§ 24.1.2 - Legge 14 dicembre 1950, n. 1151.
Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:14/12/1950
Numero:1151


Sommario
Art. 1.      L'aceto può essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri e muniti di suggello di [...]
Art. 2.      Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100
Art. 3.      E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo
Art. 4.      Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui [...]
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 68 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, viene [...]
Art. 6.      I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del [...]
Art. 7.      Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le minute vendite effettuate dalle farmacie
Art. 8.      La vigilanza amministrativa per quanto concerne la applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'industria [...]
Art. 9.      Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 24.1.2 - Legge 14 dicembre 1950, n. 1151. [1]

Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.

(G.U. 8 febbraio 1951, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     L'aceto può essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza l'asportazione del suggello stesso.

     Sui recipienti dovrà essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione "aceto di vino", le seguenti precisazioni:

     a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede;

     b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, adottando la dicitura: "prodotto nello stabilimento di........" seguito dal nome della località di produzione.

     Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione coincidono si farà luogo alla dicitura: "Sede e stabilimento di produzione in......" seguito dall'indirizzo della località;

     c) quantità del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica così espressa: "contenuto netto litri... a gradi.... di acidità".

     Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.

 

          Art. 2.

     Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100.

     E' ammessa la tolleranza di non oltre il tre per cento del limite del contenuto indicato nella etichetta.

 

          Art. 3.

     E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

     a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

     b) dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

     c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione, anche se appartenenti a ditte diverse.

     Sui recipienti dovranno, tuttavia, essere apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 68 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, viene sostituito con il seguente:

     "L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto, deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'art. 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato art. 19".

 

          Art. 6.

     I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, la entità del carico, il destinatario.

     La suddetta bolletta deve essere staccata da un bollettario a madre e figlia.

     Il bollettario deve essere conservato dal produttore o dal commerciante almeno per quattro mesi dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico, è conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

     Il suddetto bollettario, a madre e figlia, prima dell'uso deve essere vidimato dal segretario della Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

     La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le minute vendite effettuate dalle farmacie.

 

          Art. 8.

     La vigilanza amministrativa per quanto concerne la applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'industria e del commercio, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e dell'interno previste dall'art. 41 e seguenti del capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

 

          Art. 9.

     Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e nelle successive disposizioni modificative o integrative.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.