettizi previsti dal capoverso dell'art. 16 del decreto-legge per stabilire il termine oltre il quale è vietata la detenzione delle vinaccie debbono essere emanati almeno un mese prima dell'epoca normale della vendemmia, su parere del direttore dell'istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione del decreto-legge. In ogni caso, salvo il disposto degli articoli seguenti, il termine in parola non può essere fissato oltre il 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 57.

     Nelle province in cui è abituale l'aggiunta al vino di uve leggermente appassite ed ammostate, secondo la pratica detta "governo del vino all'uso toscano", i prefetti, su parere del direttore dell'istituto di vigilanza, stabiliscono anche un secondo termine per la detenzione delle vinaccie derivanti dalla detta uva appassita, a condizione:

     a) che le vinaccie si trovino nelle cantine o negli stabilimenti dei produttori e degli industriali di vino, esclusi i magazzini dei commercianti all'ingrosso ed al minuto;

     b) che la detenzione non si prolunghi oltre il 30 aprile di ogni anno;

     c) che le vinaccie siano tenute sempre nel vino, tranne nel momento del travaso e per il tempo assolutamente necessario per asportarle dopo il travaso;

     d) che le vinaccie umide non eccedano il peso di 2 chilogrammi per ogni ettolitro di vino.

 

          Art. 58.

     Nelle province in cui non è abituale la pratica detta "governo del vino all'uso toscano", i prefetti, su parere del direttore dell'istituto di vigilanza, possono accordare il secondo termine per la detenzione delle vinaccie occorrenti per l'esecuzione di detta pratica, quando ne riconoscano l'opportunità, ed alle condizioni tutte previste dal precedente articolo.

     La concessione, però, non si applica a coloro che non sono produttori od industriali vinicoli e che esercitano soltanto il commercio del vino all'ingrosso od al minuto, nè a coloro che nel quinquennio precedente siano incorsi in condanne per contravvenzioni al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, od al precedente decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, ora abrogato.

     La dimostrazione della qualità di produttore od industriale vinicolo, agli effetti del presente e del precedente articolo, deve farsi mediante certificato del consiglio provinciale dell'economia.

 

          Art. 59.

     Trascorsi i termini stabiliti dai prefetti le vinaccie possono essere conservate, senza preventiva denaturazione, purchè siano:

     a) custodite nei locali delle distillerie ed il detentore dichiari di sottoporle alla vigilanza degli agenti di finanza, i quali cureranno che le vinaccie stesse siano effettivamente destinate alla distillazione;

     b) mescolate ad altre sostanze foraggere;

     c) fortemente inacetite od altrimenti alterate;

     d) essiccate;

     e) unite ad altri residui vegetali od animali per trasformarle in concimi o terricciati.

     All'infuori di questi casi i proprietari delle vinaccie, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, devono, a loro spese, denaturarle con sale pastorizio, in proporzione di almeno un chilogrammo per quintale di vinaccia.

     Tuttavia è data facoltà ai detentori di usare ogni altro trattamento che, a giudizio dell'istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione del decreto-legge, renda impossibile l'utilizzazione delle vinaccie per la preparazione di vinelli o, in genere, per uso enologico.

 

          Art. 60.

     Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli ai propri dipendenti deve presentare denuncia scritta, in carta libera, all'istituto di vigilanza della provincia, indicando:

     a) la quantità delle vinaccie destinate alla preparazione del vinello;

     b) la quantità di vinello che intende ricavare;

     c) la destinazione del vinello che vuol produrre, cioè se pel commercio o per somministrarlo ai proprii dipendenti;

     d) il luogo dove il vinello sarà prodotto e conservato.

     Tale denuncia dev'essere presentata, volta per volta, almeno cinque giorni prima dell'inizio della preparazione dei vinelli.

 

          Art. 61.

     I vinelli non possono essere messi in commercio nè detenuti per la vendita se contengono più del 5 per cento di alcool in volume, sul quale massimo, però, sarà consentita una tolleranza di 0,5 per cento.

     Sono considerati destinati alla vendita i vinelli conservati nelle cantine, negli stabilimenti, nei depositi e nei magazzini di vendita all'ingrosso ed al minuto.

 

          Art. 62.

     In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo alcoolico superiore a quello in esso previsto quando siano destinati alla distillazione o all'acetificazione. In tali casi, salvo che si trovino nelle distillerie o negli acetifici, i vinelli debbono essere denaturati con calce o con aceto, in modo che non ne sia possibile il consumo per bevanda od il taglio con vini.

 

Capo VIII

DEGLI ACETI

 

          Art. 63.

     Nella preparazione dell'aceto di vino sono consentiti:

     a) la diluizione del vino fatta esclusivamente negli acetifici, quando sia necessaria per la normale acetificazione;

     b) l'uso di vinelli con gradazione alcoolica superiore a 5 per cento in volume, salvo l'osservanza del precedente art. 62, per il caso in cui tali vinelli non si trovino negli acetifici.

 

          Art. 64.

     E' vietato destinare all'acetificazione vini non genuini nonchè vini alterati per agrodolce o per girato o difettosi per muffaticcio od altro odore o sapore estranei.

 

          Art. 65.

     Per la chiarificazione degli aceti è consentito l'uso del latte, nonchè degli altri chiarificanti indicati per i vini nel comma b) dell'art. 48.

 

          Art. 66.

     Agli effetti degli articoli 18 e 19 del decreto-legge, è considerata come materia colorante anche il caramello o zucchero bruciato.

 

          Art. 67.

     E' vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume od invasi dalle anguillule o che abbiano acquistato odori o sapori estranei disgustosi.

 

          Art. 68.

     E' vietato aggiungere, agli aceti commestibili, acido acetico anche se puro.

     L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto, deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'art. 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato art. 19 [10].

 

Capo IX

DEGLI OLII

 

          Art. 69.

     Le denunce prescritte dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge debbono contenere il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del denunciante, il luogo dove è situata la fabbrica, il deposito ed il locale di vendita o di spedizione e la natura degli olii che vi sono prodotti, depositati, venduti o spediti.

     La denuncia è riportata dall'ufficio comunale in un registro a madre e figlia, con l'indicazione della data di presentazione e la figlia è rilasciata al denunciante, il quale deve presentarla ad ogni richiesta dell'autorità.

 

          Art. 70. [11]

 

          Art. 71.

     Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli olii che si trovano nei magazzini di vendita di generi alimentari, sia all'ingrosso che al minuto.

 

          Art. 72.

     Tra gli olii comunque raffinati, di cui all'art. 24 del decreto-legge, s'intendono compresi quelli estratti dalle sanse di oliva, purchè siano privi di qualsiasi sostanza estranea e non contengano traccie del solvente eventualmente adoperato.

     Tali olii si debbono vendere con l'indicazione "olii di seconda lavorazione", da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita, con le norme di cui al capo I ed all'art. 70 del presente regolamento.

 

          Art. 73.

     Gli olii commestibili non debbono contenere più di 4 per cento di acidità totale espressa in acido oleico.

     E' vietata la vendita per uso commestibile di olii che, all'esame organolettico, rivelino odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme, ecc.

 

          Art. 74.

     Le conserve alimentari preparate con olii vegetali diversi da quello di oliva devono portare sui recipienti, in modo leggibile, l'indicazione dell'olio adoperato, come "preparata con olio di seme" o "preparata con olio miscelato".

 

Capo X

DEL BURRO, DEI SURROGATI DEL BURRO E DELLO STRUTTO

 

          Art. 75.

     Il grasso alimentare messo in commercio col nome di burro, anche se seguìto da altre parole, come burro di panna, burro genuino, ecc., deve sempre provenire unicamente dalla materia grassa del latte di vacca.

     La denominazione di "burro di pecora", di cui all'art. 26 del decreto-legge, dev'essere indicata tanto nelle fatture e nei documenti commerciali e di trasporto, quanto sulla merce e sugli imballaggi, con le norme di cui al capo I del presente regolamento.

 

          Art. 76.

     Le denuncia di cui all'art. 30 del decreto-legge si deve fare con le norme di cui al precedente art. 69.

     L'ufficio comunale, ricevuta la denuncia, fa subito eseguire un sopraluogo, a mezzo dell'ufficio sanitario per accertare se il locale corrisponda alle prescrizioni del capoverso dell'art. 30 del decreto-legge nonchè a quelle derivanti dalla legge sanitaria e da altre leggi.

     Agli effetti del citato capoverso dell'art. 30 del decreto-legge, i locali destinati alla preparazione dei surrogati del burro, non devono comunicare neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si prepara il burro.

     L'ufficio sanitario può ordinare lavori riconosciuti necessari perchè i locali corrispondano alle norme volute e l'ufficio comunale non rilascerà l'autorizzazione all'esercizio della fabbrica prima che tali lavori siano stati eseguiti, e, in ogni caso, prima che l'ufficiale sanitario abbia presentato rapporto favorevole sulla domanda.

     Il capo dell'amministrazione comunale, su proposta dell'ufficiale sanitario, può ordinare la chiusura delle fabbriche di surrogati del burro, quando si riscontrino gravi irregolarità, fino a che queste siano eliminate.

     Contro i provvedimenti di cui ai due commi precedenti gli interessati, entro quindici giorni dalla notificazione, possono presentare ricorso al prefetto.

 

          Art. 77.

     Le targhe da apporsi all'esterno dei locali di vendita di surrogati del burro a termini dell'art. 28 del decreto-legge e dell'art. 10 del presente regolamento, non debbono portare indicazioni diverse da quelle prescritte. Qualora nello stesso locale si venda anche burro o burro di pecora le relative indicazioni si debbono fare con altre targhe, non più visibili per grandezza, colore e caratteri, di quelle portanti le indicazioni occorrenti per la vendita dei surrogati. In mancanza di queste ultime indicazioni si intenderanno messi in commercio come burro tutti i surrogati che si trovano nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari, anche se sugli imballaggi e sulle merci esistano le indicazioni prescritte.

 

          Art. 78.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto-legge non si applicano alle materie prime che si adoperano per la preparazione dei surrogati del burro.

 

          Art. 79.

     E' vietata la vendita diretta al consumatore di burro, sia di vacca che di pecora, e di ogni altro grasso alimentare di origine animale, compreso lo strutto, che all'esame organolettico si mostri rancido o in altro modo alterato.

 

Capo XI

DEI FORMAGGI

 

          Art. 80. [12]

     Agli effetti dell'art. 33 del Decreto-legge l'indicazione dei formaggi, secondo il loro contenuto in materia grassa, si deve fare con le seguenti denominazioni:

     a) "formaggio grasso" se il contenuto in materia grassa non è inferiore al 42 per cento;

     b) "formaggio magro" se il contenuto in materia grassa è inferiore al 20 per conto;

     c) "formaggio semigrasso" o "formaggio parzialmente scremato" se il contenuto in materia grassa è compreso fra le cifre indicate in a) e b).

     Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del formaggio.

 

          Art. 81. [13]

     Le denominazioni di cui ai commi b) e c) del precedente articolo si debbono fare nelle fatture, nei documenti commerciali e di trasporto e sugli imballaggi, con le norme indicate nel capo I del presente regolamento.

     In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio s'intenderà messo in commercio come formaggio grasso.

 

          Art. 82.

     Le targhe all'esterno dei locali in cui si vendono formaggi margarinati, a norma dell'art. 35 del decreto-legge, non debbono contenere altra indicazione.

     Qualora nello stesso locale si vendano pure formaggi naturali, l'indicazione di questi si deve fare con targhe separate, non più visibili per grandezza, colore e caratteri di quelle contenenti l'indicazione "formaggio margarinato". In mancanza di quest'ultima indicazione saranno ritenuti messi in commercio come formaggi naturali tutti quelli che si trovano nel locale di vendita all'ingrosso od al minuto, anche se la merce e gli imballaggi portino le indicazioni prescritte per i formaggi margarinati.

 

          Art. 83.

     I formaggi margarinati debbono essere colorati esternamente e su tutta la loro superficie con la materia colorante detta "rosso Vittoria".

     Tale colorazione deve essere applicata prima che i formaggi escano dal magazzino del produttore e che siano spediti od esposti al pubblico. Qualora operazioni successive annullino, alterino od indeboliscano la colorazione, il detentore del formaggio margarinato è obbligato a ripristinarla sollecitamente.

 

Capo XII

DEGLI SCIROPPI E DELLE CONSERVE DI FRUTTA

 

          Art. 84.

     E' vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengano organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi colore, sapore ed odore sensibilmente disgustosi od anormali.

     E' vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomodoro ed in genere di conserve, marmellate e gelatine di frutta, le quali derivino da frutti immaturi od alterati.

 

          Art. 85.

     Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo capoverso dell'art. 38 del decreto-legge, abbiano ricevuta aggiunta di sostanze agglutinanti, come agar, pectina, colla di pesce o gelatina, non debbono contenere più di sei parti di tali sostanze per cento di prodotto.

 

          Art. 86.

     Agli effetti dell'art. 39 del decreto-legge saranno ritenute non riutilizzabili le conserve di pomodoro:

     a) che presentino aspetto, colore, odore e sapore anormale;

     b) che contengano nella loro massa organismi animali o siano invase da organismi vegetali;

     c) che abbiano acidità superiore al dodici per cento, espressa in acido citrico cristallizzato con una molecola di acqua e calcolata sul residuo secco detratto il cloruro di sodio aggiunto;

     d) che contengano zucchero, calcolato come zucchero invertito, in quantità inferiore al 35 per cento del residuo secco detratto il cloruro di sodio aggiunto.

 

Capo XIII

DELLA VIGILANZA

 

          Art. 87.

     Il ministero dell'economia nazionale esercita la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, per mezzo degli istituti da esso appositamente delegati con decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e col quale sarà indicata anche la circoscrizione a ciascuno affidata.

 

          Art. 88.

     Il ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla preparazione e sulla vendita delle sostanze destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali a mezzo delle autorità e degli uffici sanitari dipendenti.

 

          Art. 89.

     Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali, sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali, sulle chiatte, sulle navi, sui carri e su qualsiasi altro mezzo di trasporto, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per cabotaggio, la vigilanza spetta agli uffici doganali, i quali possono, di propria iniziativa, o ad istanza di chi possa avervi diritto o interesse, ordinare il prelevamento dei campioni, commettendone la esecuzione agli agenti di finanza.

 

          Art. 90.

     Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all'art. 46 del decreto-legge, le associazioni e gli altri enti indicati nello stesso articolo ed esistenti alla data delle promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata importanza notevole.

     Le associazioni e gli enti predetti devono, a tale scopo, presentare al ministero dell'economia nazionale domanda corredata dai seguenti documenti:

     a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale;

     b) elenco dei soci;

     c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio.

     Nella domanda devono essere indicati i prodotti e la circoscrizione per i quali l'associazione od ente vuole esercitare il diritto suddetto.

     Ove il ministero lo creda, può richiedere la presentazione di altri documenti.

     Le associazioni e gli enti costituiti, o che si costituiranno dopo la promulgazione del decreto-legge, potranno chiedere di essere ammessi al diritto di cui all'art. 46 predetto, dopo trascorso un anno dalla loro costituzione, salvo l'adempimento delle condizioni di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 91.

     Gli agenti da nominarsi dagli enti e dalle società, giusta l'art. 46 del decreto-legge, devono essere scelti di preferenza tra i licenziati dalle scuole medie agrarie e devono possedere i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 26 agosto 1909, n. 666, ed essere riconosciuti con speciale decreto del prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza. Come tali, essi prestano giuramento dinanzi al pretore.

     Il prefetto può sempre revocare il riconoscimento degli agenti, ogni qual volta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.

     Gli agenti, prima di assumere le funzioni, devono ricevere una istruzione pratica presso uno degli istituti incaricati della vigilanza.

     Per quanto riguarda le visite ed i prelevamenti dei campioni, gli agenti devono osservare le istruzioni che i direttori degli istituti suddetti impartiranno alle associazioni od enti da cui gli agenti dipendono.

 

          Art. 92.

     Agli effetti dell'art. 41 del decreto-legge, per rappresentanti della persona tenuta a fornire campioni s'intendono l'institore, il detentore, i commessi, il vettore, il possessore della lettera di vettura o della polizza di carico, il capitano della nave e le persone di famiglia maggiori di età.

 

          Art. 93.

     Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali, gli ufficiali ed i vigili sanitari, gli agenti comunali e daziari, possono sempre visitare fabbriche, stabilimenti, depositi, spacci, compresi alberghi, trattorie, ristoranti e simili, banchine e galleggianti, veicoli e mezzi di trasporto di qualsiasi natura, e prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al decreto-legge.

     Tale diritto compete anche agli ispettori tecnici dell'agricoltura, ai direttori, agli insegnanti ed agli assistenti degli istituti agrari superiori e delle scuole agrarie medie, agli ispettori delle malattie delle piante ed ai delegati fitopatologici, ai direttori, vice-direttori ed assistenti delle stazioni sperimentali agrarie e speciali, dei laboratori di chimica-agraria, degli osservatori di fitopatologia, dei laboratori di vigilanza igienica municipali, provinciali e consorziali, degli uffici enologici, delle cantine sperimentali e degli istituti sperimentali di olivicoltura ed oleificio, nonchè del personale tecnico degli istituti incaricati della vigilanza a norma del precedente art. 87 e dei direttori, reggenti di sezione ed assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura.

     Ogni altra persona incaricata di compiere visite o prelevamenti di campioni, da parte degli istituti di vigilanza di cui al citato art. 87, deve essere munita di un documento dal quale risulti la delega ricevuta, rilasciato dall'autorità delegante.

     I delegati dell'istituto confederale delle conserve alimentari, istituito con decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, per il servizio che loro compete, devono essere muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto suddetto e vistato dal ministero dell'economia nazionale.

 

          Art. 94.

     La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento si esercita:

     a) con sopraluoghi nei locali di preparazione, di deposito e di vendita dei prodotti e delle sostanze contemplate dal decreto-legge, compresi gli alberghi, le trattorie e simili e con visite nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui veicoli e sui galleggianti di ogni genere che trasportino i detti prodotti e sostanze;

     b) con prelevamenti ed analisi di campioni.

 

          Art. 95.

     I sopraluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno lo scopo di accertare l'osservanza delle norme portate dal decreto-legge e dal presente regolamento, specialmente per quanto riguarda le denuncie, le indicazioni, le dichiarazioni e le garanzie prescritte.

     I sopraluoghi e le visite possono essere fatti in qualunque ora, tra il levare e il tramontare del sole, nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini, nei mercati e nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto, compresi gli spacci e gli esercizi pubblici, gli alberghi, le trattorie e simili, nonchè nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui vagoni ferroviari e tramviari, sui piroscafi ed ogni altro galleggiante, sui carri ed in genere sui mezzi di trasporto di qualsiasi natura. Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire le visite e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari ed agenti incaricati, i quali possono far aprire sacchi, barili, botti od altri recipienti in cui siano contenute le merci previste dal decreto-legge e possono compiere saggi sommari organolettici o chimici, quando siano ritenuti necessari. Del dissuggellamento e dell'apertura dei carri, sacchi o recipienti, si deve redigere verbale, firmato dagli intervenuti, una copia del quale deve essere rilasciata al vettore. Il delegato al prelevamento deve, quando sia possibile, rinnovare i suggelli.

     In caso di bisogno gli agenti della forza pubblica, su richiesta anche verbale, devono prestare mano forte agli incaricati del servizio di vigilanza.

 

          Art. 96.

     Quando dal sopraluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle dichiarazioni da farsi sulla merce, sugli imballaggi, sui documenti, all'esterno e all'interno dei locali, l'incaricato della vigilanza deve esaminare se, e per quali merci, sia il caso di procedere al prelevamento di campioni, tenendo conto delle informazioni assunte, dei caratteri delle merci e, se del caso, di saggi esplorativi eventualmente compiuti.

 

          Art. 97.

     I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualità di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni di garanzia, si può prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi.

     I prelevamenti si eseguono nel modo seguente:

     a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si prendono convenienti quantità di merce dall'alto, dal basso e dal centro del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse porzioni;

     b) per merci omogenee contenute in più imballaggi o recipienti si deve prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti, scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra loro i singoli campioni per formare quello medio.

     Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.

 

          Art. 98.

     La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno:

     a) 2000 grammi per i concimi e le sostanze antiparassitarie, i panelli ed i mangimi;

     b) 800 grammi per la sementi;

     c) quattro litri per i mosti, i mosti muti, i filtrati dolci, i vini, i vinelli e gli aceti;

     d) un litro per gli olii;

     e) 800 grammi per i burri, i surrogati del burro e lo strutto;

     f) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno tre forme [14];

     g) 800 grammi per le conserve, le marmellate, le gelatine, i mosti concentrati e gli sciroppi di frutta;

     h) 1,600 grammi per la manna [15].

 

          Art. 99.

     Ciascun campione dev'essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela.

     Le sostanze suscettibili di assorbire o perdere umidità debbono sempre essere collocate in recipienti di vetro previamente asciugati e chiusi con tappo smerigliato o per lo meno con tappo di sughero protetto esternamente con uno strato di paraffina.

     I liquidi debbono essere posti in bottiglie adatte, previamente lavate con acqua e poi col liquido stesso e chiuse con tappo; quando, però, si tratti di liquido suscettibile di fermentare, si devono adottare i provvedimenti necessari ad evitare la rottura delle bottiglie.

 

          Art. 100.

     Ciascun campione dev'essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità e dev'essere suggellato, preferibilmente con ceralacca, col timbro dell'ufficio prelevatore.

     L'interessato è in facoltà di apporre ai campioni anche il proprio timbro.

     Ad ogni campione si applicherà un'etichetta in maniera che non sia possibile asportarla, sulla quale si indicheranno: la data ed il numero del verbale a cui si riferisce il campione il nome del proprietario o del detentore della merce, e la natura di questa. Ciascuna etichetta dev'essere firmata dal prelevatore e dall'interessato. Ove questo si rifiuti se ne farà menzione nel verbale.

 

          Art. 101.

     Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sarà rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'istituto analizzatore insieme al verbale di prelevamento di cui all'art. 105. L'istituto, in caso di denuncia, conserverà almeno uno dei campioni a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi.

     Salvo il caso di prelevamenti fatti a cura dell'autorità sanitaria o dell'istituto confederale delle conserve alimentari istituito con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 501, il prezzo dei campioni asportati dev'essere offerto all'interessato, che, accettandolo, deve rilasciarne ricevuta.

 

          Art. 102.

     Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposizione nel decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato della vigilanza compilerà apposito verbale, e, quando sia applicabile la confisca prevista dall'art. 58 del decreto-legge, richiederà l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per il sequestro della merce a norma dell'art. 166 del codice di procedura penale.

     Ove le cose sequestrate non possano essere asportate dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, per essere date in consegna al cancelliere, a norma dell'art. 242 del codice di procedura penale, verrà nominato un custode che potrà essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 103.

     Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento e che sia opportuno non lasciare la merce stessa in libera disponibilità del detentore durante le more dell'analisi, l'incaricato stesso potrà rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza od a quella sanitaria locale, perchè, prelevati i campioni, si addivenga al sequestro preventivo.

 

          Art. 104.

     Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 58 del decreto-legge, deve consentire che il viaggio prosegua fino al luogo di destinazione, ma deve segnalare telegraficamente, all'istituto di vigilanza od occorrendo all'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria del luogo di destinazione medesimo, gli estremi della partita e le inosservanze accertate o sospettate. Nel caso invece, che vengano accertate inosservanze per le quali sia prevista la confisca, la merce dev'essere scaricata e sequestrata a norma del primo comma dell'art. 102.

 

          Art. 105.

     I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono contenere:

     a) la data ed il luogo della visita;

     b) le generalità della persona incaricata della vigilanza e del proprietario o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, nonchè dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dei testi eventualmente intervenuti;

     c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con l'indicazione degli estremi atti ad identificare la partita a cui si riferisce il verbale;

     d) le ragioni per le quali viene elevata contravvenzione ed eventualmente eseguito il sequestro, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui viene denunciata la contravvenzione;

     e) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni con la descrizione dei suggelli apposti;

     f) le eventuali osservazioni dell'interessato;

     g) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei campioni o dell'eventuale rifiuto da parte dell'interessato;

     h) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato o dell'eventuale suo rifiuto a firmare;

     i) le firme degli intervenuti.

     I verbali si debbono sempre redigere in duplice originale, uno dei quali dev'essere rilasciato all'interessato e l'altro inviato all'autorità giudiziaria in caso di accertamento di inosservanza od all'istituto di vigilanza nel caso in cui siano stati prelevati campioni per l'analisi. Quando la merce sia posta sotto sequestro preventivo si deve compilare un terzo originale del verbale ad uso dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 106.

     Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti o privi di suggello il verbale di contravvenzione o di prelevamento viene fatto a carico del solo venditore od ultimo detentore a scopo di commercio, il quale però, può far rilevare da chi ha ricevuta o comprata la merce, esibendo, ove lo creda, i documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati nel verbale. Quando, invece, la merce è venduta in imballaggi o recipienti con chiusura o suggelli originali, il verbale può essere fatto anche a carico del fabbricante o produttore, quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che esso sia responsabile della inosservanza.

 

          Art. 107.

     I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennità per i sopraluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In tal caso il verbale deve far constatare che il prelevamento è fatto a richiesta del compratore o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della provenienza di essa e dello stato in cui si trova.

     I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti di quelli fatti per iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza.

 

Capo XIV

DELL'ANALISI DEI CAMPIONI

 

          Art. 108.

     Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i metodi prescritti dal ministero dell'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze. L'analizzatore, però, al solo scopo di meglio convalidare il giudizio, può ricorrere anche ad altri metodi, ma di essi dovrà far cenno nella sua relazione.

 

          Art. 109.

     Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi le analisi debbono accertare la corrispondenza della merce alle prescrizioni del decreto-legge e del regolamento ed ai titoli minimi denunciati.

     Eventualmente si ricercheranno le sostanze dannose alle piante od agli animali.

 

          Art. 110.

     Per il giudizio dei mosti, dei mosti muti, dei filtrati dolci e dei vini, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee o comunque non permesse, quindi si deve determinare il grado di gessatura e, se occorra, si deve procedere all'accertamento della eventuale aggiunta di acido solforico.

     Quando dalle suddette ricerche risulti escluso il dubbio dell'aggiunta di sostanze estranee, si devono determinare i principali componenti del vino, paragonando i risultati con quelli riscontrati nei vini genuini della stessa annata e della stessa località, intendendo con questa parola il comune o, quanto meno, la zona agraria di provenienza, ed ove risultino notevoli differenze il prodotto si dichiarerà non genuino.

     Per i mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di provenienza sconosciuta o non documentata, o provenienti da mescolanze, la constatazione di un grado alcoolico inferiore a 8 per cento in volume se bianchi o a 9 per cento se rossi, è sufficiente per farli dichiarare non genuini, avvertendo di tener conto anche dell'alcool corrispondente allo zucchero indecomposto e di quello eventualmente trasformato in acido acetico.

 

          Art. 111.

     Per i vinelli, accertata l'assenza di sostanze non permesse, si deve determinare il grado alcoolico, dichiarando non commerciabili quelli contenenti più di 5 per cento di alcool, con una tolleranza in più di 0,5 per cento. Anche in questo caso si deve tener conto dell'alcool corrispondente allo zucchero indecomposto.

 

          Art. 112.

     Per il giudizio degli olii si devono fare i saggi necessari per accertarne la natura e si eseguiranno le determinazioni dell'indice rifrattometrico, del numero di iodio, del numero di acidità, dell'indice termico e le ricerche degli olii diversi da quelli di oliva.

 

          Art. 113.

     Per i grassi alimentari dichiarati o risultanti diversi dal burro, si devono fare le ricerche dell'olio di sesamo e dell'amido, nonchè quelle delle materie coloranti estranee, e degli agenti di conservazione non permessi, e si determinerà il contenuto in materia grassa.

     Per i grassi venduti come burro o comunque senza dichiarazione diversa, si devono determinare la percentuale di materia grassa, il grado rifrattometrico al burrorifrattometro Zeiss, il numero di acidi volatili solubili ed il numero di acidi volatili insolubili.

     Si devono ritenere genuini i burri che, essendo privi di olio di sesamo e di amido, abbiano una quantità di materia grassa non inferiore a 82 per cento, un indice di rifrazione a 35° compreso fra 44 e 48, un numero di acidi volatili solubili non inferiore a 26, un numero di acidi volatili insolubili compreso fra 2 e 3, 5. Inoltre i burri genuini di recente preparazione non devono presentare struttura cristallina all'esame al microscopio polarizzatore [16].

     Quando uno dei suddetti saggi non dia valori di decisa anormalità, si prenderanno a base di giudizio i risultati degli altri saggi che il chimico riterrà di dover eseguire tenendo conto dello stato di conservazione del prodotto e di quanto si conosce intorno alle possibili variazioni delle cifre limiti [17].

     Si devono ritenere commerciabili i surrogati del burro che risultino:

     a) contenere olio di sesamo o amido;

     b) contenere materia grassa in quantità non inferiore a 84 per cento;

     c) essere privi di materie coloranti e di agenti di conservazione, all'infuori del sale comune e del borato di soda, in proporzione, quest'ultimo, non superiore al due per mille.

 

          Art. 114.

     Per l'esame dei formaggi si deve eseguire la determinazione della materia grassa, e su di essa si devono determinare il numero degli acidi volatili solubili, il numero degli acidi volatili insolubili, l'indice di rifrazione al burrorifrattometro Zeiss ed a 35° C., e si devono eseguire le ricerche atte ad accertare la natura della materia grassa per i formaggi non dichiarati margarinati.

     Si debbono dichiarare margarinati:

     a) i formaggi di pasta molle, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 22 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47;

     b) i formaggi di pasta dura maturi, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 18 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47".

     c) i formaggi pecorini di pasta dura maturi, in cui il titolo in acidi volatili solubili è inferiore a 15 e l'indice di rifrazione è inferiore a 42 o superiore a 47 [18].

     Si devono dichiarare in contravvenzione i formaggi margarinati venduti senza le indicazioni prescritte, quelli che contengono materie coloranti o sostanze non permesse, e quelli in cui il contenuto in materia grassa non corrisponde alle dichiarazioni fatte a norma dell'art. 80 del presente regolamento.

 

          Art. 115.

     Nell'esame delle conserve, delle gelatine, delle marmellate, dei mosti concentrati e degli sciroppi di frutta, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee non consentite, quindi si deve determinare la quantità e la natura degli zuccheri in essi contenuti e si deve accertare la eventuale aggiunta di frutta diverse da quelle dichiarate, di sostanze edulcoranti sintetiche e di aromi artificiali.

 

          Art. 116.

     Quando dall'analisi risulti che il prodotto corrisponde alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento, il direttore dell'istituto analizzatore ne informa l'ufficio o la persona che eseguì il prelevamento. Nel caso in cui la merce sia stata messa sotto sequestro preventivo tale comunicazione deve anche essere fatta telegraficamente, secondo i casi, all'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria agli effetti della liberazione della merce sequestrata.

     Quando, invece, dall'analisi risulti che la merce non corrisponde alle prescrizioni del decreto-legge o del regolamento il direttore dell'istituto analizzatore deve presentare subito denuncia all'autorità giudiziaria competente, accompagnandola col verbale di prelevamento originale e con la relazione d'analisi, ed indicando con precisione tutti gli elementi sui quali si fonda la denuncia.

     L'autorità giudiziaria, ricevuta la denuncia, deve confermare subito il sequestro della merce se fu già messa sotto sequestro preventivo, o ne deve ordinare il sequestro dovunque si trovi se fu lasciata libera.

 

          Art. 117.

     Quando sia chiesta la revisione dell'analisi, l'autorità giudiziaria dispone l'invio del campione, a tal uopo conservato presso l'istituto di vigilanza, al laboratorio di revisione che deve essere prescelto, tra quelli indicati dall'art. 45 del decreto-legge, insieme alla relazione dell'istituto che eseguì la prima analisi ed alle deduzioni dell'interessato.

     La richiesta di revisione dell'analisi deve essere accompagnata dalla bolletta di riscossione dell'ufficio demaniale, comprovante che venne effettuato il deposito prescritto dall'art. 44 del decreto-legge.

     Quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione del deposito.

     Nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole, l'istituto che eseguì la revisione stessa comunica all'ufficio demaniale il dispositivo della sentenza, perchè metà del deposito sia incamerato a favore dell'erario e l'altra metà venga pagata all'istituto, il quale deve amministrarla con le norme di cui al regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, per il funzionamento delle regie stazioni di prova agrarie e speciali.

 

          Art. 118.

     L'istituto di revisione deve seguire nell'analisi i metodi prescritti a norma dell'art. 108.

     Prima di eseguire l'analisi di revisione deve constatare l'integrità del campione e dei suggelli ad esso apposti, facendola risultare nella sua relazione.

 

Capo XV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI DIRITTI ERARIALI

 

          Art. 119.

     Chiunque intende attivare uno stabilimento per la fabbricazione di sostanze indicate nell'art. 64 del decreto-legge deve presentare, all'ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione lo stabilimento si trova, apposita denuncia, almeno 20 giorni prima dell'inizio della lavorazione.

     La denuncia deve essere presentata in due originali, uno dei quali deve essere restituito all'interessato con la dichiarazione dell'avvenuta presentazione. Essa deve indicare:

     a) il nome e il cognome del fabbricante ovvero la denominazione della ditta ed il nome di chi la rappresenta legalmente, nonchè il nome e il cognome di chi è autorizzato a sostituire od a rappresentare l'uno o l'altra nello stabilimento in caso di assenza;

     b) l'ubicazione precisa dello stabilimento;

     c) i locali dello stabilimento e per ciascuno di essi l'uso cui è destinato e gli apparati di lavorazione che vi sono installati;

     d) le materie prime da impiegare ed i prodotti da ottenere, nonchè le eventuali miscele di essi;

     e) il processo di lavorazione ed il suo rendimento;

     f) la potenzialità produttiva dello stabilimento.

     La denuncia deve essere corredata di una planimetria, sia pure schematica ma precisa, dello stabilimento, nella quale trovino riferimento le indicazioni relative ai locali ed agli apparati.

 

          Art. 120.

     L'ufficio tecnico di finanza, entro venti giorni dalla presentazione della denuncia, procede, a mezzo di un suo funzionario ed in contraddittorio con il fabbricante od il suo rappresentante, alla verifica dello stabilimento, allo scopo essenziale di accertare se le indicazioni fornite corrispondano esattamente allo stato reale di esso e per rilevare, in caso contrario, le omissioni e le inesattezze.

     Della verifica il funzionario dell'ufficio tecnico di finanza compila verbale in due originali, dei quali uno è consegnato al fabbricante.

 

          Art. 121.

     Qualunque variazione allo stato dello stabilimento risultante dal verbale di verifica deve formare oggetto di nuova denuncia da parte del fabbricante e di nuovo verbale di verifica da parte dell'ufficio tecnico, da presentarsi l'una e da compilarsi l'altro entro gli stessi termini di tempo stabiliti per la denuncia ed il verbale di verifica primitivi.

 

          Art. 122.

     Indipendentemente dalla denuncia di cui sopra, il fabbricante deve, per ciascun stabilimento, presentare, all'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione della lavorazione che intende eseguire almeno tre giorni prima di iniziarla.

     Detta dichiarazione deve indicare i periodi lavorativi e la produzione per ciascun periodo.

     Qualora il fabbricante intenda essere esonerato dall'obbligo di prestare cauzione, deve allegare alla dichiarazione, la quale in questo caso non può comprendere giorni lavorativi di mesi diversi, la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dei diritti sulla quantità di prodotto da ottenere secondo la dichiarazione stessa.

     Scaduto il termine della lavorazione dichiarata od anche prima, appena raggiunta la produzione per la quale sono stati pagati i diritti erariali, la lavorazione non può essere proseguita senza che sia stata presentata una nuova dichiarazione, pure corredata della relativa quietanza.

     Se invece il dichiarante si assoggetta a prestare cauzione, la dichiarazione può essere estesa all'intero anno solare in cui viene presentata, salvo l'obbligo, tutte le volte che occorra variare quanto con essa è stato indicato, di presentare una dichiarazione suppletiva entro la giornata in cui la variazione stessa ha cominciato ad aver luogo.

 

          Art. 123.

     Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il fabbricante, che, avendo prestato cauzione, non ha pagato anticipatamente i diritti, deve presentare, per ciascuno stabilimento, all'ufficio tecnico di finanza, una dichiarazione che indichi, pel mese precedente:

     a) la quantità di prodotto giacente nello stabilimento all'inizio del mese;

     b) la quantità di prodotto effettivamente ottenuta;

     c) la quantità di prodotto eventualmente importata o ritirata da altri stabilimenti del regno, citando per la prima i documenti doganali e per ambedue i documenti del trasporto ferroviario ove occorso;

     d) la quantità estratta;

     e) la quantità giacente alla fine del mese.

     La dichiarazione deve essere presentata anche se, nel mese cui si riferisce, non vi sia stata produzione, ma semplicemente estrazione.

 

          Art. 124.

     Ricevuta la dichiarazione di produzione di cui al precedente articolo, l'ufficio tecnico di finanza liquida, in base ad essa, l'ammontare dei diritti dovuti all'erario dello Stato e lo notifica, entro il giorno quindici, al fabbricante, senza pregiudizio dei supplementi che risultassero dovuti, e che venissero quindi successivamente notificati, in base ai riscontri che l'ufficio stesso ha facoltà di eseguire in qualsiasi tempo ed alle dichiarazioni rettificative, che il fabbricante è ammesso a presentare per le differenze dovute ad errori materiali da lui riconosciuti.

     Le differenze derivanti da infedeltà nella compilazione della dichiarazione si fanno, invece, risultare dal predetto ufficio mediante verbale di contravvenzione.

     Ove la dichiarazione non gli pervenga nel termine prescritto, l'ufficio liquida provvisoriamente i diritti in base alla potenzialità produttiva dello stabilimento ed alla durata dei periodi lavorativi, salvo conguaglio a dichiarazione pervenuta.

     Entro il giorno quindici di ciascun mese l'ufficio tecnico di finanza provvede altresì ad inviare alla intendenza di finanza l'elenco, in due originali, dei fabbricanti debitori e delle somme dovute da ciascuno di essi, in forza delle liquidazioni fatte, ed ai medesimi notificate nel mese stesso, nonchè l'elenco, pure in due originali, dei fabbricanti che pagano i diritti anticipatamente, con l'indicazione delle somme da essi versate nel mese precedente e dei prodotti ottenuti.

 

          Art. 125.

     Il fabbricante, di regola, è tenuto ad eseguire il pagamento dei diritti, mediante versamento diretto nella sezione di regia tesoreria della provincia nella quale si trova lo stabilimento al quale si riferiscono e, quando si tratta di diritti posticipati, è obbligato ad effettuarlo entro il giorno venticinque del mese in cui i diritti stessi gli sono stati notificati. In caso di ritardo è assoggettato alla multa del quattro per cento sulle somme non pagate.

     Il fabbricante che risiede fuori del capoluogo della provincia è ammesso ad eseguire il versamento mediante vaglia postale intestato alla sezione di regia tesoreria, ma, in tal caso, il versamento ha effetto soltanto se il vaglia contiene tutte le indicazioni necessarie per essere contabilizzato.

     Incorre nella multa di mora chi non fa giungere il vaglia alla sezione di tesoreria in tempo utile per l'emissione della quietanza entro la scadenza indicata nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 126.

     Il fabbricante che intende pagare posticipatamente i diritti erariali deve provare, prima di iniziare la lavorazione, di aver prestato cauzione nella misura a lui notificata dall'ufficio tecnico di finanza, che la determina in base al presunto ammontare dei diritti dovuti allo Stato per due mesi di lavorazione continuativa.

     La cauzione dev'essere approvata dall'intendenza di finanza e può essere prestata:

     a) in numerario od in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante deposito del denaro o dei titoli alla cassa depositi e prestiti;

     b) in titoli nominativi del debito pubblico, mediante annotazione di ipoteca;

     c) mediante ipoteca sui beni stabili, in ragione di due terzi del valore accertato per i terreni e della metà per i fabbricati, con obbligo nel cauzionante di mantenere l'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio, presentandone, a tempo utile, la prova all'intendenza di finanza.

     Può anche essere prestata mediante fideiussione personale, accettata dall'intendente sotto la propria responsabilità.

     Nel caso di cauzione prestata con titoli a norma dei commi a) e b), i titoli depositati saranno computati al corso medio di borsa, determinato, per ciascun semestre, dal ministero delle finanze, sotto deduzione del decimo.

     L'esercente di più stabilimenti può dare unica cauzione nell'ammontare complessivo determinato dai varii uffici tecnici nella cui circoscrizione gli stabilimenti si trovano. In tal caso la cauzione è approvata dall'intendente di finanza del capoluogo di provincia nel quale l'esercente ha sede legale.

     La cauzione può essere aumentata o diminuita, per mutate condizioni di lavoro, quando nella quantità dei prodotti sia accertato un aumento od una diminuzione tale da far variare di oltre un terzo l'ammontare dei diritti erariali che servì di base per determinare la cauzione stessa.

     Lo svincolo della cauzione è decretato dall'intendente di finanza, in seguito a nulla osta dell'ufficio tecnico.

 

          Art. 127.

     L'accesso agli stabilimenti di produzione dev'essere sempre aperto ai funzionari dell'ufficio tecnico di finanza, che hanno facoltà di eseguire tutti i riscontri che ritengono necessari per l'accertamento dei dati denunciati dal fabbricante. Questi è tenuto a fornire gratuitamente l'assistenza propria e l'opera del personale dipendente per l'esecuzione dei detti riscontri.

 

          Art. 128. [19]

     Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo, cadono sotto la sanzione di cui all'art. 63 del decreto-legge, con le norme seguenti:

     E' punita con la sanzione amministrativa di lire 200.000 l'attivazione di fabbriche senza la prescritta denuncia.

     E' punita con la sanzione amministrativa di lire 100.000 la lavorazione che le fabbriche denunciate compiano senza preventiva dichiarazione od in periodi diversi da quelli indicati nella dichiarazione già presentata. Con uguale ammenda è punita l'infedele dichiarazione di lavoro accertata dall'ufficio tecnico.

     E' punita con la sanzione amministrativa di lire 40.000 la tardiva presentazione della dichiarazione di produzione.

     Le altre infrazioni disciplinari non previste sono punite con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 .

     La procedura da seguire per le contravvenzioni al presente capo è quella stabilita nel regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

 

          Art. 129.

     I diritti erariali sulle materie indicate nell'art. 64 del decreto-legge ed importate dall'estero saranno riscossi dalle dogane contemporaneamente alla riscossione dei diritti di confine e liquidati sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di tali diritti, con imputazione al competente capitolo del bilancio dell'entrata.

     Il versamento di tali diritti sarà eseguito mensilmente.

 

          Art. 130.

     Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed uffici tecnici di finanza è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in grado di appello al ministero dell'economia nazionale.

     I ricorsi debbono essere presentati entro venti giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

 

Capo XVI

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 131.

     L'ammontare delle pene pecuniarie dev'essere versato all'ufficio demaniale competente.

     Le quote di compartecipazione di cui all'art. 62 del decreto-legge sono ripartite e pagate dall'ufficio predetto nel modo seguente:

     a) una metà ai funzionari od agenti verbalizzanti, in parti uguali;

     b) un quarto al direttore dell'istituto di vigilanza;

     c) un quarto agli analizzatori, in parti uguali.

     Nel caso in cui non vi sia stata analisi, il quarto di cui al comma c) andrà in aumento delle quote di cui ai commi a) e b), in parti uguali.

 

          Art. 132.

     Le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento non si applicano ai vini, mosti, aceti, olii, sciroppi ed in genere ai prodotti a cui siano state aggiunte sostanze medicamentose, alimenti concentrati od aromi e siano venduti come specialità farmaceutiche o per toeletta.

 

          Art. 133.

     Le denuncie di cui agli articoli 21, 22 e 30 del decreto-legge debbono essere rinnovate anche da parte di produttori e venditori già autorizzati in base a precedenti leggi e regolamenti, seguendo le norme di cui agli articoli 69 e 76 del presente regolamento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di esso.

     Dovranno pure essere rinnovate le domande di associazioni ed enti già autorizzati ad esercitare il diritto di cui all'art. 46 del decreto-legge, seguendo le norme indicate nel precedente art. 90.

 

          Art. 134.

     Gli esercenti di stabilimenti per la fabbricazione di sostanze indicate nell'art. 64 del decreto-legge, già esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, debbono presentare la denuncia di cui al precedente art. 119, con le norme ivi indicate ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione medesima, insieme alla dichiarazione della lavorazione che intendono eseguire successivamente i mesi interi già trascorsi dal 1° gennaio 1926.

     La cauzione di cui al precedente art. 126, se necessaria, dev'essere presentata entro i due mesi successivi.

 

          Art. 135.

     Le dogane, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, verseranno nella sezione di regia tesoreria le somme riscosse in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge, dal 1° gennaio 1926 in poi.

     Per le somme non riscosse e dovute a termini del citato art. 64, sarà dalle dogane stesse provveduto al recupero a carico delle ditte importatrici, con le modalità stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.


[1] Lettera così sostituita dal'art. 2 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[2] Articoli abrogati dall'art. 13 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

[6] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 3.

[7] Lettera così sostituita dall'art. unico del R.D. 5 giugno 1939, n. 1146.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 2 luglio 1936, n. 1640, nel testo risultante dall'art. unico della L. 15 febbraio 1956, n. 46.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 2 luglio 1936, n. 1640.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5della L. 14 dicembre 1950, n. 1151.

[11] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 5 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 8 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[16] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[17] Comma aggiunto dall'art. 6 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[18] Comma così sostituito dall'art. 7 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925.

[19] Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sostituiscono, per effetto dell'art. 32della L. 24 novembre 1981, n. 689, le originarie sanzioni penali. Il loro importo, già elevato dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così ulteriormente elevato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.