§ 2.9.5 - L. 19 ottobre 1984, n. 748.
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:19/10/1984
Numero:748


Sommario
Art. 1.  Classificazione dei fertilizzanti.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Dichiarazioni.
Art. 4.  Nei concimi liquidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di [...]
Art. 5.  Classificazione dei concimi minerali.
Art. 6.  Classificazione dei concimi organici.
Art. 7.  Classificazione dei concimi organo-minerali.
Art. 8.  Concimi.
Art. 9.  Ammendanti e correttivi.
Art. 10.  Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Conferma della validità di norme.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.


§ 2.9.5 - L. 19 ottobre 1984, n. 748. [1]

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

(G.U. 6 novembre 1984, n. 305, - S.O.).

 

     Art. 1. Classificazione dei fertilizzanti.

     1. Il termine «fertilizzante» comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in «concimi» ed «ammendanti e correttivi».

     2. I concimi minerali possono essere:

     semplici: azotati, fosfatici, potassici;

     composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);

     a base di elementi secondari;

     a base di microelementi (oligo-elementi).

     3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

     4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

     5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

     6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

     7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

     8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge [2].

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Fertilizzante. Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

     2. Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessari per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge [3].

     3. Ammendante e correttivo. Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

     4. Elementi chimici della fertilità. Sono considerati «elementi chimici della fertilità»:

     a) gli elementi «principali» azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

     b) gli elementi «secondari» calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

     c) i «microelementi» (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) [4].

     5. Carbonio organico di origine biologica. Per «carbonio organico di origine biologica» si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

     6. Azoto organico. Per «azoto organico» si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi.

     7. Azoto organico di sintesi. Per «azoto organico di sintesi» si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi.

     8. Titolo. Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti, contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al «tal quale», cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge.

     Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C.

     9. Matrice organica. Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1 B e 1 C della presente legge.

 

     Art. 3. Dichiarazioni.

     1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il «tipo» di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

     a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento «Azoto (N)». Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, così come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

     b) Fosforo - Come «Anidride fosforica (P2 O5)». Titolo minimo dichiarabile: 10% P2 O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2 O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

     c) Potassio - Come «Ossido di potassio (K2O)». Titolo minimo dichiarabile: 6% K2 O nei concimi semplici, 5% K2 O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

     d) Calcio - Come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;

     e) Magnesio - Come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

     f) Zolfo - Come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;

     g) Sodio - Come «Ossido di sodio (Na2 O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2 O;

     h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento «Boro (B)», «Cobalto (Co)», «Rame (Cu)», «Ferro (Fe)», «Manganese (Mn)», «Molibdeno (Mo)», «Zinco (Zn)». I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;

     i) Sostanza organica - Come «Carbonio organico di origine biologica (C)», indipendentemente dalla «matrice» di provenienza che dovrà essere specificata secondo il «tipo» di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in «Sostanza organica»;

     l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl) [5].

 

     Art. 4. Nei concimi liquidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 10.

 

     Art. 5. Classificazione dei concimi minerali.

     1. Concimi minerali semplici. Sono concimi minerali semplici, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K).

     I concimi minerali semplici si distinguono in:

     a) Concimi minerali azotati semplici.

     Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio.

     b) Concimi minerali fosfatici semplici.

     Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di potassio.

     c) Concimi minerali potassici semplici.

     Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di fosforo.

     2. Concimi minerali composti (N P, NK, PK, NPK). Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K).

     I concimi minerali composti si distinguono in:

     a) Concimi minerali composti NP.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

     b) Concimi minerali composti NK.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

     c) Concimi minerali composti PK.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.

     d) Concimi minerali composti NPK.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.

     3. Concimi minerali a base di elementi secondari. Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità [6].

     4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo-elementi). Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o più microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità [7].

 

     Art. 6. Classificazione dei concimi organici.

     Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo).

     I concimi organici si distinguono in:

     a) Concimi organici azotati.

     Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio, a meno che questo non costituisca parte integrante di matrici organiche.

     b) Concimi organici NP.

     Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale.

     Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. E' consentita, nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

 

     Art. 7. Classificazione dei concimi organo-minerali.

     Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per reazione o miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.

     La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'allegato 1 B, è autorizzata quale matrice organica di concimi organo- minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'allegato medesimo.

     La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento.

     Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presenti nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma non possono essere dichiarate.

     I concimi organo-minerali si distinguono in:

     a) Concimi organo-minerali azotati.

     Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solubilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio.

     b) Concimi organo-minerali NP.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e fosforo derivanti da concimi semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

     c) Concimi organo-minerali NK.

     Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

     d) Concimi organo-minerali NPK.

     Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.

 

     Art. 8. Concimi.

     1. Concimi CEE. L'indicazione di «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste [8].

     2. Concimi nazionali o concimi. - Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» - minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 B.

     Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

     Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10 [9].

     3. Commercializzazione dei concimi. I) Norme per l'identificazione. Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato. Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

     a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;

     b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 A e 1 B della presente legge;

     c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

     d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime. Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento. Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola. Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10 [10].

     II) Norme per il controllo delle caratteristiche. Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

     L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.

     III) Circolazione e commercializzazione dei concimi. La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

 

     Art. 9. Ammendanti e correttivi.

     Sono «ammendanti » oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 C della presente legge.

     Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti rettivi si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.

     Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 C.

     Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

     Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10 [11].

     Con le medesime modalità di cui il comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

 

     Art. 10. Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti.

     1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

     2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

     a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

     c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) un rappresentante del Ministero della sanità;

     e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

     i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

     l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

     n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

     3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [12].

 

     Art. 11. Vigilanza.

     Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che la espleta ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, avvalendosi anche della collaborazione delle regioni) ed al Ministero delle finanze.

     Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

     a) da L. 3.500.000 a L. 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

     b) da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

     c) da L. 2.500.000 a L. 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

     d) da L. 8.000.000 a L. 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 8 siano state sistematicamente messe a profitto;

     e) di L. 2.000.000 qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

     f) da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge e dei suoi allegati.

     Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 14. Conferma della validità di norme.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione prevista dall'articolo 2, lettera e), e dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e da altre norme vigenti.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE.

     Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

 

 

     Allegati

     (Omissis) [13]

 


[1] Abrogata dall'art. 17 del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[9] Comma così modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

[10] Comma così modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

[11] Comma così modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.

[13] Allegati modificati, da ultimo, dal D.M. 20 marzo 2001.